Sempre più usato, e talvolta abusato, nel linguaggio comune il termine start-up è il risultato della crisi delle dot-com (le aziende che sviluppavano il loro business attraverso il web) di fine anni novanta. La prospettiva di quest’ultime non è stata del tutto sbagliata perché tutte le società nate nella Silicon Valley alla fine dello scorso secolo, e che avevano prefisso “e-“ o suffisso “.com” hanno rappresentato di fatto l’embrione delle future start-up, così come le conosciamo oggi.

Da questa bolla di fine millennio, ritroviamo tutte quelle start up che negli ultimi anni avuto successo.

In poche parole, anche se la bolla delle società basate su internet ha mostrato che non è sufficiente che la propria idea di impresa sia localizzata sulla rete, abbiamo visto che digitalizzare ed innovare è indubbiamente la strada da percorrere perseguendo obiettivi di specializzazione che generino competenze in grado di colmare le eventuali lacune sul mercato.

L’innovazione è un tema che potremmo definire fondante di queste imprese. Per startup (innovativa) infatti si definisce una società di capitali che abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Una start-up è quindi identificata da:

  • un modello di business che necessita validazione e che sia scalabile e ripetibile
  • operatività in una realtà incerta e temporanea
  • disponibilità a sperimentazione ed innovazione

Approfondiamo rapidamente questi punti prima di capire cosa serve, in Italia, per essere definiti start-up innovativa.

IL MODELLO DI BUSINESS

Potemmo definirlo come l’ecosistema nel quale opera la start-up: un imprenditore deve possedere alcune caratteristiche basilari, quali il sapere individuare le opportunità di mercato attraverso lo studio di nuove tendenze, analizzare le opportunità di mercato che lo circondano in modo da avviare nuovi progetti, e garantire uno sviluppo all’azienda, avendo la capacità di:

  • fare lavorare gli altri, quindi sapere scegliere, coinvolgere e motivare un gruppo di collaboratori.
  • trovare le risorse (finanziarie ed umane) necessarie all’impresa
  • quantificare i fabbisogni aziendali, coinvolgendo soci finanziatori, trattando con le banche, reperendo eventuali agevolazioni

È fondamentale offrire sul mercato qualcosa di nuovo, tecnologicamente avanzato ma soprattutto scalabile.

L’OPERATIVITA’ DELLA STARTUP

In questo punto, nel ciclo di vita di una startup, sarà necessario concentrare gli sforzi e le risorse nell’aggredire il mercato ed ottenere visibilità. Si dovranno gettare le basi per la crescita all’interno della propria area geografica e acquisire il maggior numero possibile di clienti iniziando l’espansione.

In questa fase, non è da escludere, che sia il mercato stesso ad interessarsi all’azienda, e che questa possa beneficiare dell’ulteriore apporto di capitali esterni disposti ad investire in virtù della posizione di leadership acquisita.

SPERIMENTAZIONE ED INNOVAZIONE

Per diventare Start Up di successo, è necessario penetrare il mercato, espandendo il proprio bacino di utenza e trasformare i potenziali clienti in clienti veri e propri; per raggiungere questi obiettivi è necessario:

  • perfezionare il prodotto: analizzando i bisogni e le preferenze del segmento di mercato target e usare i dati raccolti per rendere il prodotto migliore
  • impostare obiettivi misurabili: definendo obiettivi precisi e attuabili capaci di portare alla crescita (così facendo si evitano sprechi di tempo legati all’eventuale ridefinizione degli obiettivi)
  • testare l’approccio: testando costantemente cosa funzionerà e cosa invece non funzionerà
  • analizzare la performance: monitorando l’andamento delle operazioni attuate in ottica crescita, correggendo gli errori (laddove ce ne fossero).
  • ottimizzare: imparare facendo

COSA SONO LE START UP INNOVATIE (IN ITALIA)

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico, l’area dedicata alle start-up innovative recita:

La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana

Come si concretizza tutto questo in termini burocratici?

