Non è raro al giorno d’oggi che molti ragazzi si iscrivano su dei siti dove si riesce a guadagnare qualcosa. Il lavoro, a seconda del sito, può consistere nella traduzione di testi, montaggio video o a volte in delle vere e proprie consulenze.
Molti di questi siti non sono Italiani ma fanno capo a portali esteri ed i compensi ricevuti, anche se percepiti tramite paypal o altri canali, come tutti i guadagni, devono essere dichiarati. Inoltre, se l’attività non è ancora di tipo continuativo lo strumento adatto è, come a livello italiano, la ricevuta di prestazione occasionale. La prestazione occasionale può essere svolta sia verso un cliente italiano, sia nei confronti di un cliente straniero, UE o Extra UE.
Anche nel caso di soggetto straniero sarà necessario rilasciare una ricevuta di prestazione occasionale che segue le stesse linee guida previste in Italia. Attenzione, però. Potrebbero esserci delle differenze che si riferiscono alla presenza della ritenuta d’acconto.
Sommario
Quando è possibile sfruttare la ricevuta di prestazione occasionale
Prestazione occasionale estera
Dove dichiarare il reddito da lavoro occasionale estero
Come si dichiara la prestazione occasionale estera
La dichiarazione dei redditi per le prestazioni occasionali
La tassazione della prestazione occasionale estera
La ricevuta di prestazione occasionale estera
Prestazioni occasionali estere i contributi previdenziali
L’obbligatorietà dell’apertura della partita IVA segue le stesse regole sia nel caso l’attività sia svolta per un cliente italiano sia per un committente estero.
Quando si effettua una prestazione occasionale, però, si deve porre attenzione sulla questione della ritenuta d’acconto. Nel caso in cui il nostro committente sia un soggetto italiano sostituto d’imposta, infatti, sulla nostra prestazione verrà applicata una ritenuta d’acconto (solitamente del 20%). Nel caso in cui il nostro committente sia estero devono farsi diverse valutazioni.
Il lavoratore autonomo occasionale è quel lavoratore che dietro compenso si impegna ad effettuare un’opera o ad erogare un servizio in via occasionale.
Per essere definita occasionale l’attività del lavoratore non deve essere svolta in maniera frequente durante l’anno e non deve essere richiesta professionalità da parte del lavoratore stesso.
Se l’attività del lavoratore occasionale dovesse diventare continuativa, lo ricordiamo, sarà necessario aprire partita IVA, sia nel caso di lavoro per soggetti italiani sia per soggetti esteri.
Se il lavoratore è residente in Italia, è tenuto a dichiarare tutti i redditi in percepiti. Ne consegue che, anche se vengono percepiti dei redditi occasionali dall’estero, questi devono essere dichiarati in Italia.
Vediamo adesso come deve essere dichiarata una prestazione occasionale estera.
Lo strumento per dichiarare i redditi percepiti durante l’anno come ben sappiamo è la dichiarazione dei redditi. Qualora non si percepiscano redditi da lavoro dipendente, ma gli unici redditi percepiti durante l’anno siano quelli derivanti dalle prestazioni occasionali estere, il modello da usare sarà il modello redditi persone fisiche, cioè l’ex modello Unico.
Nel caso di prestazioni occasionali, all’interno del modello redditi persone fisiche dovrà essere compilata la parte relativa ai redditi diversi e il reddito deve essere riportato nel quadro RL.
È importante puntualizzare che ciò vale per i redditi percepiti dagli stati con i quali il nostro paese ha stipulato una convenzione contro la doppia imposizione. Al di là della convenzione, comunque, solitamente le prestazioni occasionali estere sono svolte direttamente dall’Italia ed in questo senso sono soggette alla tassazione dove è residente il lavoratore.
Assodato che il reddito prodotto con una prestazione occasionale estera deve essere dichiarato e, quindi, tassato, la domanda sorge spontanea: che tipo di tasse e quante ne dovrò pagare se effettuo una prestazione occasionale all’estero?
Abbiamo già visto che quando si svolge una prestazione occasionale in Italia, al contribuente viene applicata una ritenuta d’acconto sul compenso pattuito.
Ciò vale anche per il soggetto estero? O meglio, anche una azienda estera opera la trattenuta sulla prestazione occasionale?
Nel caso in cui il cliente/committente sia un soggetto estero la ritenuta non viene applicata. In maniera più specifica diciamo che, se il nostro cliente/committente è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi in Italia e quindi ha una stabile organizzazione nel nostro paese, dovrà applicare la ritenuta. In caso contrario non sarà possibile subire la ritenuta.
Sia nel caso di applicazione o meno della ritenuta, sia nel caso di società italiana oppure estera, il lavoratore dovrà comunque emettere una ricevuta di prestazione occasionale.
La compilazione della ricevuta di prestazione occasionale estera è identica a quella emessa nel caso di un committente italiano. Per la sua compilazione rimandiamo all’articolo dedicato: COME SI COMPILA LA RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Come sappiamo, oltre alle imposte, i lavoratori sono tenuti al versamento dei propri contributi previdenziali.
Nel caso specifico delle prestazioni occasionali, qualora il valore dei compensi percepiti sia superiore ai cinque mila euro annui, è obbligatorio iscriversi e versare i contributi alla gestione separata INPS.
Sulla parte eccedente i 5.000 €, quindi, il lavoratore occasionale dovrà versare i contributi che competono 2/3 al committente ed un 1/3 al lavoratore occasionale. Un terzo dei contributi, di competenza del lavoratore, viene direttamente trattenuto dal committente sulla ricevuta. Nel caso di committente estero, vale lo stesso discorso fatto sulla ritenuta d’acconto a titolo d’imposta.
Qualora il committente non abbia una stabile organizzazione in Italia e, quindi, non agisce da sostituto d’imposta, non potrà nemmeno trattenere i contributi. Questo, però, non vuol dire che non saranno dovuti i contributi.
In questo caso dovrà essere il lavoratore occasionale a iscriversi e versare i contributi alla gestione separata. Il calcolo dei contributi e il valore degli stessi dovranno essere poi riportati, così come i redditi nella dichiarazione, nel quadro RR.
buon pomeriggio,
Io per la prima volta prendo un lavoro occasionale verso l’estero (vendita di bijoux fatti a mano) li dovrei vendere verso l’Australia, ma la persona in questione mi ha informata che sono esenti di iva.. ma vuole fattura.. come dovrei muovermi?
la ricevuta non fiscale andrebbe bene? devo mettere marca da bollo?
buongiorno, se capisco bene io, residente in italia che presto un servizio occasionale al mio committente estero, devo inviare la mia “ricevuta” senza la voce ritenuta d’acconto, perciò se ho fatto un preventivo di €100 quella sarà la cifra a pagare da parte del committente (e non 80€). corretto? come si procederà poi con la dichiarazione dei redditi? in italia il committente manda a tempo debito il certificato unico che verrà presentato per compilare il 730, ma con l’estero come funziona? mi devono mandare qualcosa? grazie
Buongiorno Marieke,
dovrai dichiarare autonomamente i redditi da te percepiti occasionalmente. Le aziende estere non compilano le CU e raramente danno dei documenti a supporto per la dichiarazione al fisco italiano.