Home  »  Mi metto in proprio   »   Nuova legge di bilancio: niente flat tax per le false partite IVA

Nuova legge di bilancio: niente flat tax per le false partite IVA

Negli ultimi anni, già con la legge Fornero del 2012, la volontà del legislatore era abbastanza chiara. Mettere fine alla pratica illegale delle false partite IVA. Adesso, con il disegno di legge di bilancio ne abbiamo ancora una volta la riprova.

Sommario

Le false partite iva

Gli abusi e il concetto di falsa partita iva

La nuova flat tax e la continua lotta alle false partite iva

consulenza-partita-iva
Consulenza GRATUITA e senza impegno
con un consulente esperto di Partitaiva24

Nella bozza della legge di bilancio 2019 infatti, oltre all’introduzione della flat tax (basata sull’attuale regime forfettario) il legislatore prevede di porre dei limiti all’utilizzo di questo regime fiscale a coloro che lavoreranno prevalentemente per gli stessi soggetti. Prima di vedere quali saranno gli ipotetici risvolti di questa nuova riforma vediamo cosa è una falsa partita IVA, e perché ormai questa situazione è diventata una consuetudine.

Le false partite iva

Succede sempre più in maniera frequente che le aziende preferiscano affidarsi a professionisti con partita IVA piuttosto che assumere dei dipendenti. Perché succede? Da un po’ di tempo ormai, il mercato del lavoro è profondamente cambiato e il famoso ed ambito posto fisso ha lasciato il passo ad una ricerca di flessibilità. Le imprese assumono solo il personale strettamente necessario mentre le funzioni collaterali e che non fanno parte del core business sono lasciate a collaboratori con partita IVA. La problematica che si pone però, è il confine tra collaboratore con partita IVA e finto dipendente. Questo confine spesso è molto labile, quasi inesistente il più delle volte dietro una partita IVA si nasconde un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio.

Come detto in precedenza, la legge Fornero ha cercato di limitare questa pratica illegale ma, quella che ormai è diventata una vera e propria abitudine sembra perdurare.

Si sa, noi italiani siamo molto bravi a trovare sempre una terza via.

In termini di convenienza per il datore di lavoro, il lavoratore autonomo falsa partita IVA, rappresenterebbe un minor costo poiché pagherebbe in totale autonomia i propri contributi e le proprie tasse rispetto al dipendente. Per il lavoratore configurato come dipendente infatti, il datore di lavoro oltre allo stipendio dovrebbe versare i contributi previdenziali ed il TFR. Altro punto da non trascurare, tradotto sempre in risparmio per il datore di lavoro, è che per il lavoratore autonomo non sono previste malattie e ferie pagate.

Gli abusi e il concetto di falsa partita iva

I vantaggi per sia per il datore di lavoro in termini di costo e quelli per il finto dipendente in termini di libertà,  fanno in modo che il più delle volte la collaborazione tra impresa e lavoratore diventi di tipo costante, trasformando in tutto e per tutto il rapporto in una situazione mascherata di lavoro subordinato. La classica situazione chiamata “falsa partita IVA”. Questi rapporti ricordiamo sono illegali, almeno sulla carta. Se scoperti possono essere assimilati al lavoro subordinato ed inoltre verranno applicate le relative sanzioni ai committenti. La finanza e gli organi della previdenza sono molto attenti negli ultimi anni a controllare questo tipo di collaborazione.

La presunzione di subordinazione

Con la Legge n. 92/2012 si è intervenuto sul mercato del lavoro, modificando le principali tipologie di contratto di lavoro subordinato e autonomo.  A questo proposito, il legislatore ha inserito una presunzione legale relativa. Qualora si verifichino determinate condizioni, fino a prova contraria, il rapporto di lavoro autonomo con partita IVA è qualificato come rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ai sensi degli artt. 61 e 69 del D. Lgs. n. 276/2003). Senza prove, quindi gli organi competenti possono riqualificare il rapporto di lavoro e applicare le relative sanzioni.

Ci sono dei casi tuttavia dove la presunzione non opera; sono i casi di prestazioni che sono caratterizzate da elevate competenze teoriche o capacità tecnico pratiche e da una redditività minima fissata per legge, né per quelle per cui l’attività richieda l’iscrizione ad un ordine professionale, appositi registri, albi o elenchi professionali qualificati.

La nuova flat tax e la continua lotta alle false partite iva

La nuova legge di bilancio, che per prima cosa dovrebbe ampliare a € 85.000 il limite di fatturato valido per l’utilizzazione del regime agevolatodovrebbe anche rendere impossibile l’utilizzazione di questo regime per le cosiddette false partite IVA.

Nel nuovo disegno di legge infatti, resterebbero esclusi dal regime forfettario flat tax anche i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui rispettivamente agli art. 49 e 50 del TUIR e che esercitano attività d’impresa, arte o professioni prevalentemente nei confronti di anche uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso nei confronti di taluni ad essi riconducibili.

Teniamo a precisare che stiamo parlando solo di un disegegno di legge e che per la vera e propria Legge approvata dovremo aspettare gli ultimi giorni di dicembre.

Dalla sostituzione della lettera d – bis) del comma 54 dell’articolo 1 della legge di bilancio del 2015, in primo luogo quindi pare essere superato il vincolo che esclude dal regime forfettario quei contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti i 30.000 €. Nella nuova formulazione, qualunque contribuente anche se già lavoratore dipendente potrà aderire al regime forfettario tuttavia la finalità del legislatore è chiara, impedire il fenomeno delle false partite IVA impedendo che il dipendente o il collaboratore parasubordinato di un datore di lavoro si trasformi in una partita IVA individuale che continua a lavorare per lo stesso committente.

Vuoi saperne di più?
Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno
Autore:
Pubblicato il: 15/11/2018
Prima di andare via ti suggeriamo di leggere anche questi articoli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    0 commenti