Occorre anzitutto essere costituiti (da non oltre 5 anni) sotto forma di società di capitali o cooperativa ed il soggetto deve essere di nuova costituzione (non deve cioè originare da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda). Altri requisiti specifici sono:

  • residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
  • impresa non quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  • impresa che non distribuisce e non ha distribuito utili
  • impresa che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • ed infine impresa che rispetta almeno uno dei seguenti requisiti
    • sostiene spese in ricerca, sviluppo ed innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
    • impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
    • è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

COSA SI INTENDE PER COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

Onde evitare di incappare in errori, è bene specificare che:

Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

La ricerca base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

Rientrano, a pieno titolo tra questi costi, le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quelle relative ai servizi di incubazione offerti da incubatori certificati, i costi lordi per il personale interno e i consulenti esterni impiegati nelle apposite attività e le spese legali necessarie per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze. Sono tassativamente esclusi i costi sostenuti per l’acquisto e la locazione di beni immobili.

COME SI COSTITUISCE UNA STARTUP INNOVATIVA

Per costituire una start-up innovativa, si parte come sempre da un atto stipulato in forma tradizionale con un notaio. Almeno in questa fase, non c’è nessuna specifica prescrizione che distingue la costituzione di una società di capitali dalla costituzione di una start-up innovativa.

NB. Benché sul sito del ministero dello sviluppo economico sia riportata la possibilità di costituire una startup innovativa tramite modalità online in autonomia tale possibilità è preclusa. L’iter costitutivo rimane sempre quello tradizionale tramite notaio.

Costituita, la società, quest’ultima dovrà iscriversi alla sezione ordinaria del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, ed alla apposita sezione speciale (sempre del registro delle imprese). È fondamentale segnalare che la comunicazione dovrà riguardare anche l’avvio attività (in mancanza non sarà possibile la iscrizione alla sezione speciale), pertanto, se l’attività da svolgere prevedesse adempimenti propedeutici all’avvio della stessa (es. la SCIA), le stesse andranno assolte prima della trasmissione della COMUNICA alla Camera di commercio.

L‘iscrizione non prevede nessun costo in capo alla neocostituita società, la quale opera in esenzione totale rispetto i tradizionali oneri da versare alla CCIAA (diritti di segreteria, imposta di bollo e diritto camerale annuo), allo stesso modo, la start-up è esonerata per un quinquennio dal versamento dei diritti camerali annui. L’esonero vale anche per tutti gli oneri legati agli adempimenti obbligatori successivi (ad esempio il deposito del bilancio).

Attenzione, l’esenzione vale solo ed esclusivamente se contestualmente alla iscrizione alla sezione ordinaria, la società viene iscritta anche alla sezione speciale (e quindi avvia la propria attività); diversamente successivamente all’avvio attività, la società potrà iscriversi alla sola sezione ordinaria sostenendo tutti i costi connessi.

Per la iscrizione alla sezione speciale, nel caso di nuova azienda, occorrerà allegare alla trasmissione un modello di autocertificazione sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, che riporti oltre ai dati anagrafici della società anche la sussistenza dei presupposti per la iscrizione stessa. In seguito alla iscrizione la società dovrà avere cura di aggiornare i propri dati anche sulla piattaforma startup.registroimprese.it.

Inoltre, l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 (o 7) mesi dalla chiusura dell’esercizio. È importante tener presente che il termine è ‘doppio’: la dichiarazione di mantenimento va cioè presentata rispettando entrambi i termini. Contestualmente alla nuova autodichiarazione, andrà aggiornata la piattaforma startup.

LA START-UP GIA’ COSTITUITA

Nel caso di società già esistente, a patto sempre che sia costituita da meno di cinque anni, valgono esattamente le stesse regole per i nuovi soggetti (fatta salvo la iscrizione alla sezione ordinaria). Il soggetto esistente, dovrà adempire alla sola iscrizione alla sezione speciale, ed aggiornare (ad iscrizione avvenuta) la propria posizione anche sulla piattaforma startup.registroimprese.it.

È bene ricordare che nel caso di soggetto già esistente, tra i requisiti essenziali per essere noverati nel campo delle start-up è fondamentale non essere costituiti da oltre 60 mesi (5 anni)

Sempre entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 (o 7) mesi dalla chiusura dell’esercizio, presenterà una nuova autodichiarazione, attestante il mantenimento dei requisiti, e contestualmente aggiornerà la piattaforma startup.

Così come per le nuove start-up, le società già costituite già dal momento in cui si iscrivono alla sezione speciale, beneficiano dell’esonero totale dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, nonché dell’esonero dal pagamento dei diritti camerali annui per un quinquennio.

