Una situazione concreta che spesso i contribuenti si trovano ad affrontare è quella delle plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita di beni utilizzati all’interno della loro attività. Nel contenuto di oggi, vedremo, nello specifico, come sono da trattare le plusvalenze nel regime forfettario. Queste operazioni, infatti, portano alla creazione di un guadagno per il contribuente ma che deriva da un’operazione extra-ordinaria.
Sommario
Cosa si tassa nel regime forfettario
Non è raro che, dopo un’operazione del genere, il contribuente si chieda: “La plusvalenza realizzata deve essere dichiarata come se fosse un reddito da lavoro autonomo o d’impresa? Oppure deve essere prodotta un altro tipo di dichiarazione poiché non è propriamente un reddito derivante dall’attività? ”.
La risposta è no. La plusvalenza nel regime forfettario non ha nessuna rilevanza fiscale. Vediamo i riferimenti normativi e la prassi.
Il regime forfettario, introdotto con la legge 190/2014 e modificato con la legge 208/2015, è un regime fiscale con il quale gli aderenti sono soggetti al versamento di un’unica imposta sostitutiva (che sostituisce IRPEF, addizionali comunali e regionali e l’IRAP) con aliquota del 15% o del 5% per i primi cinque anni di attività nel caso di contribuenti cosiddetti forfettari start-up. Il reddito degli aderenti al regime forfettario viene calcolato in maniera forfettaria, ovvero applicando ai compensi/ricavi un coefficiente che varia a seconda del codice ATECO che identifica l’attività.
Sul risultato che scaturisce dall’applicazione del coefficiente (il reddito), al netto dei contributi previdenziali versati nell’anno precedente (unico onere deducibile), viene poi applicata l’aliquota del 5% o del 15% al fine di determinare l’imposta dovuta dal contribuente sui suoi redditi.
Inoltre, ritornando al nostro argomento del giorno, all’interno della Legge che istituisce e regola il forfettario non c’è alcun riferimento alla tassazione delle plusvalenze o alle eventuali minusvalenze realizzate durante il periodo in cui il contribuente applica il regime forfettario. Questa mancanza è una novità, in quanto nel vecchio regime agevolato, il regime dei minimi, la tassazione della plusvalenza veniva espressamente regolata (art. 1, comma 104, legge 244/2007).
A conferma della non tassazione della plusvalenza nel regime forfettario, con la circolare 10/e/2016, l’ Agenzia dell’entrate ha precisato come: “Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive”.
È evidente che la non tassazione della plusvalenza è un’importantissima agevolazione per il contribuente forfettario, in quanto comporta, appunto, la NON tassazione di una potenziale componente di reddito positiva del contribuente.
All’interno della precedente circolare citata, l’Agenzia dell’Entrate precisa anche che la componente straordinaria non tassata deve essere contrapposta al costo che il contribuente ha sostenuto per l’acquisto del bene durante l’applicazione del regime o anche durante il periodo precedente e, quindi, riferendosi ai beni acquistati pure prima dell’apertura della partita IVA e facenti parte della sfera privata del contribuente.
Inoltre, è importante tener presente che anche i beni acquistati durante il periodo di adesione al regime forfettario, ma successivamente ceduti in quello di applicazione del regime ordinario (supponendo per esempio che il contribuente abbia perso i requisiti), tornano ad essere rilevanti sia le plusvalenze che le eventuali minusvalenze.
Per capire perché la plusvalenza non ha nessuna rilevanza fiscale dobbiamo pensare che l’azienda stessa è posseduta a livello privato dal contribuente. Come conseguenza non sarà necessaria l’applicazione dell’IRPEF sulla plusvalenza risultante dalla vendita del bene.
Facciamo un esempio pratico in cui possibilmente diversi contribuenti forfettari possano riconoscersi.
Il sig. Bodoni, nel 2019, ha aperto partita IVA in regime forfettario ed ha comprato un’auto per 7.500 € utilizzandola per la sua attività. Lo stesso Bodoni, nel 2021, per una serie di motivi, si è ritrovato a vendere l’auto precedentemente acquistata ad un prezzo di 10.000 €.
Il Bodoni dalle operazioni di acquisto e vendita ha, quindi, realizzato una plusvalenza per 2.500 €. Questo reddito straordinario deve essere dichiarato e di conseguenza tassato?
La risposta è no. Le plusvalenze nel regime forfettario non hanno nessuna rilevanza fiscale.
Caso inverso, invece, se il Bodoni nel 2020 fosse fuoriuscito dal regime di vantaggio e avesse aderito al regime ordinario. In quel caso, la cessione dell’auto e la relativa plusvalenza si sarebbero dovute dichiarare e, quindi, sarebbero state suscettibili di tassazione.
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