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Il contributo a fondo perduto sostegno alle imprese interessate da restrizioni

Il 9 novembre è stato reso noto, mediante la sua pubblicazione sul sito della Gazzetta Ufficiale, il decreto legge 149/2020 con il quale il Governo ha previsto ulteriori misure a sostegno delle imprese che hanno subito limitazioni e restrizioni per contenere l’epidemia causata dal Coronavirus. Il territorio nazionale, infatti, è stato suddiviso, a seconda del livello di gravità del rischio contagio, in tre zone: gialla, arancione e rossa.

Il denominato decreto “Ristori-bis”, dunque, stabilisce indennizzi e agevolazioni fiscali per le categorie economiche in maniera diversa a seconda delle aree in cui operano.

L’agevolazione ricordiamo che non spetta agli operatori economici che hanno attivato la partita iva dopo il 25 ottobre 2020.

All’articolo 1 del decreto Ristori bis l’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) viene sostituito da un nuovo Allegato 1.

Il nuovo allegato individua i nuovi codici ATECO ammessi al contributo dove sono comprese nuove attività tra cui le attività altre riprese fotografiche, traduzione e interpretariato, altre attività sportive nca oltre a musei, biblioteche, orti botanici, corsi di danza, sportivi e ricreativi ed altri soggetti.

L’intento del Governo è quello di ristorare oltre le attività colpite direttamente dalle chiusure anche le attività ad esse collegate.

Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati da determinati codici Ateco, come gelaterie e pasticcerie, gelaterie e pasticcerie ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina, alberghi, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata massima gravità e da un livello di rischio alto, rispettivamente zona arancione e zona rossa, il contributo a fondo perduto è stato aumentato di un ulteriore 50%.

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto sarà erogato dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione della domanda, secondo termini e modalità stabilite dalla stessa che ancora non sono stati resi pubblici. L’agevolazione spetta, se le attività citate hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 oppure senza verifica di calo di fatturato se la partita iva è attiva dopo gennaio 2019.

Chi ha già ricevuto il contributo del decreto rilancio non dovrà richiedere il nuovo contributo ma lo riceverà automaticamente.

Il nuovo contributo a fondo perduto

Oltre ad una modifica dei destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori, il decreto Ristori Bis, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto riservato ad una seconda serie di attività.

Le attività in questione sono riportate all’interno di un secondo allegato chiamato appunto allegato 2.

Nello specifico il nuovo contributo è riservato ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita iva attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite dai nuovi i codici ATECO riportati nell’Allegato 2 se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa all’interno della c.d. zona rossa.

All’interno dell’allegato 2 rientrano: il commercio al dettaglio, gli ambulanti, gli istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, altri servizi alla persona nca,  attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro.

Le regole per ricevere il contributo sono le medesime da quelle previste per il primo contributo a fondo perduto.

Chi ha già ricevuto il contributo del decreto rilancio quindi non dovrà aspettarti tale contributo direttamente sul proprio conto corrente mentre chi dovrà effettuare richiesta per la prima volta dovrà attendere lo sblocco della procedura da parte di agenzia delle entrate.

A quanto ammonta il contributo a fondo perduto

Entrambi i contributi a fondo perduto promessi dal Governo saranno commisurati sulla base di una percentuale del contributo a fondo perduto erogato in seguito al Decreto Rilancio.

Verificata la possibilità di usufruire del beneficio l’importo spettante, sarà necessario procedere nella seguente maniera:

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Guida alla richiesta del contributo a fondo perduto decreto ristori

Dal 20 di novembre fino al 15 gennaio sarà possibile effettuare la richiesta del nuovo contributo a fondo perduto di agenzia dell’entrate messo a disposizione dall’agenzia dell’entrate alle imprese ed i professionisti bloccati dal DPCM 24 e del 3 novembre 2020. La procedura attivata è pressoché identica a quella per la richiesta del contributo a fondo perduto del decreto rilancio del mese di maggio.

Di seguito esemplifichiamo la procedura per la richiesta del contributo a fondo perduto nel caso il contribuente voglia inoltrare la richiesta autonomamente. Attraverso gli screenshot delle procedura vedremo passo passo quali saranno i dati richiesti e quali sono i dati che dobbiamo avere a disposizione per inoltrare correttamente la domanda.

NB. Sarà necessario effettuare richiesta del contributo solo per i titolari di partita iva che non hanno effettuato domanda del contributo a fondo perduto del decreto rilancio. Chi ha già ricevuto tale somma in estate, ed ha diritto al nuovo contributo a fondo perduto riceverà automaticamente il nuovo bonus statale.

Cosa serve per inoltrare l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto

Per prima cosa sarà necessario accedere alla propria area riservata di agenzia dell’entrate “fatture e corrispettivi”. Per accedere ricordiamo che saranno necessarie le credenziali fisconline oppure più semplicemente le credenziali SPID. Una volta dentro la piattaforma è necessario avere a portata di mano le seguenti informazioni:

Guida passo passo per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto ristori

Come abbiamo detto sopra il primo step è accedere all’area personale “fatture e corrispettivi“.

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Una volta dentro “fatture e corrispettivi“, alla sinistra dello schermo troveremo la voce Contributo a fondo perduto, servizi per compilare l’istanza. Dovremo cliccarci per avviare la procedura.

