Senza dubbi, uno dei vantaggi del regime forfettario per i contribuenti è l’imposta sostitutiva. Infatti, se si rispettano i requisiti, il contribuente che vi aderisce ai sensi dell’art. 1, comma 64 della legge n. 190/2014 è assoggettato ad un’imposta sostitutiva di:
IRPEF;
addizionali regionali;
IRAP.
In misura pari al 15%.
I contribuenti forfetari, quindi, determinano il carico fiscale applicando un’aliquota proporzionale del 15% in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali. Tali soggetti sono inoltre esenti dall’applicazione dell’IRAP. Si ricorda tuttavia, che al fine di favorire l’avvio di nuove attività per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 anni successivi (i primi cinque anni), l’aliquota del 15% viene sostituita con una del 5%, se sono rispettati i requisiti di novità (vedi il nostro articolo in merito).N.B. In presenza di impresa familiare di cui all’art. 5 del TUIR, l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa stessa, calcolata sempre sul reddito conseguito, assunto al lordo delle quote assegnate (dal punto di vista civilistico) ai collaboratori dell’impresa familiare. Di conseguenza, quest’ultimi non sono tenuti a dichiarare il reddito attribuito dal titolare.
La tassazione sulla base di un’imposta sostitutiva comporta le seguenti conseguenze.
La mancata concorrenza alla formazione del reddito complessivo comporta la conseguenza negativa che il contribuente che non possiede altri redditi non liquida l’IRPEF e quindi, perde gli eventuali oneri deducibili o le detrazioni di imposta fruibili in generale. Il contribuente può infatti, scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda emergente dal quadro RN, solo nel caso in cui percepisca altre categorie di reddito.
Per i contribuenti forfettari, l’impossibilità di usufruire delle citate deduzioni/detrazioni, che riguardava anche i contribuenti minimi, si aggiunge all’impossibilità di dedurre “analiticamente” i costi sostenuti nel periodo d’imposta (dato che la base imponibile viene determinata in via forfettaria), penalizzando così i soggetti che abbiano sostenuto ingenti spese. L’effetto negativo della perdita di oneri e detrazioni viene parzialmente temperato dalla previsione di deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d’impresa/lavoro autonomo. Si segnala infine, che se tra tali redditi è presente il reddito da lavoro dipendente o assimilato, per importi superiori a € 30.000, l’accesso al regime forfettario è precluso.
L’effetto negativo non si verifica invece con riferimento ai contribuenti titolari di altri redditi i quali, essendo assoggettati anche a tassazione ordinaria, consentiranno al contribuente di conservare vantaggi in termini di oneri deducibili e detraibili. Eventuali altri redditi posseduti dal contribuente concorrono alla formazione del reddito complessivo con applicazione dell’IRPEF a scaglioni e relative addizionali secondo le aliquote deliberate dalla regione o dal comune di residenza.
L’art. 1, comma 75, Legge n. 190/2014, stabilisce che il reddito dell’attività assoggettata al regime forfettario rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR. Di conseguenza, il lavoratore dipendente, anche contribuente forfettario, potrà godere di detrazioni per lavoro dipendente più favorevoli in quanto, non concorrendo il reddito d’impresa forfettario alla formazione del reddito complessivo, le stesse risulteranno più elevata.
Per i soggetti in regime forfettario l’imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF. Di conseguenza, si deve anche in tal caso far riferimento al comma 3, art. 17, D.P.R. n. 435/2001. L’eventuale acconto si determina nel seguente modo:
N.B. Come anticipato, inoltre, qualora sia un’impresa familiare ad aderire al regime forfettario, l’acconto deve essere versato per intero dal titolare, anche per la quota d’imposta dei collaboratori riferibile al reddito d’impresa imputato agli stessi.
Imposta sostitutiva e ritenute d’acconto
Secondo l’art. 1, comma 67, Legge 190/2014, i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Infatti, vista l’aliquota relativa all’imposta sostitutiva (15%), con tutta probabilità il soggetto forfettario si sarebbe trovato in una posizione creditoria “strutturale” verso l’erario per effetto delle ritenute d’acconto. Diversamente, infatti il contribuente dovrebbe subire ritenute sui ricavi/compensi percepiti in misura pari al 20% a fronte di un’imposta sostitutiva del 15% calcolata sul reddito: l’imposta sostitutiva sarebbe quindi costantemente inferiore rispetto alle ritenute subite.
N. B. in base al citato comma 67, per non subite ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta, i contribuenti sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme è soggetto ad imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva del 15% deve essere versata tramite il modello F24 nei termini previsti per l’IRPEF e con le medesime modalità. È pertanto obbligatorio, in relazione all’importo dovuto, il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva. Sia il versamento dell’imposta sia quello dei contributi vanno effettuati telematicamente. Con Risoluzione 11 giugno 2015, n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva sul nuovo regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014.
In particolare, i codici tributo in oggetto sono:
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