L’agevolazione consiste nella possibilità (a determinate condizioni) di godere di un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività invece della normale al 15%. Ma quali sono le condizioni imposte dalla Legge che ha introdotto la partita IVA agevolata attraverso il regime forfettario start-up? Secondo quanto disciplinato dal comma 65 della Legge n.190/2014, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, è prevista per i primi cinque anni, l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15% del regime forfettario.
Sommario
Come si aderisce al regime forfettario start-up
Esempio:
Regime forfettario start-up: non aver esercitato attività nei tre anni precedenti
Regime forfettario start-up: la mera prosecuzione dell'attività precedente
Ulteriori precisazioni sulla prosecuzione
Ulteriori precisazioni per i collaboratori familiare
Prosecuzione dell'attività svolta da altri e limite dei ricavi
Come anticipato, i soggetti che possono usufruire della partita IVA agevolata devono rispettare certi requisiti. Vediamo nel dettaglio quali sono:
Vediamo un esempio di quanto pagherebbe in imposte e contributi una nuova partita IVA.
Il sig. Bodoni, neolaureato in marketing decide di aprire una nuova partita IVA come freelance nel campo della consulenza.
Dato che è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge, il regime forfettario è il suo regime naturale ed inoltre verificando anche le condizioni di cui sopra la sua imposta sostitutiva sarà del 5% per i primi cinque anni se continuerà di anno in anno a verificare i requisiti del regime forfettario start-up.
Riassumiamo quindi quale saranno le imposte e i contributi che dovrà versare il sig. Bodoni nel 2019 relative al suo primo anno da titolare di partita IVA: il 2018
Fatturato 2018 | € 20.000 |
% forfait dato dal codice attività 73.11.02 Aliquota gestione separata INPS | 78% 25,72% |
Contributi INPS dovuti per il 2018 | (€20.000 x 78%) = € 15.600 (€15.600 x 25,72%) = € 4.012 |
Aliquota start-up | 5% |
Imponibile | (€20.000 x 78%) = € 15.600 |
Totale da versare tra imposte e contributi | (€ 4.012 + € 780) = € 4.792 |
Ricordiamo che il primo versamento delle imposte e dei contributi del il sig. Bodoni avverrà in concomitanza della prima dichiarazione dei redditi, la quale, se il contribuente ha aperto la partita IVA nel 2018 avverrà nel giugno del 2019. Inoltre è bene precisare che a partire dal secondo anno di attività il nostro signor Bodoni sulla sua base imponibile ai fini fiscali potrà portare in detrazione i contributi previdenziali versati nell’anno precedente.
Tenendo fermo quindi il livello di fatturato, la nuova base imponibile ai fini fiscali non sarà più pari a € 15.600 ma a € (15.600 – 4.102). In nuovo imponibile verrà calcolato al netto dei contributi previdenziali versati l’anno prima (€ 11.588).
Affinché si possa essere assoggettati a questo particolare regime bisogna rispettare i requisiti sopracitati e che adesso vedremo più nel dettaglio.
Il comma 65 della Legge 194 del 2014 alla lettera a) richiede che il contribuente, per usufruire del regime forfettario start-up, non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività di impresa/lavoro autonomo neppure in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.
Il periodo temporale per la determinazione dei tre anni di non attività va calcolato facendo riferimento alla data del calendario, e non al periodo di imposta.
L’imposta sostitutiva con un’aliquota del 5% inoltre, non può essere applicata nemmeno da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare. Per loro, se si soddisfano gli altri requisiti, si godrebbe del regime agevolato al 15%.
Tuttavia, facendo riferimento al regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/2000, la circolare 18 giugno 2001, n.59/E, ha chiarito che la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato 5%, in quanto occorre valutare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Ad esempio un ex socio non lavoratore di s.a.s o un socio di capitali di s.r.l che non lavora al suo interno potrebbe aderire al regime agevolato al 5%.
Inoltre teniamo a precisare che se nel triennio precedente l’apertura si sono fatte prestazioni occasionali con ritenuta del 20%, non c’è nessun problema si può aderire al regime forfettario start-up.
Altro requisito da rispettare per poter aderire al regime forfettario start-up è che la nuova partita IVA dovrà svolgere un’attività del tutto nuova e che non sia in nessun modo una prosecuzione di un’altra attività che veniva svolta sotto altra forma, né autonoma né da dipendente.
Il fine che ritroviamo nella norma è di tipo antielusivo in quanto si cerca di riservare il beneficio solo a coloro che intraprendono una nuova attività e non per coloro i quali vadano a modificare il proprio vestito giuridico.
Come sempre però sono presenti delle eccezioni. Infatti, viene fatto salvo il caso in cui la precedente attività da dipendente per esempio, fosse una pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione.
Il requisito della mera prosecuzione inoltre è stato chiarito dalle Circolari n. 1, n. 8 e n. 59 del 2001, oltre che dalla più recente n. 10 del 4 aprile 2014. Nelle circolari si è precisato che in relazione alle neo attività può ritenersi mera prosecuzione l’attività che presenti il carattere di novità unicamente sotto il profilo formale, anche se viene svolta in sostanziale continuità utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e verso gli stessi clienti. La variazione del solo codice ATECO non corrisponde al cambio di attività. La prosecuzione infatti, deve essere valutata sotto il piano sostanziale e non formale.
Qualora il contribuente sia stato dipendente, durante il periodo d’imposta precedente, se il rapporto di lavoro è cessato per cause involontarie (licenziamento) non si verificherà la continuità dell’attività.
Nel caso di un soggetto dipendente di un’impresa che intraprende la stessa attività, con gli stessi mezzi e continua a servire gli stessi clienti, si configura la situazione di mera prosecuzione.
Per un dipendente di un’impresa che intende avviare l’attività con propri clienti e propria organizzazione può essere eleggibile per beneficiare del regime forfettario start-up.
La Circolare 30 maggio 2012 ha fatto ulteriori chiarimenti in relazione alla specifica ipotesi di un’impresa familiare costituita nell’anno di imposta il cui collaboratore ha esercitato, fino all’ anno precedente un’attività di impresa o lavoro autonomo. In questo caso non ricorre l’ipotesi di mera prosecuzione per il regime forfettario start-up, considerato che il collaboratore è soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa, unico obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva.
Qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a quelli stabiliti dall’ art. 1 comma 54 lettera a). A questo proposito l’Agenzia delle Entrare con la Circolare 30 maggio 2012 n. 17 precisa che:
Buongiorno, ho chiuso P.Iva come artigiana nel 2017, ora vorrei riaprire, sempre come artigiana, posso usufruire del regime forfettario agevolato al 5%?
Vi ringrazio e saluto cordialmente.
Buongiorno Maria,
si, se fossero passati più di tre anni di calendario dalla chiusura della precedente p. iva potrai aderire al regime star up possedendo anche tutti gli altri requisiti.
Salve,ad agosto sono stato licenziato dalla ditta per cui lavoravo e devo aprire la mia PIVA ,occupandomi di impianti termici e idraulici devo comunque avviare un attività artigiana come l’azienda in cui lavoravo , mi chiedo se posso quindi entrare in regime forfettario start up con il 5% di tassazione
Buongiorno Fabio,
se la tua attività è configurata come una prosecuzione del tuo precedente lavoro dipendente non potrai usufruire dell’aliquota al 5%.