Quello che sappiamo per certo è che a partire dal 1° Gennaio 2019
chi è socio di società di persone, come SNC e SAS non può aderire al forfettario nemmeno con le nuove modifiche al regime forfettario.
Dal 2019 sarà comunque vietato il forfettario pure per chi è componente di un’impresa familiare.
Con la nuova legge di bilancio c’è un po di confusione in riferimento alle SRL in regime di trasparenza.
Da una parte sembra che chi è socio di SRL tassate in regime di trasparenza non può aderire al regime forfettario 2019 come succedeva fino al 2018, dall’altra parte invece sembra che anche per le SRL trasparenti così come le SRL c.d. tradizionali vige la nuova regola che attiene allo status di socio e alla detenzione di quote di controllo.
Infatti per chi aderisce al regime forfettario ed è contemporaneamente socio di SRL c.d. “tradizionali” ci sono delle novità ulteriori per il 2019, diverse rispetto a quelle anticipate da noi a Dicembre, grazie al maxi emendamento appena approvato.
Chi non potrà più essere forfettario
Quanto sotto esposto fa quindi riferimento alle S.R.L. c.d. tradizionali, non potendo parlare con certezza di quelle tassate secondo il regime di trasparenza.
Con la nuova manovra di bilancio saranno adesso privati di aderire al Regime Forfettario chi:
- controlla direttamente o indirettamente una SRL c.d. tradizionale e la SRL esercita un’attività riconducibile direttamente o indirettamente a quella che si svolge con la partita iva individuale forfettaria.
Facciamo qualche esempio
- Se sono un fisioterapista con partita iva forfettaria e socio (anche di maggioranza) di una SRL che svolge attività di e-commerce per la vendita di casalinghi e articoli per la casa, potrò continuare ad essere forfettario in quanto le due attività sono completamente diverse.
- Se sono un medico con partita iva forfettaria e sono contemporaneamente socio di una SRL immobiliare continuerò a godere del forfettario in quanto le due attività sono completamente diverse.
- Se sono un consulente marketing con partita iva forfettaria e contemporaneamente sono socio di una SRL che fa consulenza in ambito seo, web-marketing e web-design anche se le due attività sono riconducibili, basta non avere la maggioranza delle quote nella SRL e/o non esercitare comunque un controllo indiretto sulla società (sul controllo indiretto si attendono chiarimenti da parte di agenzia delle entrate) per continuare ad usufruire del forfettario.
- Se sono in regime forfettario e sono anche amministratore di SRL (ma non socio) nulla cambia nel 2019. Lo status di amministratore di SRL è ininfluente ai fini della permanenza in regime forfettario con la propria partita iva individuale.
- Se sono titolare di partita iva forfettaria e contemporaneamente sono anche amministratore e socio di minoranza (ad esempio con il 10%) di una srl che svolge attività riconducibile / collegata / simile alla mia, non ci sarebbero problemi con la mia partita iva individuale forfettaria in quanto non si detiene il controllo della SRL ed è ininfluente che si ricopra anche la carica di amministratore della società.
Cosa sembra chiaro da una prima lettura
- Sembra proprio ininfluente il fatto che si sia amministratori di SRL ai fini della verifica dei requisiti per continuare ad usufruire del forfettario nella propria sfera individuale;
- Va valutato con attenzione lo status di “socio” (possesso quote e controllo) e le tipologie di attività svolte sia dalla SRL sia dal titolare di partita iva individuale (non si tratta soltanto di avere due codici ateco distinti ma nella sostanza svolgere attività diverse o meglio non riconducibili fra di loro);
- Conta in primis il fatto che la SRL di cui siamo soci non deve esercitare un’attività simile / riconducibile / collegata a quella che svolgiamo noi con la nostra partita iva individuale. Se deteniamo il controllo diretto (maggioranza dei voti in assemblea) o indiretto della società e le attività sono riconducibili fra di loro sicuramente non potremo più essere forfettari;
- Se siamo soci di maggioranza di una SRL, potremmo continuare a essere forfettari con partita iva individuale, soltanto se la SRL esercita un’attività non riconducibile a quella intrapresa da noi;
- Se siamo soci di minoranza e l’attività della SRL è riconducibile a quella svolta in forma individuale, dobbiamo solo verificare se non esercitiamo un controllo indiretto sulla società, perché in questo caso saremmo comunque esclusi da forfettario.
Cosa ancora non è chiaro
- Cosa si intende per controllo indiretto sulla SRL? Quale interpretazione è corretta? Se si è soci di minoranza di una SRL e quest’ultima svolge attività riconducibile alla propria, tale aspetto non può essere sottovalutato;
Chiarimenti dell’agenzia dell’entrate
L’agenzia delle entrate si è pronunciata in riferimento alla cessione delle quote che non permettono di aderire al regime forfettario.
In riferimento al possesso di quote di controllo in srl che rappresenta una fattispecie di esclusione con la nuova manovra dobbiamo spendere due parole.
Quote di srl cedute entro il 31/12/2018
Se le quote vengono cedute entro la fine dell’anno 2018, il contribente può aderire al forfettario nel 2019
Quote di srl da cedere entro il 31/12/2019
Se le quote sono ancora detenute al 01/01/2019, il contribuente non può aderire al regime forfettario nel 2019 anche se intende cedere tali quote entro il 31/12/2019.
Quote di SRL acquisite nel 2019
Se il contribuente acquista quote di una società a responsabilità limitata nel 2019, esce dal regime forfettario dal periodo successivo.
La fattispecie di esclusione opera soltanto quando il socio controlla direttamente o indirettamente una società che esercita un’attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente con la sua partita IVA.
Riassumendo si ritiene che la causa ostativa debba cessare prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato.
Verosimilmente Agenzia delle Entrate pubblicherà una circolare per fornire più precise interpretazioni in riferimento al rapporto che intercorre tra soci di SRL tassate in regime di trasparenza e regime forfettario.
Se sono titolare di un centro elaborazione dati e sono socia al 47% di una srl che ha come attività “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali” posso continuare a fatturare come forfettaria per la ditta indivisuale? attualmente le quote sono 47% collega A, 47% io , 5% collega B, 1% collega C. Le attività sono da considerarsi simili? se si se effetuo una cessione di quote datata 31/12/2018 facendo in modo da avere una quota più bassa della collega A (47%) posso continuare a fatturare come forfettaria?
Buongiorno Chiara,
si le due attività sembrerebbero riconducibi.
Se la tua è una SRL cd ” tradizionale” e cederai le quote cosi da non detenere più il controllo potresti con la tua partita iva individuale aderire al forfettario.
Ma comunque secondo il nostro punto di vista non detieni il controllo societario, avendo il 47% di quote.
E mi chiedo. Socio di una srl inattiva e di una sas inattiva, per i quali non viene dichiarato alcun utile, si può usufruire del regime forfettario per la propria attività professionale?
buongiorno Carmelo,
non cambia nulla l’inattività delle società. Non potrà aderire al regime forfettario comunque.
non comprendo la risposta data al Sig. Carmelo.
Prima di affermare che non possa accedere alla Flat tax, non dovrebbe esser verificato se le società sono tassate in regime di trasparenza?
Buongiorno Giuseppe,
si ma il signor Carmelo non è solo socio di una srl ma anche di una sas. Quando si è soci di Sas non si può aderire al regime forfettario. La risposta negativa fa riferimento alla sas.