In uno degli articoli precedenti abbiamo chiarito i dubbi riguardo la possibilità di mettersi in proprio, e quindi aprire una partita IVA, per coloro che siano anche lavoratori dipendenti. Abbiamo analizzato i casi di coloro che volessero intraprendere una strada da professionisti in maniera congiunta ad una situazione di lavoro subordinato vedendo quale era il regime fiscale più vantaggioso. Un problema, che mette in imbarazzo di frequente molti professionisti, è quello relativo ai loro obblighi previdenziali nel caso di svolgimento di attività che non possono essere inquadrate nelle Casse previdenziali professionali.
Quando il professionista, iscritto ad un albo, svolge la propria attività in maniera professionale ed ha l’obbligo di iscriversi alla propria Cassa non ci sono particolari problemi. I problemi sorgono nel momento in cui il professionista è anche lavoratore dipendente. In questo caso, il dubbio riguarda l’ente previdenziale al quale il professionista deve fare riferimento.
Con l’articolo di oggi andremo a chiarire la situazione predetta, vedremo nello specifico quale sarà la contribuzione dovuta dai professionisti nel caso siano allo stesso tempo lavoratori dipendenti e se quest’ ultimi abbiano diritto a delle agevolazioni.
In caso di situazione congiunta tra attività propria e lavoro dipendente la contribuzione INPS ha delle particolarità.
Si deve distinguere tra:
Nel primo caso, se si appartiene ad una categoria di professionisti dove non esiste una gestione previdenziale, quindi non esiste una Cassa di previdenza, nonostante il pagamento dei contributi in qualità di lavoratore subordinato, si ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS. Ci si trova in una situazione di doppia contribuzione.
Per il professionista del caso però si ha un’agevolazione, infatti egli non dovrà contribuire in maniera intera (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva per un totale di 25,72%) ma la sua aliquota sarà del 24%.
Nel secondo caso, invece, ci sono altre situazioni da verificare.
Se l’attività di lavoro autonomo prevede l’iscrizione ad un albo o elenco professionale (avvocato, architetto, ingegnere, ecc.), non si dovrà richiede l’iscrizione alla gestione separata INPS, ma sarà obbligatoria l’iscrizione alla Cassa di previdenza di appartenenza. Spesso però, le Casse di previdenza prevedono delle esclusioni o riduzioni degli importi da versare. Per questi casi l’art.18 della Legge 111/2011 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della Legge 335/1995.
La Legge afferma che:
Facciamo un esempio per chiarire ulteriormente la situazione.
Il sig. Bodoni è un avvocato che ha un contratto da lavoratore dipendente presso lo studio XY, tuttavia è munito di partita Iva e effettua delle consulenze per suo conto. La Cassa Forense dà la facoltà al sig. Bodoni di iscriversi o no a seconda che svolga in maniera continuativa, ma non in maniera prevalente la propria professione. In questo caso, se il sig. Bodoni decide di effettuare di tanto in tanto delle consulenze può iscriversi alla Cassa. I compensi di tipo professionale in caso di iscrizione saranno assoggettati alle disposizioni della Cassa. Qualora non decidesse di iscriversi, egli non sarà tenuto a nessuna contribuzione, né alla Cassa Forense e nemmeno alla gestione separata INPS.
Ero iscritto alla Cassa Nazionale Forense e nel 2009 sono stato assunto a tempo indeterminato. Da quella data ho svolto solo lavoro come dip. e questo l’ho fatto presente alla Cassa che continua a perseguitarmi con il pagamento di contributi. Ma io non voglio pagare una doppia contribuzione. per un lavoro che non svolgevo più. Come posso uscirne fuori??? Grazie Saluti
Buongiorno Roberto,
è necessario che ti rivolga direttamemte alla cassa.