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Stop al pagamento in contanti degli stipendi

Dal primo luglio del 2018, i datori di lavoro non potranno più procedere al pagamento in contanti degli stipendi per i loro dipendenti. Questo il riassunto del comma 910 e successivi della Legge di Bilancio del 2018.

La motivazione di questa nuova disposizione è semplice, ossia la ricerca da parte dello Stato di mettere fine alla pratica delle false buste paga garantendo una maggior tutela ai lavoratori. Inoltre, per i datori che non si adeguano a questa riforma sono previste delle multe che vanno dai 1.000 ai 5.000 €.

Sommario

Pagamenti tracciabili, addio ai contanti dal primo luglio

LE FALSE BUSTE PAGA

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

I SOGGETTI INTERESSATI

CHI PUÒ ESSERE PAGATO ANCORA IN CONTANTI

LE SANZIONI

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Pagamenti tracciabili, addio ai contanti dal primo luglio

LE FALSE BUSTE PAGA

La finalità della nuova normativa è la ricerca di mettere fine al fenomeno delle buste paga falsate. Questa pratica, purtroppo, viene utilizzata ancora da alcuni datori di lavoro che, approfittando della loro posizione nei confronti dei lavoratori, truccano la busta paga stessa inserendo un valore diverso da quello effettivamente percepito dal dipendente.

Attraverso la nuova norma, il datore di lavoro non potrà più pagare i propri dipendenti cash, nemmeno per piccoli importi.  a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato ed anche se il lavoratore abbia apposto la propria firma sulla busta paga quando viene pagato.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Le regole sulla nuova metodologia obbligatoria di pagamento degli stipendi nei confronti dei dipendenti contenute all’interno del comma 910 e seguenti della legge di bilancio 2018 dispongono che gli stipendi dovranno essere pagati attraverso:

Un’importante nota che deve essere riportata è che al comma 912 viene disposto che la firma della busta paga non costituisce una prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio.

I SOGGETTI INTERESSATI

La nuova disposizione obbligherà i datori di lavoro a corrispondere ai propri lavoratori lo stipendio attraverso mezzi bancari o postali. Inoltre, nessun tipo di retribuzione potrà essere corrisposta attraverso denaro contate qualunque sia il rapporto di lavoro.

La normativa in esame fa riferimento a quei rapporti di lavoro subordinati di cui all’articolo 2094 c.c. All’interno di questa definizione, rientrano tutti i tipi di prestazione a prescindere dalla modalità in cui vengono svolte, la durata del rapporto e ogni altro tipo di lavoro che sorge da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e da contratti instaurati in qualsiasi forma da cooperative con i propri soci.

Riassumendo quanto appena detto per punti, si può dire che coloro che a partire dal primo luglio 2018 dovranno essere necessariamente pagati tramite bonifico, o comunque con uno dei mezzi indicati dalla Legge saranno:

CHI PUÒ ESSERE PAGATO ANCORA IN CONTANTI

La nuova norma sul pagamento dello stipendio tramite mezzi tracciabili in ogni caso prevede delle esclusioni. Saranno esonerati infatti, i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici. Sintetizzando, i datori di lavoro potranno continuare a pagare in contanti baby sitter e badanti.

Gli altri esclusi dalla norma sulla ricezione del proprio stipendio a mezzo tracciabile saranno coloro che hanno un rapporto instaurato con la Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2 del D. LGS. n. 165/2001.

LE SANZIONI

Nel caso di violazione della norma che entrerà in vigore dal 1/7/2018, si può incorrere in una multa che va dai 1.000 ai 5.000€. Inoltre, l’ispettorato del lavoro ha fatto alcune precisazioni riguardo alla violazione della norma.

Con la nota del 22 maggio 2018, n. 4583 viene specificato che la norma viene violata anche quando:

  1. le somme vengano corrisposte in maniera diversa da quelle indicate dalla legge
  2. se il versamento anche se predisposto nelle forme previste non venga realmente effettuato. Il caso preso in esame per questa situazione è quello in cui il bonifico dopo essere stato effettuato venga annullato prima dell’incasso. La finalità della norma infatti è antielusiva ed a rafforzare ciò nel comma 912 viene indicato che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce una prova dell’avvenuto pagamento.

In sede di verifica dell’avvenuto pagamento del dipendente l’ispettorato non controllerà solo che il bonifico sia stato effettuato ma anche che questo sia andato a buon fine.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 11/06/2018
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