Negli ultimi giorni molti nostri clienti ci hanno contattato per chiederci informazioni su quali siano le conseguenze della mancata ricezione della fattura entro fine anno per degli acquisti per avere diritto alla detrazione su quest’ultimi.
Oggi cercheremo quindi di spiegare come comportarsi con le operazioni del 2017 per la quale non è arrivata entro fine anno la fattura. Ricordiamo che tale problematica è molto frequente per chi adotta un regime iva (contabilità ordinaria o semplificata) e invece si presenta meno spesso nel caso di contribuenti in regime forfettario che non avendo particolare interesse a ricevere le fatture di acquisto (dato che i costi sono tutti indeducibili e l’iva indetraibile nel loro regime fiscale) pressano meno i loro fornitori. Ricordiamo però che anche chi è in regime agevolato deve farsi fatturare gli acquisti di merci o servizi in quanto tali informazioni vanno comunque indicate nella dichiarazione dei redditi. Consigliamo infatti sia per le fattura emesse che per le fatture di acquisto di conservare sempre tutto in maniera ordinata in un apposito faldone.
Il decreto legge 50/2017 ha rinnovato i termini ultimi per il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai termini di registrazione delle stesse fatture di acquisto nei registri IVA.
I nuovi artt. 19 e 25 del DPR n. 633/1972, dispongono che il diritto alla detrazione per l’acquisto di beni e servizi può essere fatto valere al massimo con la dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto il termine ultimo per annotare le fatture nel registro IVA relativo agli acquisti sia quello di presentazione della dichiarazione IVA relativo all’anno di ricezione del documento.
Dopo questi termini, la registrazione di una nuova fattura è senz’altro possibile tuttavia l’IVA relativa a quest’ultima non potrà essere portata in detrazione.
Per gli acquisti interni (quelli effettuati in Italia), le disposizioni dell’art. 6 ai commi 8 e 9 del Dlgs n. 471/97 prevedono che il committente o il cessionario che abbia effettuato l’acquisto di servizi o beni e non abbia ancora ricevuto fattura entro 4 mesi dall’operazione può regolarizzare la sua posizione entro il 30esimo giorno successivo allo scadere del 4 mese.
Il processo è il seguente
Dato che con tutta probabilità la procedura di regolarizzazione porta al superamento del termine ultimo per l’invio della dichiarazione IVA (30 aprile 2018, per quest’anno), si reputa che sia possibile detrarre l’imposta nell’anno in corso senza dover effettuare una dichiarazione integrativa.
Per l’eventuale procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari, fortunatamente non si verrà a creare nessun contrasto con il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA del 30 aprile 2018. Ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL n. 331/1993 nei casi in cui il cessionario o il committente abbia acquistato beni e servizi intracomunitari e non abbia ricevuto fattura entro i termini definiti dalla legge, emetterà un’autofattura entro il 15 del terzo mese successivo all’operazione, il termine del 30/4/2018 pertanto nel caso di acquisto avvenuto a dicembre 2017 è successivo all’eventuale emissione dell’autofattura.
Lascia un commento