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Regime forfettario 2019: la guida definitiva

La nuova legge di bilancio 2023 è stata approvata e finalmente sono definitive le modifiche al regime forfettario 2023. La nuova riforma coinvolge solo le persone fisiche ovvero lavoratori autonomi e ditte individuali.

Sommario

La partecipazione in società

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Il regime forfettario 2019 è ormai definitivo grazie all’approvazione della legge di bilancio 2019 che ha reso definitive le modifiche al regime agevolato introducendo delle novità molto importanti.

Vediamo cosa cambia nel regime forfettario 2019 e quali sono le nuove regole, i nuovi requisiti e limiti per aprire la partita IVA, o continuare ad usufruire, del regime agevolato anche nel 2019.

Le novità del regime forfettario 2019

Le novità contenute nella legge di bilancio 2019rappresentano un vero e proprio aggiornamento del regime forfettario, il quale subisce delle modifiche diventando ancora più appetibile per i contribuenti ed estendendo la platea dei potenziali possessori di partita IVA.

La prima modifica prevista è innanzi tutto l’aumento del limite di fatturato fino a € 85.000 e la rimozione delle cause d’esclusione derivanti dalle spese per i dipendenti ed i collaboratori (che fino al 2018 avevano un limite massimo di € 5.000 lordi) e del valore massimo dei beni strumentali (nel 2018 ammontava a € 20.000).

Le modifiche introdotte al regime forfettario 2019

Vediamo in maniera dettagliata quali sono le modifiche apportate dalla legge di bilancio che altro non sono che un’estensione del regime forfettario.

Nuovo limite di fatturato (€ 85.000)

La prima modifica apportata dalla manovra di bilancio prevede l’innalzamento del limite di ricavi a € 85.000 per tutti i codici attività. Non ci sono più quindi dei limiti di fatturato personalizzati per codice ATECO. Dal primo gennaio 2019 esiste un unico limite di fatturato qualsiasi sia l’attività esercitata.

Il rispetto del nuovo limite di reddito non vale solamente per coloro che apriranno una nuova partita IVA nel 2023 ma si applica anche a coloro che sono già titolari di partita IVA. Per aderire al regime forfettario 2019 è necessario che venga rispettato il nuovo requisito ovvero quello di non aver avuto un fatturato maggiore di € 85.000 durante l’anno precedente a quello dell’apertura della partita iva in regime forfettario.

Certamente vi starete chiedendo: “E se supero i 85.000 € annui cosa succede?”

Non allarmatevi, superando la soglia dei 85.000 € si potrà continuare ad operare in regime forfettario fino ad un fatturato di 100 mila. In tale ipotesi, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo si passerebbe automaticamente in regime IVA normale con tutti gli adempimenti conseguenti. Se invece si superassero anche i 100 mila euro nell’anno in corso saranno dolori. Al superamento di tale soglia infatti automaticamente già nell’anno in corso si dovrà adottare il regime di contabilità semplificata con tassazione IRPEF ordinaria e sarà necessario anche applicare l’iva sulla fattura che determinerà il superamento dei 100 mila euro di fatturato.

Il calcolo del limite di ricavi a € 85.000 deve prendere in considerazione soltanto i ricavi derivanti dell’attività esercitata con la partita iva e non altri eventuali redditi che si posseggono.

Rimane invariata la maniera di determinazione del reddito imponibile il quale prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività sul fatturato. Questo coefficiente, come già previsto nel 2022 è diverso a seconda dell’attività economica svolta dal contribuente.

Vi mostriamo la tabella con i coefficienti di redditività differenziati per categorie professionali.

gruppo di settorecodice attività ATECO 2007coefficiente redditività
industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)40%
commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande47.8140%
commercio ambulante di altri prodotti47.82-47.8954%
costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)86%
intermediari del commercio46.162%
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40%
attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)78%
altre attività economiche(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

La rimozione di alcune cause di esclusione

Con il regime forfettario 2019sono state rimosse due cause di esclusione che limitavano fino al 2018 la platea di contribuenti in regime agevolato.

Dal 1’ gennaio 2019 non ci sono più limiti di spesa per i dipendenti e collaboratori e limiti di valore per i beni strumentali, vediamo in dettaglio cosa cambia con il regime forfettario 2019.

Le spese per dipendenti e collaboratori

La nuova legge di bilancio ha rimosso la causa d’esclusione prevista dall’art. 1 comma 54 lettera b) della legge 190/2014. Il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale oggi ha la possibilità di avvalersi di dipendenti o collaboratori per un valore superiore a € 5.000 lordi senza perdere il regime agevolato come avveniva fino all’anno scorso.

