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Regime forfettario – superare il limite di ricavi e nuova Flat Tax 2019

IL QUESITO

A gennaio 2018 ho aperto la partita IVA come consulente marketing utilizzando il codice ATECO 73.11.02 (conduzione campagne marketing ed altri servizi pubblicitari) ed, avendo i requisiti, ho scelto di aderire al regime forfettario. Lavoro come freelance e collaboro con agenzie di marketing oltre a prestare i miei servizi per imprenditori privati aiutandoli a sviluppare il proprio business.

Sommario

La risposta del consulente

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Il mio limite di fatturato, avendo aperto il primo gennaio la mia partita IVA è pari a € 30.000 ed il mio coefficiente di redditività, valido per il calcolo del reddito è il 78 %. Entro fine anno però, conto di emettere altre fatture ed incassare compensi che mi faranno superare di gran lunga il limite dei 30.000 €.  Raggiungerò circa una somma pari a € 50.000.

Ciò che mi chiedo è se devo passare al regime ordinario da subito oppure posso continuare a rimanere forfettario? Inoltre, ho letto su diversi siti della nuova Flat Tax, la quale dovrebbe aumentare il limite a 85.000 €, potrei aderirvi anche se uscirò dal forfettario?

La risposta del consulente

I contribuenti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i limiti ed i requisiti del regime forfettario (legge 190 del 2014 e tutte le successive comunicazioni), per prima cosa devono darne comunicazioni in fase d’apertura della partita IVA attraverso la segnatura dell’apposito flag sul modello AA9/12 tuttavia, questa comunicazione.

Dopo questa piccola premessa, cominciamo a rispondere alle diverse domande del lettore.

Per prima cosa, tranquillizziamo subito il contribuente dicendo che perderà il regime agevolato solo a partire dall’anno successivo. L’art. 74 della legge 190 del 2014 infatti, prevede che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno almeno una delle condizioni che ritroviamo al comma 54 dell’articolo 1 oppure una delle cause d’esclusione che ritroviamo al comma 57.

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Autore: Roberto Scurto
Pubblicato il: 10/11/2018
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