LE AGEVOLAZIONI DEDICATE ALLE START-UP

Il sito del Ministero dello Sviluppo economico fornisce una elencazione delle agevolazioni previste per le startup innovative:

  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative
    • alle persone fisiche è consentito detrarre dall’imposta lorda (IRPEF) il 30% dell’ammontare investito fino ad un massimo di 1 milione di Euro
    • Alle persone giuridiche dedurre dall’imponibile IRES il 30% dell’ammontare investito fino ad un massimo di 1,8 milioni di Euro.
  • Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI. Nel caso di accesso al credito, è garantita la copertura fino all’80% dell’importo erogato attraverso il Fondo di garanzia per le PMI. L’istituto erogante non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica.
  • Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale), Incentivo (gestito da Invitalia) nato con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup innovative mediante l’erogazione di un finanziamento a tasso zero, da restituire in 10 anni, per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili (la percentuale sale al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano, o equivalente, che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia). Nel caso di startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è previsto un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo, e la restituzione del 70% ricevuto. (Agevolazione questa in seguito alla emergenza covid estesa anche alle start-up innovative insistenti nei territoti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)
  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding. Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative. I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede, che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o “pitch” (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).
  •  Deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
    • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
    • effettuare operazioni sulle proprie quote;
    • emettere strumenti finanziari partecipativi;
    • offrire al pubblico quote di capitale.
  • Disciplina del lavoro flessibile. La startup può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite. In caso le perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica. Le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, o l’applicazione della maggiorazione IRES del 10,5%.
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. Le start-up innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (ad esempio le stock option), e i fornitori di servizi esterni (come professionisti, consulenti aziendali) attraverso schemi di work for equity (assegnando azioni, quote, o strumenti finanziari partecipativi). Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA. Nel caso in cui una azienda producesse un credito IVA e volesse utilizzarlo in compensazione verticale (ossia per pagare altri tributi utilizzando il credito maturato), ove questo credito fosse superiore a 5.000 Euro, e lo si volesse utilizzare per la quota eccedente detto valore, sarebbe necessario in fase di dichiarazione IVA annuale apporre il cosiddetto visto di conformità. Nell’dea del legislatore, eliminare quest’obbligo in capo alle start-up, concedendo loro di utilizzare il credito senza limite alcuno, può comportare rilevanti benefici in termini di liquidità.
  • Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività). Ogni attività imprenditoriale, seppur animata dalle migliori intenzioni, può subire uno stop se non addirittura giungere repentinamente alla fine del proprio ciclo vitale. In caso di insuccesso, le start-up innovative, rientrano tra i soggetti “non fallibili”, e possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività: sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Ovviamente alla rapidità è connessa una limitazione degli gli oneri connessi all’eventuale fallimento. Inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della società è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza.

CONCLUSIONI

Il legislatore, pur avendo creato buon un castello normativo, di fatto deve ancora lavorare per rendere le start-up italiane appetibili, soprattutto a livello internazionale, mancano di fatto tutte quelle misure utili misure per le quali gli investimenti nella cosiddetta fase “seed” (ossia quando il progetto della start-up diventa reale) vengano operati senza dover rientrare sotto la vigilanza della Banca d’Italia (con una conseguente riduzione dei costi, allo stato esorbitanti). Mancano ancora misure che consentano di allocare in miglior modo gli investimenti (così da non farli concentrare nelle fasi meno rischiose).

Gabriele Colasanto e Marco Rossella, in un recente libro (start down. La crisi dei miti digitali e il risveglio dell’innovazione), definiscono l’esperienza italiana come “affetta da nanismo, presupponenza, dilettantismo e corsa all’imitazione dei modelli d’importazione”. Per i due autori anche il sistema di start up a livello globale non produce più innovazione che stravolge, per quanto qualcosa di nuovo in un settore pregnante dell’intero ecosistema si sta muovendo: parliamo dell’alimentazione, di e delle start-up del “nuovo cibo”. Per Colasanto e Rossella, il vero problema è la mancanza di fondi e di investimenti sul mercato italiano, ritenuto stagnante da anni e con una domanda interna debole.

Vero, il post-covid inizia restituirci dati in crescita, voglia di rinascita e molte possibilità, solo il tempo ci dirà se si tratta di un fuoco fatuo o di un vero e proprio braciere in grado di ardere a lungo.

 
 
 
 

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