Il limite dei beni strumentali

Dal 1 gennaio 2019 si abroga anche la lettera c) dell’art. 1 comma 54 il quale prevedeva che il contribuente che fino al 31/12 dell’anno precedente a quello d’accesso al regime aveva un valore dei beni strumentali superiore a € 20.000 non poteva usufruire del regime di vantaggio nell’anno successivo.

Con la nuova legge di bilancio non c’è un limite massimo di beni strumentali per poter aderire al regime forfettario 2019.

La partecipazione in società

Una novità importantissima riguarda chi possiede quote in società a responsabilità limitata (SRL o SRLS) e contemporaneamente ha o vuole aprire una partita iva individuale forfettaria.

Nel 2019 vengono introdotti infatti nuovi limiti e bisogna prestare massima attenzione per verificare se l’accesso al forfettario è inibito o meno.

Il contribuente non può adottare il regime forfettario ed allo stesso tempo essere socio di:

Con la nuova manovra chi è socio di SRL cd “tradizionali” (quella tassata con IRES) può aderire al regime forfettario 2019 solo se:

oppure

Risulta ininfluente inoltre essere amministratori di SRL. Bisogna verificare dunque soltanto lo status di socio (valutare se controlla o meno la società con una quota di capitale sociale significativa che permette di essere il solo determinante in assemblea dei soci) e se la SRL svolge un’attività in qualche modo riconducibile a quella della partita iva individuale.

Essere membri di imprese familiari

Se sei membro di un’impresa familiare ovvero sei coadiutore di una ditta individuale di un familiare non puoi usufruire del regime forfettario 2019.

La questione false partite iva

Nella continua lotta contro le false partite IVA, con la nuova legge non possono accedere al nuovo regime forfettario 2019 flat tax chi:

L’obiettivo della nuova norma è quello di evitare che dall’agevolazione ne traggano benefici coloro che da dipendenti si trasformano in false partite IVA.

Ciò che rimane invariato nel regime forfettario 2019

L’imposta sostitutiva

Riguardo l’imposta sostitutiva il regime forfetario 2019 non prevede nessuna modifica. Anche nel 2019 i contribuenti forfettari sono soggetti ad un’unica imposta, imposta sostitutiva, che sostituisce le classiche IRPEF, IRAP, addizionali comunali e regionali.

Sono state confermate le percentuali dell’imposta sostitutiva. L’aliquota è di regola del 15% che può ridursi al 5% per le nuove attività, le cosiddette start-up ed è applicabile per i primi cinque anni di attività.

Il calcolo delle imposte non subisce nessuna variazione sia in riferimento al calcolo dell’imponibile, sia in riferimento all’aliquota impositiva da applicare all’imponibile.

Le semplificazioni in materia di IVA

Il regime forfettario flat tax 2019, così come il precedente, è un regime fiscale esente da IVA. Nelle fatture del contribuente quindi non sarà presente l’IVA.

Nessuna ritenuta d’acconto

Il regime forfettario flat tax 2019, cosi come il precedente, oltre ad essere esente IVA, è esente anche dalla ritenuta d’acconto. Con questo regime non si dovrà inserire nessuna ritenuta d’acconto in fattura in quanto il contribuenteè soggetto ad un’unica imposta sostitutiva sui suoi ricavi che dovrà versare egli stesso. Ne consegue che su qualsiasi fattura verrà incassato il 100% dell’importo.

Esoneri

Così come valeva per lo scorso regime forfettario, i contribuenti che aderiranno al nuovo regime forfettario 2019 saranno esonerati da alcuni adempimenti come lo spesometro e gli studi di settore.

Queste sono delle agevolazioni importantissime che spingono a chi possiede tutti i requisiti di accesso di usufruire del regime agevolato.

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Pubblicato il: 04/01/2019
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    67 commenti
  1. Luciano ha detto:

    Buongiorno,
    ho 74 anni in pensione di vecchiaia nel 2010/2011 con partita IVA da consulente, cancellata poi nel 2104.
    Ho una proposta di consulenza commerciale che richiede partita IVA.
    Vorrei sapere quale regime fiscale comporta ( agevolato, 5% ,15%). Quali limitazioni e quali adempimenti INPS comporta.
    Grazie
    Luciano Talamonti

  2. Franco ha detto:

    Ciao, ho un dubbio
    Per un dipendente che ha come lavoro dipendente una 28 mila ero, e in più ha una partita iva per consulenze da libero professionista in regime forfettario, per il tetto dei 65k si intende solo per i compensi da consulente, vero?
    Non si intende compensi da dipendente + compensi libero professionista, giusto?
    Potrebbero in teoria essere 28mila + 64mila. Ho capito bene?

    Grazie