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Regime forfettario: l’acconto versato in caso di passaggio di regime

Una domanda che moltissimi contribuenti si pongono durante il primo anno di attività in regime ordinario dopo il passaggio dal regime forfettario è: “che fine fa l’acconto versato per l’imposta sostitutiva nell’anno precedente?”

Tra le tante preoccupazioni derivanti dal passaggio al nuovo regime fiscale infatti, questo problema non è da sottovalutare. Molti titolari di partita IVA infatti hanno il timore che il loro acconto vada perduto. Rassicuriamo subito tutti e diciamo che l’acconto versato non andrà perduto ma verrà recuperato alla prima dichiarazione disponibile come credito IRPEF. Per spiegare dove finisce l’acconto e come fare per recuperarlo però è meglio porre un caso concreto ed andare di pari passo spiegando dove verrà riportato il credito in dichiarazione.

Sommario

L’acconto versato in caso di passaggio di regime

L'imposta sostitutiva nel regime forfettario

L'uscita dal regime forfettario

L’acconto dell'imposta sostitutiva nell'anno di passaggio di regime

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L’acconto versato in caso di passaggio di regime

Poniamo il caso dell’ormai celebre sig. Bodoni, professionista che fino al 2017 ha operato avvalendosi del regime forfettario.

Avendo superato il limite di fatturato per il 2017, a partire dal 1/1/2018 si è ritrovato ad adottare il regime ordinario.

Nella dichiarazione dei redditi 2018 (relativa a i redditi 2017), come abbiamo visto in un contenuto precedente: “La dichiarazione dei redditi nel regime forfettario”, dovrà essere compilato il quadro LM, liquidando il saldo del 2017. Inoltre, dalla stessa dichiarazione dovrà anche essere calcolato l’acconto per l’anno d’imposta in corso il 2018 che il sig. Bodoni verserà.

La domanda quindi sorge spontanea: “Ma se il sig. Bodoni è già in regime ordinario che fine farà l’acconto versato per l’imposta sostitutiva? Si può recuperare o sono soldi completamente persi visto che dall’anno successivo sarà tassato con IRPEF?

Sì, l’acconto versato potrà essere recuperato!

Facciamo un passo indietro e vediamo come funziona il versamento dell’imposta sostitutiva nel regime forfettario e le conseguenze della perdita del regime di vantaggio.

L’imposta sostitutiva nel regime forfettario

Chi opera in regime forfettario, come abbiamo già visto in un precedente contenuto dedicato: “Imposta sostitutiva nel regime forfettario”, è soggetto al versamento di un’unica imposta sostituiva che sostituisce la tradizionale IRPEF, le addizionali comunali, e l’IRAP. Questo versamento inoltre, segue lo stesso meccanismo dell’IRPEF e viene versata in saldo ed acconto.

L’uscita dal regime forfettario

La perdita del regime forfettario può avvenire per perdita dei requisiti previsti (per obbligo) oppure per scelta (per opzione optando appunto per il regime ordinario). In tutti i casi, l’uscita dal regime forfettario, a differenza del regime dei minimi può avvenire solo a partire dall’inizio del nuovo anno d’imposta.

Come nell’esempio prospettato in precedenza quindi, il signor Bodoni che nel 2017 ha adottato il regime forfettario ma avendo superato il limite di fatturato ne è uscito a partire dal 1/1/2018. Presentando la dichiarazione del 2018 (facente riferimento ad i redditi del 2017) ha continuato a compilare il quadro LM calcolando il saldo per il 2017 e l’acconto 2018.

Il problema che quindi si pone è relativo per l’acconto 2018. Per l’anno corrente infatti, il sig. Bodoni opera nel regime ordinario, il quale prevederà il versamento dell’ IRPEF e non più dell’imposta sostitutiva.

Calcolando l’acconto dovuto per l’anno in corso (il 2018) e avendolo versato durante le scadenze prefissate il signor Bodoni lecitamente si chiederà: “ma allora il mio acconto dell’imposta sostitutiva che fine fa?

L’acconto dell’imposta sostitutiva nell’anno di passaggio di regime

Tranquillizziamo subito chi come il sig. Bodoni si trova nella stessa situazione che l’acconto versato non andrà perduto ma se ne terra conto nella successiva dichiarazione, la prima che scaturirà con la nuova determinazione del reddito imponibile, come acconto IRPEF.

Il nuovo quadro che si andrà a compilare non sarà più il quadro LM valido per il regime forfettario ma il quadro RN ossia quello valido per la liquidazione dell’IRPEF dovuta per il saldo 2018 e l’acconto 2019.

Per essere precisi, il contribuente che si trova in questa situazione potrà recuperare l’acconto versato con il codice tributo 1791 (acconto imposta sostitutiva) indicandolo alla casella 4 del rigo RN 38. In questo rigo infatti, come disposto anche dalle istruzioni per il modello dichiarativo, si indicheranno gli acconti relativi all’imposta sostitutiva versati dai contribuenti dal regime forfettario con riferimento all’anno precedente e che quindi per l’anno corrente non hanno compilato nuovamente anche il quadro LM.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 09/07/2018
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    4 commenti
  1. Emanuele ha detto:

    Salve.
    Ho una partita IVA aperta nell’anno 2018, con un fatturato (e relativo incasso) di €22.288,11.
    Ho pagato nell’anno 2019 un totale di €14.863,85 tra imposta e INPS.
    Nel 2019 e nel 2020 non ho più fatturato nulla. Ritengo quindi che gli acconti versati per l’anno 2018 mi debbano essere restituiti. È corretto? Se sì, a quanto ammonta questa cifra che dovrei ricevere? E come si procede alla richiesta di “rimborso”?
    Grazie mille in anticipo per la vostra risposta.

  2. Victor ha detto:

    Ed al contrario sempre il Bordoni da ordinario o semplificato con ingresso in forfettario riporterà gli acconti versati (Irpef) nel quadro RN o LM ?? Grazie

    • Giulia ha detto:

      Buongiorno Victor,

      le consigliamo di richiedere una consulenza ad hoc per spiegarle la situazione.