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Alla pagina successiva dovremo cliccare, nel riquadro verde, compila e invia l’istanza.

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Nel passaggio successivo verrà richiesto di inserire l’IBAN.

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Inserito l’IBAN e cliccando su acquisisci dati sarà il momento di inserire i dati relativi ai requisiti richiesti.

contributo a fondo perduto 3

Una volta compilato i campi con i dati relativi al fatturato 2019 ed il fatturato di aprile 2019 e 2020, cliccheremo su acquisisci dati.

Chiaramente se abbiamo avviato l’attività nel 2020 o comunque se non avessimo alcun valore di per i mesi di riferimento dovremo inserire 0.

Ricordiamo inoltre, che la condizione obbligatoria per chi ha avviato la propria attività prima del 1/1/2019 è che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore almeno di 2/3 rispetto al fatturato di aprile 2019. In caso contrario non potremo inoltrare la domanda per il contributo a fondo perduto del decreto ristori anche se il nostro codice ateco è inserito negli allegati.

Nella pagina successiva avremo un riepilogo dei dati inseriti prima dell’invio effettivo della domanda.

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Se si è sicuri dei dati inseriti, si firmerà l’istanza ponendo il flag alla voce firma e si potrà procedere all’invio dell’istanza.

Inviata l’istanza il sistema automaticamente fornisce un numero di protocollo che consentirà successivamente di identificare la domanda. Se i dati risultano formalmente corretti la l’istanza verrà immediatamente presa in carico se invece ci fossero degli errori formali, ad esempio il codice fiscale scorretto si riceverà immediatamente una ricevuta di scarto.

Prima di ricevere la ricevuta di accoglimento dell’istanza comunque potrebbero passare dei giorni in quanto si procederà ad un controllo più approfondito dei dati inseriti.

In ogni caso, sulla pagina personale di fatture e corrispettivi sarà possibile controllare in ogni momento l’esito della propria domanda ed eventualmente rettificarla in caso di errori.

Cliccando sul link seguente trovate anche la guida messa a disposizione di agenzia dell’entrate: Guida al contributo a fondo perduto decreto ristori.

Bonus locazioni

Sempre per le attività che hanno la sede operativa in una “zona rossa” è stata disposta un nuovo “tax credit locazioni” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Nello specifico, il credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, sono state estese anche agli operatori economici dei settori riportati nell’Allegato 2 del nuovo DL.

Sono interessate dalla misura pure le agenzie di viaggio e i tour operator. Il credito d’imposta, in questo caso, spetta indipendentemente dal volume dei ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente. Inoltre, il credito d’imposta è determinato nella misura del 50% per le strutture turistico ricettive.

Al fine di usufruire del credito d’imposta del 60% del valore del canone di locazione, si deve aver registrato un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi in questione del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il calo di fatturato deve essere verificato mese per mese. Potrà capitare, quindi, che il credito d’imposta spetti per uno, due o tutti e tre i mesi.

Il credito può essere ceduto anche ad altri soggetti, ivi incluso lo stesso locatario.

Cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020

Per i soggetti che esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto Ristori-bis, è stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) da versare entro il 16 dicembre 2020, che riguarda gli immobili e le relative pertinenze. L’agevolazione spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate nei comuni delle zone rosse.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto

È prorogata al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), individuati negli allegati 1 e 2 del nuovo decreto del Governo, aventi sede operativa o domicilio fiscale in una zona rossa, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in zona arancione. Si tratta dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i contribuenti che pagano le imposte nell’anno solare). 

La misura si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non è stato previsto il rimborso di quanto già versato. 

Ricordiamo che tale misura, con il decreto “Agosto” era stata già prevista la proroga ai soli contribuenti con un calo dei corrispettivi del 33% nel primo semestre del 2020 rispetto al 2019, a prescindere dalla operatività in una delle aree con un determinato livello di rischio.

Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPMC del 3 novembre 2020, e per le attività dei servizi di ristorazione, rientranti nelle zone arancione o rossa, sono sospesi i termini per i versamenti tributari. Detta sospensione riguarda anche i soggetti che svolgono attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, presenti nella zona rossa.

Nello specifico, ci si riferisce ai versamenti che dovevano essere effettuati nel mese di novembre 2020 e concernenti:

Anche in questo caso, non è stato previsto il rimborso di quanto già versato. I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Vi è anche la possibilità di pagare attraverso rateizzazione e per un massimo di quattro rate mensili, dello stesso importo, con il versamento della prima rata e sempre entro la nuova data di scadenza.

Nessun rinvio dei contributi INPS

All’interno del decreto nulla si è accennato al rinvio del versamento dei contributi previdenziali in scadenza il prossimo 16 novembre.

Al momento la scadenza è confermata.

Concludendo, ricordiamo che il rinvio del secondo acconto è limitato solo alle imposte sui redditi. Se nell’F24 con scadenza 30/11 è previsto il versamento anche di una quota pare di contributi previdenziali, ad esempio contributi Gestione Separata INPS o contributi INPS artigiani e commercianti eccedenti il minimale questi dovranno essere regolarmente versati entro il 30 novembre.

DL Ristori
DL Ristori BIS
Allegato 1 – DL Ristori BIS

Allegato 2 – DL Ristori BIS

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 11/11/2020
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