Sempre più usato, e talvolta abusato, nel linguaggio comune il termine start-up è il risultato della crisi delle dot-com (le aziende che sviluppavano il loro business attraverso il web) di fine anni novanta. La prospettiva di quest’ultime non è stata del tutto sbagliata perché tutte le società nate nella Silicon Valley alla fine dello scorso secolo, e che avevano prefisso “e-“ o suffisso “.com” hanno rappresentato di fatto l’embrione delle future start-up, così come le conosciamo oggi.
Da questa bolla di fine millennio, ritroviamo tutte quelle start up che negli ultimi anni avuto successo.
In poche parole, anche se la bolla delle società basate su internet ha mostrato che non è sufficiente che la propria idea di impresa sia localizzata sulla rete, abbiamo visto che digitalizzare ed innovare è indubbiamente la strada da percorrere perseguendo obiettivi di specializzazione che generino competenze in grado di colmare le eventuali lacune sul mercato.
L’innovazione è un tema che potremmo definire fondante di queste imprese. Per startup (innovativa) infatti si definisce una società di capitali che abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Una start-up è quindi identificata da:
Approfondiamo rapidamente questi punti prima di capire cosa serve, in Italia, per essere definiti start-up innovativa.
Potemmo definirlo come l’ecosistema nel quale opera la start-up: un imprenditore deve possedere alcune caratteristiche basilari, quali il sapere individuare le opportunità di mercato attraverso lo studio di nuove tendenze, analizzare le opportunità di mercato che lo circondano in modo da avviare nuovi progetti, e garantire uno sviluppo all’azienda, avendo la capacità di:
È fondamentale offrire sul mercato qualcosa di nuovo, tecnologicamente avanzato ma soprattutto scalabile.
In questo punto, nel ciclo di vita di una startup, sarà necessario concentrare gli sforzi e le risorse nell’aggredire il mercato ed ottenere visibilità. Si dovranno gettare le basi per la crescita all’interno della propria area geografica e acquisire il maggior numero possibile di clienti iniziando l’espansione.
In questa fase, non è da escludere, che sia il mercato stesso ad interessarsi all’azienda, e che questa possa beneficiare dell’ulteriore apporto di capitali esterni disposti ad investire in virtù della posizione di leadership acquisita.
Per diventare Start Up di successo, è necessario penetrare il mercato, espandendo il proprio bacino di utenza e trasformare i potenziali clienti in clienti veri e propri; per raggiungere questi obiettivi è necessario:
Sul sito del Ministero dello sviluppo economico, l’area dedicata alle start-up innovative recita:
“La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana”
Come si concretizza tutto questo in termini burocratici?
Occorre anzitutto essere costituiti (da non oltre 5 anni) sotto forma di società di capitali o cooperativa ed il soggetto deve essere di nuova costituzione (non deve cioè originare da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda). Altri requisiti specifici sono:
Onde evitare di incappare in errori, è bene specificare che:
Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
La ricerca base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.
Rientrano, a pieno titolo tra questi costi, le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quelle relative ai servizi di incubazione offerti da incubatori certificati, i costi lordi per il personale interno e i consulenti esterni impiegati nelle apposite attività e le spese legali necessarie per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze. Sono tassativamente esclusi i costi sostenuti per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
Per costituire una start-up innovativa, si parte come sempre da un atto stipulato in forma tradizionale con un notaio. Almeno in questa fase, non c’è nessuna specifica prescrizione che distingue la costituzione di una società di capitali dalla costituzione di una start-up innovativa.
NB. Benché sul sito del ministero dello sviluppo economico sia riportata la possibilità di costituire una startup innovativa tramite modalità online in autonomia tale possibilità è preclusa. L’iter costitutivo rimane sempre quello tradizionale tramite notaio.
Costituita, la società, quest’ultima dovrà iscriversi alla sezione ordinaria del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, ed alla apposita sezione speciale (sempre del registro delle imprese). È fondamentale segnalare che la comunicazione dovrà riguardare anche l’avvio attività (in mancanza non sarà possibile la iscrizione alla sezione speciale), pertanto, se l’attività da svolgere prevedesse adempimenti propedeutici all’avvio della stessa (es. la SCIA), le stesse andranno assolte prima della trasmissione della COMUNICA alla Camera di commercio.
