Home  »  Regime forfettario   »   Come operare in Europa con il regime forfettario – guida completa

Come operare in Europa con il regime forfettario – guida completa

Operare con l’estero è diventato piuttosto comune, ma da un punto fiscale e contabile rimane una delle azioni più complesse per imprenditori e professionisti. Se non si conoscono bene le regole il rischio di sanzione è dietro l’angolo.

Sommario

Cosa fare prima di operare in Europa con partita iva

Le operazioni b2b in regime forfettario

La vendita di beni in UE in regime forfettario

La vendita di servizi in UE in regime forfettario

Vendere beni e servizi b2c in UE con il regime forfettario

Le vendite degli e commerce con il metodo del dropshipping

Gli acquisti dalle imprese UE

Acquisto di beni da fornitori UE

L’acquisto di servizi in UE

consulenza-partita-iva
Consulenza GRATUITA e senza impegno
con un consulente esperto di Partitaiva24

Con questo contenuto il nostro intento è quello di chiarire questi aspetti, nel caso di operazioni di vendita verso soggetti dell’Unione Europea. I casi affrontati saranno sia nel caso di vendita verso soggetti business e quindi operazioni B2B sia nel caso di privati consumatori ponendo attenzione soprattutto alle vendite online a distanza. Di quest’ultimo tema si è parlato molto di recente a causa delle modifiche della normativa comunitaria con l’introduzione dei nuovi regimi opzionali OSS e IOSS.

Vediamo quindi cosa fare e come comportarsi.

Cosa fare prima di operare in Europa con partita iva

Se si vuole operare con altri soggetti europei, la prima cosa da effettuare è l’iscrizione al registro delle partite iva comunitarie, VIES. Se non sai cos’è questo registro, ti lasciamo il link al nostro contenuto dedicato:

Iscritti al registro delle partite iva comunitarie quindi abbiamo tutte le carte in regola per commerciare con altri soggetti titolari di partita iva in UE. Vediamo quindi gli aspetti pratici.

Le operazioni b2b in regime forfettario

Nelle operazioni b2b dobbiamo anche distinguere i casi in cui si tratta di una vendita di beni o servizi.

La vendita di beni in UE in regime forfettario

In questa casistica, l’articolo 41, comma 2 bis del Decreto Legge 331 del ‘93, stabilisce che le vendite di beni effettuati da soggetti forfettari non sono qualificate come cessioni intracomunitarie. Possiamo dire, quindi, che una vendita di beni effettuata da un forfettario verso un cliente UE è assimilata ad un’operazione nazionale, pertanto il venditore non addebiterà l’iva come solitamente fa anche nelle vendite in Italia.

L’unica differenza è che nella fattura di vendita si dovrà riportare la dicitura: “La seguente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Decreto Legge 331 del ‘93”.

Inoltre, per operazioni di questo tipo non andrà presentato alcun modello INTRASTAT. Passiamo al secondo caso, la vendita di servizi.

Altri dubbi o domande? Contattaci gratuitamente compilando il form

consulenza-partita-iva
GRATIS e senza impegno

La vendita di servizi in UE in regime forfettario

In questo caso, la norma di riferimento è la è formata dagli articoli 7 ter e seguenti del DPR  633 del 1972. Nel caso in cui il professionista o un’impresa di servizi in regime forfettario emetta una fattura nei confronti di un’impresa UE non andrà ad addebitare alcuna iva in fattura, proprio come nel caso di clienti italiani.

Oltre al solito riferimento della norma del regime forfettario, dovrà essere riportata anche la seguente dicitura: “Operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 7 ter e seguenti del DPR 633 del 1972”.

In questo caso dovrà essere presentato il modello trimestrale INTRASTAT relativo alla vendita di servizi.

Nella pratica quindi, è molto semplice. Si devono tenere solo degli accorgimenti durante l’emissione delle fatture di vendite ma nulla di preoccupante fino a qui, almeno per le operazioni B2B.

