Tra le tante novità della nuova legge di bilancio 2018, una che sicuramente avrà un effetto tangibile quasi nell’immediato e creerà un po’ di panico è l’addio alle schede carburante per le partite IVA. A partire dal primo luglio 2018 infatti, la tanto cara scheda carburante che non può mancare mai nell’auto di un professionista farà spazio alla fattura elettronica. Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (comma 922, art. 1, Legge 205 del 2017), gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica per poi avere diritto alla detrazione dell’IVA e la deduzione del costo.
Senza dubbio la finalità dell’introduzione della fatturazione elettronica a discapito delle schede carburante è contro l’evasione. Questa novità rientra nell’ambito delle nuove misure volte al contrasto delle deduzioni e detrazioni non dovute da parte di professionisti e imprese. Con l’introduzione della fatturazione elettronica nel settore dei carburanti, già a partire dall’estate 2018, si cercherà di lottare chiaramente l’evasione dell’IVA.
Con la nuova legge di bilancio 2018, a partire dal 1 luglio, le spese che professionisti e imprese sosterranno per l’acquisto di carburante potranno essere portate in deduzione e la rispettiva IVA in detrazione, solo se il pagamento sarà effettuato con mezzi tracciabili (per capirci con carte di credito, debito o prepagate).
In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, si disposto l’addio alle schede carburante per le partite IVA per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione dovranno essere documentati da fattura elettronica.
Nello specifico è stata apportata una modifica all’art. 164 comma 1 bis del TUIR ed un’integrazione alla lettera d) del comma 1 dell’art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito debito o prepagate.
Per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante poi, è riconosciuto un credito d’imposta del valore del 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1/7/2018 mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Il credito d’imposta che sorgerà sarà poi utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
Per i titolari di partita IVA quindi, a pena di indetraibilità/indeducibilità, non sarà più permesso il pagamento mediante mezzi diversi da quelli elettronici (ad esempio, contanti). Inoltre, contestualmente, si procederà all’abrogazione del D.P.R. n. 444/1997, che per lungo tempo ha regolamentato l’obbligo di una puntuale tenuta della scheda carburante, quale documento sostitutivo della fattura.
Attraverso le nuove norme per i titolari di partita IVA verrà meno l’ansia della perfetta compilazione della scheda carburante per evitare contestazioni. Come più volte fatto presente dalla corte di cassazione infatti, la detrazione dell’IVA sui carburanti e la deduzione del costo sono subordinate alla perfetta compilazione della scheda carburante.
Salve,non c’è molta chiarezza in merito,non è ben chiaro:oltre all’obbligo di pagamento mediante sistemi tracciabili, dal 1°luglio queste benedette schede carburante vanno compilate oppure no? Grazie se avrò un riscontro.
LAURA DE AGOSTINI
Ciao Laura, nelle scorse settimane c’è stata una proroga in merito all’obbligo della fatturazione elettronica per la possibilità di dedurre il costo del carburante. Abbiamo scritto un’ulteriore contenuto a riguardo, ecco il link: https://partitaiva24.it/come-scaricare-carburante-1-luglio-2018/