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Regime forfettario e partecipazioni in società estera

In contesto economico come quello attuale dove le operazioni con l’estero sono all’ordine del giorno, non è raro che anche i piccoli contribuenti che hanno intenzione di aprire una nuova partita IVA in regime forfettario si trovino nella situazione di possedere delle partecipazioni in società estere. A questo proposito, dato che l’essere socio di società certe volte preclude l’accesso al regime forfettario vediamo se la causa di esclusione opera anche nel caso di partecipazione ad una società estera.

Sommario

I requisiti d'accesso al regime forfettario

Le cause di esclusione

Le partecipazioni in una società

La partecipazione ad una società estera

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I requisiti d’accesso al regime forfettario

Il regime forfettario, l’unico regime agevolato attualmente vigente in Italia, è stato istituito con la legge di bilancio del 2015. Lo stesso, è stato successivamente modificato con la legge di bilancio 2016 e con la legge di bilancio 2018, rendendolo ancora più appetibile per chi ne possieda i requisiti d’accesso.

Il regime forfettario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche, lavoratori autonomi e ditte individuali che possiedono i requisiti d’accesso i quali possiamo ritrovare al comma 54 della Legge 190 del 2014 (la legge di bilancio 2015) e che non si trovino in una delle situazioni ostative per l’accesso al regime che ritroviamo al comma 57 della suddetta legge.

Al regime inoltre, hanno la facoltà di aderire anche i contribuenti che, avendone i requisiti, sono già in attività.

Riassumendo brevemente, i requisiti d’accesso sono i seguenti:

  1. limite dei ricavi e compensi previsti max 85.000 € annui (da ragguagliare se l’apertura avviene in corso d’anno).

Ricordiamo che fino al 2022 il tetto massimo di reddito era di € 65.000 che è stato innalzato a € 85.000 con l’approvazione della legge di bilancio 2023.

2. se si è soci di SRL c.d. “tradizionali” ovvero non tassate in regime di trasparenza si può aderire al regime forfettario solo se:

oppure

Le cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime agevolato, pur essendo in possesso dei suddetti requisiti, i soggetti che:

Le partecipazioni in una società

Tornando al fulcro del nostro articolo, abbiamo visto dunque che tra le cause di esclusione rientra anche il possesso di partecipazioni in società. Nello specifico, la normativa si riferisce a società di persone o società di capitali che aderiscono al regime di trasparenza fiscale (non molto diffuse in Italia).

La partecipazione ad una società a responsabilità limitata tradizionale non è sempre fattispecie di esclusione.

Bisogna verificare dunque soltanto lo status di socio (valutare se controlla o meno la società con una quota di capitale sociale significativa che permette di essere il solo determinante in assemblea dei soci) e se la SRL svolge un’attività in qualche modo riconducibile a quella della partita iva individuale.

Per sapere di più rinviamo al nostro articolo: regime forfettario se si è soci di società.

La partecipazione ad una società estera

Riguardo la partecipazione ad una società estera, nella normativa di riferimento, (la legge che ha istituito il forfettario) e la documentazione di prassi fornita dall’agenzia dell’entrate (la circolare n. 10/E/2016) non c’è nessun accenno a società residenti o non. L’unica distinzione fatta, è riguardante il tipo societario, se società di persone o società di capitali.

Qualora quindi un contribuente sia socio di una società di persone con sede all’estero NON può aderire al regime forfettario. La causa ostativa opera indipendente se la società sia italiana come estera.

Caso contrario invece per la partecipazione ad una società di capitali, dove ancora una volta, come nel caso dell’SRL italiana, l’essere socio di una società di capitali con sede all’estero non è causa ostativa per l’adesione al regime forfettario se non si detengono quote di controllo oppure se le si detengono , l’SRL deve esercitare un’attività completamente diversa a quella della partita IVA forfettaria.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 16/07/2018
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