Sanzioni per fatturazione elettronica, come comportarsi in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione? Quando scattano le sanzioni? A quanto ammontano? Come si pagano? Dopo diverso tempo torniamo a parlare di fatturazione elettronica, in particolare oggi ci occuperemo delle sanzioni relative alla tardiva emissione delle fatture elettroniche. La normativa ad oggi, impone importanti sanzioni in caso di emissione di fatture elettroniche in ritardo oppure con errori (scartate dallo SDI) o non emesse.
Il periodo transitorio, in cui tutto o quasi era permesso e una fattura elettronica poteva essere emessa anche a mesi di distanza è definitivamente cessato. Passati ormai quasi due anni la fatturazione elettronica è a regime. Nonostante i suoi detrattori, possiamo dire che lo strumento funzioni e non abbia più di tanto complicato o modificato la vita di tutti.
Passato quindi il primo periodo in cui tutto veniva perdonato vediamo quali sono le regole e le sanzioni previste per l’errato e il tardivo invio delle fatture elettroniche nel 2020.
Come anticipato sopra, il fisco non fa sconti, le sanzioni per l’invio tardivo o l’errata emissione delle fatture elettroniche sono molto salate.
Cerchiamo di riassumere quali sono i valori delle sanzioni e le possibilità di ravvedimento del contribuente in caso di invio in ritardo o invio errato delle fatture elettroniche.
ERRORE | SANZIONE |
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Da 250 € a 2.000 € |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 € |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o reverse charge | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500; se non ci sono conseguenze sul calcolo dell’IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono comprese da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 |
Violazioni solo formali | Nessuna sanzione |
Nel caso di più errori e violazioni legati alla fatturazione le sanzioni si applicano solo una volta rispettando il principio del cumulo giuridico.
Anche per le sanzioni applicate alla fatturazione elettronica è possibile per il contribuente nel caso in cui si accorga di aver commesso degli errori, avvalersi del ravvedimento operoso riducendo le sanzioni. In questi casi le sanzioni vengono ridotte:
Per determinare quando si è passibili di sanzione, oltre alle sviste sull’applicazione delle aliquote e alla registrazione delle fatture si deve tener conto soprattutto delle tempistiche di emissione e di invio delle fatture elettroniche al sistema di interscambio.
In base alla normativa vigente, introdotta dal decreto crescita, nei casi di fattura immediata, la fattura deve essere inviata al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, (ovvero possiamo retrodatare al massimo di 12 giorni una fattura).
Nel caso di fattura differita, questa deve essere inviata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre deve essere presente un documento idoneo (solitamente il DDT, documento di trasporto) che attesti la consegna o la spedizione del prodotto.
Alla luce, della situazione emergenziale che stiamo vivendo a causa della pandemia di Corona Virus, agenzia dell’entrate attraverso la circolare 8/e/2020 ha ribadito che la fattura deve essere comunque emessa entro nei tempi stabiliti e non oltre.
Inoltre, a differenza degli adempimenti nei confronti del fisco per i quali vale la regola che se la scadenza cade di sabato, domenica o altro giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno feriale utile, per l’emissione della fattura questa regola non vale.
Secondo l’amministrazione finanziaria, la fattura elettronica in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, per tutelarla e garantirle la possibilità di esercitare i propri diritti fiscali, non subisce lo stesso slittamento. La fattura quindi deve essere emessa entro e non oltre i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Nei casi in cui ci si accorga di aver commesso una violazione, per esempio aver inviato in ritardo una fattura o aver commesso altro tipo di violazioni, le sanzioni così come le imposte vengono pagate attraverso un F24.
L’F24 dovrà riportare come codice tributo: 8911 mentre l’anno da indicare sarà l’anno in cui è avvenuta la violazione.
I casi “più fortunati” quando si commettono degli errori sono quelli in cui la fattura viene scartata dal sistema d’interscambio per degli errori di tipo formale.
In questi casi è importantissimo sapere che la fattura scartata può essere rinviata con la stessa data entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Se la fattura viene scartata è bene sempre ricontrollarla ed accertarsi che tutti i dati siano corretti in modo da non incorrere in sanzioni successive.
Ogni, fattura scartata riporta sempre il tipo di errore commesso, di seguito trovate i più comuni.
CODICE ERRORE | CAUSALE DI SCARTO |
00001 | Nome file non valido, il nome del file da inviare deve essere formato da IT, identificativo fiscale soggetto emittente, simbolo (_), progressivo alfanumerico da 5 caratteri, formato xml |
00002 | Nome file duplicato, ovvero il nome file è stato già usato in un precedente invio telematico |
00003 | Dimensioni del file superiori a 5 MB |
00102 | File non integro, il file xml risulta danneggiato |
00403 | File con data successiva a quella di ricezione, il file viene datato con una data successiva a quella dell’invio |
00417 | File con identificativo fiscale o codice fiscale non valorizzati, casi in cui il file xml non contiene ne la p. iva ne il codice fiscale di chi emette la fattura |
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