Come già abbiamo affrontato in un precedente contributo, la legge di conversione n. 96/2017 ha cambiato notevolmente la disciplina del lavoro occasionale e nello specifico la modalità con la quale i diversi datori di lavoro possono avvalersene. Con il decreto legge n. 50/2017, convertito con la predetta legge, infatti, sono stati aboliti i famosi voucher ed è stata riformata la disciplina del lavoro occasionale introducendo il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale (prestO). Questi nuovi due istituti oltre alla classica ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto, sostituiscono di fatto i vecchi voucher e l’utilizzo di uno piuttosto che di un altro varia a seconda della tipologia di prestazione e del datore di lavoro che si avvarrà del lavoro occasionale.
Recentemente, l’INPS, con il messaggio n. 1099 del 12/3/2018, ha comunicato che è stata rilasciata la prima versione del portale delle prestazioni occasionali che è accessibile sul sito www.inps.it. La piattaforma ha come obiettivo quello di mettere a disposizione delle diverse sedi INPS uno strumento che gestisca autonomamente le richieste di supporto. Attraverso il portale, per esempio, si potrà consultare l’anagrafica del prestatore/utilizzatore di lavoro occasionale.
Vediamo di preciso che cosa quali sono le sue funzionalità e cosa è possibile verificare sulla nuova piattaforma:
Inoltre, si aspettano altri aggiornamenti per il portale in modo da rendere disponibili le operazioni di trasferimento di somme relativi agli F24 compilati in modo errato come rimborso di somme versate di cui l’utilizzatore non intende più usufruire delle prestazioni occasionale.
Dato che è stata presentata la nuova piattaforma messa a disposizione dall’INPS per il lavoro occasionale è bene rinfrescare la memoria sui due nuovi istituti per le prestazioni occasionali: il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.
Per usufruire del nuovo lavoro occasionale, sia il lavoratore che il committente devono registrarsi sul nuovo portarle INPS. I lavoratori dovranno indicare inoltre, le loro coordinate bancarie dove l’INPS verserà il compenso per la prestazione svolta. Il datore di lavoro invece, dovrà “ricaricare” il proprio portafoglio virtuale, attraverso un versamento tramite F24 o tramite PagoPA. Non appena i fondi saranno visibili sul proprio portafoglio virtuale sarà possibile inserire la prestazione di cui intende usufruire o di cui ha già usufruito.
Ricordiamo che la riforma del lavoro occasionale non ha abolito le famose e molto utilizzate ricevute di prestazione occasionale. In queste ricevute, il lavoratore subisce la ritenuta del 20% nel caso la prestazione venga svolta per un titolare di partita IVA. Per saperne di più rimandiamo ad uno dei nostri precedenti contenuti (qui).
Per concludere è bene ricordare che la normativa sul lavoro occasionale fa riferimento a tutte quele attività che sono espressamente riportate all’interno dell’art. 54 bis del DL n. 50 2017. La legge afferma che: “Il lavoro occasionale può essere utilizzato da tutti coloro che intendono svolgere un’attività di lavoro saltuaria e non continuativa nel tempo”. Per tutti i casi riguardanti le attività professionali dove il lavoro occasionale non trova applicazione e quindi lavoro agricolo, attività professionali continuative ecc. si fa riferimento alle norme legate sia alla prestazione occasionale art. 2222 del cc per i professionisti che operano senza continuità o all’apertura della partita IVA per tutte le attività professionali economiche.
Il lavoro occasionale quindi, è un’opportunità che può essere sfruttata da coloro che non prevedono di superare i limiti economici previsti dalla legge e ricordiamo che il superamento delle soglie ha delle conseguenze di tipo sanzionatorio. In questo senso, prima di intraprendere qualsiasi attività è sempre consigliato consultare un professionista. Il consulente, cercherà di capire e saprà consigliarvi quale sia la migliore soluzione per il caso particolare anche a seconda dell’attività che si andrà ad intraprendere.
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