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Regime forfettario e si è soci di società – quando è compatibile?

In uno dei precedenti articoli abbiamo visto quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario. Oggi, tornando sull’argomento, affronteremo nello specifico la casistica di esclusione legata ai soci di una società che vogliono procedere ad aprire una propria partita iva personale e aderire al regime forfettario.

Negli anni, il regime forfettario ha subito diverse modifiche per chi ha delle partecipazioni societarie, cerchiamo quindi di fare il punto e passare in rassegna tutte le principali casistiche in modo da fornire una panoramica generale. Prima di cominciare, ricordiamo che ciascun caso potrebbe dover essere valutato nello specifico e quindi, qualora avessi dubbi riguardo la tua personale posizione, invitiamo sempre a richiedere una consulenza completamente gratuita sul nostro sito, potrai prenotarla compilando il form presente in homepage al prossimo link: https://partitaiva24.it/.

Sommario

Regime forfettario e società di persone

La partecipazione ad un ente no profit

Regime forfettario se si è soci di una cooperativa

Socio di una società agricola

Regime forfettario e impresa familiare

Regime forfettario e soci di srl

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Regime forfettario e società di persone

La prima casistica che affrontiamo è forse la più semplice, la contemporaneità tra il regime forfettario e l’essere socio di società di persone o associazioni professionali.

Se volessi aprire partita iva e nel contempo fossi anche socio di società di persone o facessi parte di associazioni professionali NON puoi aderire al regime forfettario.

La legge 190/2014, quella che ha istituito il nuovo regime agevolato forfettario, pone l’attenzione proprio sulla contemporaneità tra l’esercizio di arte o professione e il possesso di partecipazioni in società di persone. Citando la relazione illustrativa alla legge 190/2014: “è possibile accedere al regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o una srl trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfettario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfettario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfettario nell’ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato”.

Se vuoi quindi aderire al regime forfettario e sei socio di società di persone dovrai procedere a cedere la quota della stessa e attendere il primo gennaio dell’anno successivo in cui l’hai ceduta per aderire al regime agevolato.

L’unico caso in cui si può contemporaneamente essere soci di società di persone (SNC o SAS) e aderire al regime forfettario è il caso in cui la partecipazione sia stata ereditata. Tuttavia, per poter continuare ad aderire al regime agevolato anche l’anno successivo a quello in cui si è ereditata la partecipazione devi procedere a liberartene entro il 31/12 dell’anno stesso, pena l’esclusione dal regime.

La partecipazione ad un ente no profit

“È possibile aderire al regime forfettario se sono socio o presidente di un ente non profit?”.

La risposta è assolutamente positiva. Se si è soci di un ente non profit è assolutamente possibile aprire una partita IVA in regime forfettario. Anche se si è presidenti o componenti del consiglio direttivo.

Attenzione! Se sei dipendente con regolare busta paga e il tuo datore di lavoro è un ente non profit, ricordiamo che il limite di reddito da lavoro dipendente non deve eccedere i 30 mila euro lordi altrimenti non potrete aprire la partita IVA in regime forfettario. Il datore di lavoro appartenente al terzo settore, ai fini della normativa, infatti non presente alcuna particolarità rispetto alla normativa generale con i casi di esclusione già visti in altri nostri articoli.

Regime forfettario se si è soci di una cooperativa

Anche l’essere socio di una cooperativa non costituisce condizione ostativa all’adozione del regime forfettario. La detenzione di una partecipazione in società cooperative, anche se queste mantengono la struttura normativa delle società di capitali. Pertanto, l’applicazione del regime agevolato è possibile da parte del socio di cooperativa, non determinando, in tal caso, l’insorgere di alcuna causa di esclusione.

Socio di una società agricola

In questa sede è opportuno affrontare anche il caso di un socio in una società agricola.

Con una risoluzione del 7 marzo del 2011, la n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto per il socio di società semplice agricola la possibilità di adottare il vecchio regime dei minimi per l’attività che lo stesso intende avviare come professionista. Nello specifico è stato chiarito che se il socio partecipa ad una società che, svolgendo esclusivamente attività agricola e attività connesse nei limiti dell’art. 32 TUIR, consegue reddito agrario, tale partecipazione non preclude a detto soggetto la possibilità di adottare il vecchio regime dei minimi per l’ulteriore attività professionale che lo stesso intende svolgere.