Veniamo ora forse alla parte più interessante, la vendita a privati consumatori. Prima di cominciare ti ricordiamo che se vuoi avviare il tuo business o vuoi saperne di più sul tema, su come il regime forfettario ti invitiamo a prenotare una prima consulenza del tutto gratuita sul nostro sito: https://partitaiva24.it/

Vendere beni e servizi b2c in UE con il regime forfettario

Nel caso di vendite sia di beni che di servizi a privati consumatori la questione si fa un po’ più complicata.

Andiamo per gradi, se vengono effettuate vendite durante l’anno per un valore inferiore a 10 mila euro nei confronti di privati consumatori UE dall’Italia, tali vendite sono considerate come nazionali, quindi non è necessario effettuare alcun adempimento o accorgimento particolare. È solamente necessario monitorare tale soglia.

La soglia dei 10 mila euro è unica per tutti i paesi e non per ciascun paese come accadeva fino a pochissimo tempo fa, la norma infatti è cambiata a partire dal 1° luglio 2021.

Al superamento di questa soglia, per il contribuente forfettario, ma lo stesso discorso vale per il contribuente in regime ordinario sarà necessario procedere all’adesione al regime opzionale OSS oppure aprire una nuova partita iva in ciascun paese in cui si effettuano le vendite, procedendo al versamento dell’iva secondo l’aliquota del paese in cui si sta vendendo.

Il versamento, materialmente, se si opta per il regime OSS viene fatto in maniera centralizzata attraverso il sistema di agenzia dell’entrate o se si è aperta una partita iva estera attraverso delle dichiarazioni periodiche nello stato in cui si ha la nuova posizione fiscale.

Tale pratica vale sia nel caso in cui si venda prodotti o servizi verso consumatori finali.

Un appunto specifico in questa sede va fatto per tutti i venditori di beni fisici che hanno o che intendono avere degli stock fisici di merce direttamente nello stato UE in cui avviene la vendita.

In questi casi, l’apertura di una posizione fiscale all’estero è obbligatoria, così come sarà obbligatoria la dichiarazione di tali vendite nazionali attraverso la nuova partita iva.

Non sarà quindi possibile optare per la gestione centralizzata attraverso il nuovo sistema OSS. Il sistema OSS deve essere utilizzato nel caso in cui ci sia un passaggio fisico della merce da un paese UE verso un altro paese UE.

Caso particolare, sempre per ciò che riguarda i beni, è la vendita da un paese in cui si ha la partita iva estera vs un altro paese UE.

Facciamo un esempio per essere chiari e farci capire immediatamente.

Venditore Italiano, che stocca la merce in Germania e per questo ha aperto una partita iva tedesca per dichiarare e versare l’iva per le vendite B2C Germania vs Germania con la sua nuova partita iva. Nel caso in cui, ci sia della merce che dallo stock situato in Germania sia spedita in Austria per esempio, tali vendite andranno dichiarate attraverso il sistema OSS perché appunto c’è stato uno spostamento fisico della merce da un paese UE vs un altro.

Tale dichiarazione va fatta sempre con la piattaforma nazionale (italiana) messa a disposizione dall’agenzia dell’entrate.

Su questo nuovo regime opzionale ne abbiamo comunque parlato in un contenuto dedicato sul nostro sito che invitiamo a recuperare. Ecco il link: E-commerce: cosa cambia dal 1 luglio.

Le vendite degli e commerce con il metodo del dropshipping

Vediamo adesso un’altra casistica che colpisce tutti coloro che vogliono effettuare attività di e-commerce e scegliere la modalità del dropshipping avvalendosi di un fornitore extra UE.

In questo caso, indipendentemente dalla soglia di vendite in UE, e per i forfettari anche per le vendite nazionali, ci sarà l’obbligo di iscrizione al regime IOSS per effettuare il versamento dell’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del paese di destinazione del bene, sempre in maniera centralizzata all’agenzia dell’entrate italiana.