L‘iscrizione non prevede nessun costo in capo alla neocostituita società, la quale opera in esenzione totale rispetto i tradizionali oneri da versare alla CCIAA (diritti di segreteria, imposta di bollo e diritto camerale annuo), allo stesso modo, la start-up è esonerata per un quinquennio dal versamento dei diritti camerali annui. L’esonero vale anche per tutti gli oneri legati agli adempimenti obbligatori successivi (ad esempio il deposito del bilancio).
Attenzione, l’esenzione vale solo ed esclusivamente se contestualmente alla iscrizione alla sezione ordinaria, la società viene iscritta anche alla sezione speciale (e quindi avvia la propria attività); diversamente successivamente all’avvio attività, la società potrà iscriversi alla sola sezione ordinaria sostenendo tutti i costi connessi.
Per la iscrizione alla sezione speciale, nel caso di nuova azienda, occorrerà allegare alla trasmissione un modello di autocertificazione sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, che riporti oltre ai dati anagrafici della società anche la sussistenza dei presupposti per la iscrizione stessa. In seguito alla iscrizione la società dovrà avere cura di aggiornare i propri dati anche sulla piattaforma startup.registroimprese.it.
Inoltre, l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 (o 7) mesi dalla chiusura dell’esercizio. È importante tener presente che il termine è ‘doppio’: la dichiarazione di mantenimento va cioè presentata rispettando entrambi i termini. Contestualmente alla nuova autodichiarazione, andrà aggiornata la piattaforma startup.
Nel caso di società già esistente, a patto sempre che sia costituita da meno di cinque anni, valgono esattamente le stesse regole per i nuovi soggetti (fatta salvo la iscrizione alla sezione ordinaria). Il soggetto esistente, dovrà adempire alla sola iscrizione alla sezione speciale, ed aggiornare (ad iscrizione avvenuta) la propria posizione anche sulla piattaforma startup.registroimprese.it.
È bene ricordare che nel caso di soggetto già esistente, tra i requisiti essenziali per essere noverati nel campo delle start-up è fondamentale non essere costituiti da oltre 60 mesi (5 anni)
Sempre entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 (o 7) mesi dalla chiusura dell’esercizio, presenterà una nuova autodichiarazione, attestante il mantenimento dei requisiti, e contestualmente aggiornerà la piattaforma startup.
Così come per le nuove start-up, le società già costituite già dal momento in cui si iscrivono alla sezione speciale, beneficiano dell’esonero totale dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, nonché dell’esonero dal pagamento dei diritti camerali annui per un quinquennio.
Il sito del Ministero dello Sviluppo economico fornisce una elencazione delle agevolazioni previste per le startup innovative:
Il legislatore, pur avendo creato buon un castello normativo, di fatto deve ancora lavorare per rendere le start-up italiane appetibili, soprattutto a livello internazionale, mancano di fatto tutte quelle misure utili misure per le quali gli investimenti nella cosiddetta fase “seed” (ossia quando il progetto della start-up diventa reale) vengano operati senza dover rientrare sotto la vigilanza della Banca d’Italia (con una conseguente riduzione dei costi, allo stato esorbitanti). Mancano ancora misure che consentano di allocare in miglior modo gli investimenti (così da non farli concentrare nelle fasi meno rischiose).
Gabriele Colasanto e Marco Rossella, in un recente libro (start down. La crisi dei miti digitali e il risveglio dell’innovazione), definiscono l’esperienza italiana come “affetta da nanismo, presupponenza, dilettantismo e corsa all’imitazione dei modelli d’importazione”. Per i due autori anche il sistema di start up a livello globale non produce più innovazione che stravolge, per quanto qualcosa di nuovo in un settore pregnante dell’intero ecosistema si sta muovendo: parliamo dell’alimentazione, di e delle start-up del “nuovo cibo”. Per Colasanto e Rossella, il vero problema è la mancanza di fondi e di investimenti sul mercato italiano, ritenuto stagnante da anni e con una domanda interna debole.
Vero, il post-covid inizia restituirci dati in crescita, voglia di rinascita e molte possibilità, solo il tempo ci dirà se si tratta di un fuoco fatuo o di un vero e proprio braciere in grado di ardere a lungo.
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