Da ciò, è possibile concludere che, in linea generale, il possesso di una delle partecipazioni appena esposte non preclude l’accesso al regime agevolato (il forfettario nasce proprio per sostituire il vecchio regime dei minimi) se dalla stessa non deriva un reddito qualificabile da lavoratore autonomo o da imprese.

Il ragionamento quindi, si può estendere oltre che per il regime dei minimi, al regime forfettario.

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Regime forfettario e impresa familiare

A partire dal Gennaio 2019 l’attenzione alla fattispecie dell’impresa familiare diventa molto importante perché essere membro di un’impresa familiare è causa di esclusione per aderire il regime forfettario. Chi quindi è coadiutore di una ditta individuale di un familiare, non può aprire la partita iva in regime forfettario e dovrà quindi essere soggetto ad un regime fiscale ordinario.

Regime forfettario e soci di srl

Per definire quali sono sono le cause d’esclusione al regime forfettario per i soci di SRL è necessario fare un excursus temporale in quanto, nel tempo, la norma è stata diverse volte modificata. Fino alla fine del 2018 infatti, era necessario soltanto non far parte di una SRL in regime di trasparenza. Il socio di SRL “tradizionale” infatti poteva tranquillamente aderire al regime forfettario.

Dal 2019 con l’approvazione della nuova legge di bilancio le considerazioni da fare non si limitano soltanto alla verifica della trasparenza per l’SRL ma ci sono da considerare altri due aspetti.

Se si è soci di SRL cd. “tradizionali” si può aderire al regime forfettario soltanto se:

Vediamo nel dettaglio le due condizioni.

Il controllo diretto o indiretto

Per la comprensione della prima condizione, c’è poco da discutere, il codice civile è abbastanza chiaro nel definire il concetto di controllo.

L’attività economica riconducibile

Riguardo la seconda condizione, al fine di verificare che l’attività della società sia riconducibile a quella del contribuente forfettario, Agenzia delle Entrate introduce un nuovo criterio. Il criterio considera la classificazione dell’ATECO e il rapporto che si instaura tra la società ed il contribuente stesso. A questo proposito, viene indicato che la riconducibilità diretta o indiretta si concretizza quando:

La verifica di queste condizione fa si che il rapporto tra la partita IVA individuale e la SRL deve essere sottoposto a valutazione durante l’anno d’applicazione del regime agevolato e non nell’anno precedente.

Ne consegue che chi possiede una quota di controllo in una SRL nel 2021 potrà applicare il regime forfettario (se l’anno precedente chiaramente possedeva i requisiti) ma dovrà fuoriuscirne a partire dal 2021 se va a porre in atto azioni in contrasto con i requisiti descritti sopra.

Facciamo anche alcuni esempi per chiarificare le diverse posizioni:

Il socio amministratore di srl ed il regime forfettario

Questa casistica merita una puntualizzazione particolare. Questa domanda ci viene posta molto spesso nelle nostre consulenze preliminari. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E/2016 ha ribadito che è escluso dal regime di vantaggio chi possiede una partecipazione in:

Da quanto detto si evince non essendo citata l’SRL “tradizionale” (quella tassata con l’IRES), questo faccia riferimento sia al socio che all’eventuale socio amministratore. Quindi è assolutamente ininfluente l’essere socio oppure socio amministratore.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 02/08/2021
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    135 commenti
  1. matteo ha detto:

    Buongiorno, sono titolare di ditta individuale in regime forfettario come agente immobiliare, vorrei aprire una srl (soci i miei genitori, quindi controllo indiretto) nella quale io sarei amministratore, svolgente la stessa attività di intermediazione immobiliare. se le due società non avessero mai fatture incrociate è possibile la permanenza della ditta individuale in regime forfettario?

  2. Stiven ha detto:

    Buongiorno,siamo due soci e lavoratori nella nostra s.n.c contemporaneamente ho una ditta individuale in semplificato per commercio,il fatturato è compatibile con il forfettario potrei passarvi anche sono socio della snc?
    Grazie

    • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

      Buongiorno Stiven,

      no, se sei socio di società di persone non potrai aderire al regime forfettario con la tua p. iva individuale. Per potervi aderire dovrai necessariamente cedere la quota almeno l’anno prima in cui decida di aderire al regime forfettario. Se cedessi la quota nel 2021, potrai aderire al forfettario a partire dal 2022.