Sia nel caso del sistema IOSS che OSS è quindi di fondamentale importanza la conoscenza delle aliquote iva dei paesi in cui si sta vendendo in quanto sarà fondamentale da un lato per essere in regola con la nuova normativa, dall’altro per tarare in maniera corretta i prezzi di vendita ed evitare spiacevoli sorprese quando sarà richiesto il versamento dell’iva. Se vuoi saperne di più sul tema, su come funzionano questi nuovi regimi opzionali e come possono essere compatibili con il regime forfettario ti invitiamo a prenotare una prima consulenza del tutto gratuita sul nostro sito:https://partitaiva24.it/

Dopo aver analizzato le vendite, ci sembra doveroso anche parlare lato acquisti.

Gli acquisti dalle imprese UE

Benché il forfettario non abbia nessuna possibilità di recuperare le spese sostenute, riceve comunque delle fatture d’acquisto per merce o servizi e, nel caso i fornitori non siano italiani ma europei è importantissimo fare attenzione e capire se sulle fatture ricevute sarà necessario espletare qualche adempimento o integrare l’iva. Chi lavora online con Amazon o acquista pubblicità sui social saprà sicuramente a cosa stiamo alludendo ma partiamo dalla normativa.

Acquisto di beni da fornitori UE

Per l’acquisto di beni in ambito UE viene applicato l’art. 38 comma 5, lettera c) del Decreto Legge n. 331/1993. Ai sensi dell’articolo, non si qualificano come intracomunitari gli acquisti di beni se il loro volume, al netto dell’IVA nell’anno precedente e in quello in corso, non supera i € 10.000.

La situazione che si crea è la seguente: il contribuente europeo applica l’IVA del proprio Paese mentre il forfettario è trattato come un consumatore finale e privato.

L’acquirente essendo un’impresa comunica la sua partita iva in fase d’acquisto e, di conseguenza, il fornitore vedendosi un cliente azienda applica la normativa prevista a livello europeo emettendo fattura in reverse charge.

Il fornitore UE di turno infatti non è tenuto a conoscere la normativa italiana.

Se il forfettario italiano non comunicasse la sua partita iva acquistando come privato consumatore potrebbe vedersi rifiutato l’ordine di acquisto perché il fornitore non commercia con privati. Quindi, qualora al contribuente forfettario venga rilasciata una fattura riportante la partita IVA e la dicitura “reverse charge“, anche per acquisti inferiori ai 10.000 € si dovrà provvedere a calcolare l’IVA e al suo versamento entro il 16 del mese successivo tramite un F24.

L’acquisto di servizi in UE

Nel caso di acquisto di servizi, come esempio classico possiamo riportare le fatture che arrivano da Facebook per attività pubblicitaria o le commissioni Amazon o di Ebay, ci ritroviamo in una situazione analoga a quella dei beni.

Differenza di non poco conto è che in queste situazioni non esiste la franchigia dei 10 mila euro ma il versamento dell’iva intracomunitaria è sempre dovuta. Le fatture ricevute infatti saranno tutte in reverse charge.

Aggiungiamo anche che aziende come Facebook o Shopify, anche verso i propri clienti che non si sono identificati come azienda comunicando la propria partita iva, emettono automaticamente fatture riportando che il cliente deve assolvere tutti gli obblighi iva derivanti.

Consigliamo quindi, se si opera con questi soggetti di procedere sin da subito a registrarsi con partita iva e ovviamente iscriversi al registro VIES per evitare il sorgere di successivi problemi ed essere sin da subito in regola.

Tutto ciò vale per chi aderisce al regime forfettario e nonostante sia all’apparenza un regime molto semplice se si opera con l’estero è necessario fare molta attenzione e l’errore è sempre dietro l’angolo. Se vuoi saperne di più, richiedi subito una prima consulenza telefonica. Prenotala cliccando sul prossimo link: https://partitaiva24.it/

Vuoi saperne di più?
Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno
Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 18/08/2021
Prima di andare via ti suggeriamo di leggere anche questi articoli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    0 commenti