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Procacciatore d’affari: partita IVA e regime forfettario

Negli ultimi tempi molti nostri clienti ci hanno chiesto delle informazioni sulla figura del procacciatore d’affari. Per questo motivo, ci sembra meritevole parlarne nel nostro blog e dare la possibilità a tutti di saperne un po’ di più. Il procacciatore d’affari è sempre più richiesto all’interno del mondo del lavoro poiché svolge un’attività per conto proprio come lavoratore autonomo. In questo modo, per l’imprenditore ha dei costi minori costi rispetto all’ingaggio di un normale agente di commercio. Inoltre, il procacciatore d’affari di norma non è legato da alcun vincolo temporale nei confronti del proprio preponente ed è proprio questa una delle differenze più importanti rispetto alla figura dell’agente di commercio che ha come caratteristica principale la stabilità del rapporto. Dopo questa breve introduzione vediamo chi è e cosa fa un procacciatore d’affari.

Sommario

Il lavoro del procacciatore d'affari

Come comincia la sua attività il procacciatore d'affari

Perché un'impresa si avvale di un procacciatore d'affari

L’inquadramento fiscale e contributivo del procacciatore d'affari

La posizione fiscale

La contribuzione del procacciatore d’affari

Procacciatore d'affari, agente di commercio e mediatore

Procacciatore d'affari e agente di commercio

Le affinità e le differenze tra il procacciatore d'affari e il mediatore

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Il lavoro del procacciatore d’affari

L’attività del procacciatore d’affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuoverne un accordo commerciale pur agendo nell’interesse di una sola parte (il preponente). Si limita a raccogliere gli ordini da trasmettere alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico senza vincolo di stabilità ed in via occasionale. Il procacciatore d’affari, quindi, è una persona fisica che viene incaricata dal preponente (che può essere una persona o una società) con la finalità di promuovere la conclusione di contratti tra il preponente e potenziali clienti interessati ai prodotti o servizi. In definitiva, ha il compito di trovare e segnalare delle opportunità commerciali, quindi degli affari, al proprio preponente.

L’attività di procacciatore d’affari non dovrebbe avere alcun vincolo di esclusiva, quindi avrebbe l’opportunità di operare per una o più ditte in modo occasionale oppure continuativo.In ogni caso, nulla vieta in sede di contratto tra il preponente e il procacciatore d’affari di inserire delle clausole di esclusiva, volume d’affari minimo, obbligo di informazione ed eventuali indennità o rimborsi spese. Tali clausole, tuttavia, rischiano di mettere in secondo piano il rapporto di procacciamento e sarebbe opportuno mettere in evidenza nel contratto la natura occasionale del rapporto. Si cercherebbe così di non equiparare l’attività del procacciatore d’affari all’attività d’agente che ha la caratteristica propria della stabilità del rapporto.

Come comincia la sua attività il procacciatore d’affari

Per svolgere l’attività, il procacciatore d’affari deve ricevere un incarico da parte del preponente, generalmente viene ricevuta tramite lettera d’incarico. L’incarico può essere accettato dal procacciatore d’affari restituendo la lettera o in maniera tacita iniziando l’attività. Il procacciatore d’affari comincerà a presentare ai potenziali clienti i prodotti o i servizi del preponente. Se questi riscuotono interesse, il procacciatore d’affari preparerà una proposta contrattuale e la invierà al preponente. Quest’ultimo, una volta ricevuta la proposta, è libero di accettarla o meno. Se l’accetta, il contratto viene perfezionato e il preponente stesso procede in prima persona a trattare con il cliente ed in questo caso il procacciatore d’affari avrà diritto a ricevere la provvigione.

Perché un’impresa si avvale di un procacciatore d’affari

Come detto in precedenza, il procacciatore d’affari assume l’incarico di far concludere uno o più affari fra il preponente e il terzo attraverso il reperimento di clientela interessata all’acquisto di prodotti o servizi commercializzati dal preponente. Nel mondo commerciale, quindi, si ricorre al procacciatore d’affari generalmente in situazioni in cui la ditta preponente non ha una conoscenza del mercato o non vuole affermarsi su quel mercato ma ha intenzione di operare per poco tempo. Altra ipotesi è data delle caratteristiche del proprio prodotto che permette delle vendite isolate (beni di grande valore).

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L’inquadramento fiscale e contributivo del procacciatore d’affari

La posizione fiscale

Partiamo dalla situazione in cui l’attività di procacciatore d’affari non sia abituale. In questo caso sarà sufficiente il proprio codice fiscale e non si dovrà aprire una partita IVA, a patto che il fatturato non superi i 5.000 € annui, superata questa soglia l’attività verrà considerata continuativa. Se invece l’attività è abituale e continuativa (o abbia superato i € 5.000 annui), allora l’iscrizione al Registro delle Imprese e l’apertura della partita IVA diventano obbligatori.

Con l’introduzione del regime forfettario 2019 i procacciatori d’affari entro una soglia di fatturato (€ 65.000) potranno godere di agevolazioni pagando solo il 15% di imposta sostitutiva sul reddito imponibile. Inoltre, godranno di tutte le semplificazioni in termini di adempimenti IVA e tenuta dei registri contabili. (vedi il nostro articolo a riguardo delle semplificazioni IVA se si è in regime forfettario). Se si superano i limiti del fatturato si tratterà il caso con il normale regime standard in quanto ad oggi in Italia il regime forfettario è l’unico agevolato. In generale l’aliquota prevista per il regime forfettario è del 15%, ma se si possiedono determinati requisiti, diventa addirittura del 5% per i forfettari start up nei primi cinque anni di attività.

La contribuzione del procacciatore d’affari

Il procacciatore d’affari è assoggettato ai fini contributivi alla gestione INPS commercianti ed in linea generale, rispettando certe condizioni non è soggetto all’iscrizione ad ENASARCO. Dato l’assoggettamento alla gestione INPS commercianti, il procacciatore d’affari dovrà pagare una parte fissa ed una eventuale parte variabile di contributi a seconda del suo fatturato. La soglia minima per pagare i soli contributi fissi è di € 15.548, se il fatturato è minore della predetta cifra il contribuente pagherà circa € 3.600. Se si supera il fatturato minimo, sulla parte eccedente si pagherà una percentuale che varia a seconda dell’età del contribuente. Ricordiamo che se si rientra nel regime forfettario, il contribuente avrà una riduzione del 35% sui contributi. (vedi il nostro articolo riguardo le agevolazioni INPS per i contribuenti in regime forfettario)

In merito alle condizioni per cui il procacciatore d’affari debba iscriversi anche ad ENASARCO, il vademecum della fondazione ci ricorda che: nel caso venga svolga un’attività in cui requisiti sono riconducibili a quelli dell’agente di commercio (in particolar modo facendo riferimento alla stabilità dell’incarico), i procacciatori d’affari possono essere considerati agenti a tutti gli effetti. Infatti, la figura del procacciatore d’affari presuppone l’assoluta occasionalità della prestazione finalizzata alla promozione di affari. Pertanto, anche un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell’esistenza di fatto di un mandato di agenzia.

In definitiva, se l’attività del procacciatore d’affari avrà i requisiti di un’attività di agente di commercio, quindi un rapporto di stabilità, sarà sottoposta ad una doppia contribuzione da parte dell’INPS gestione commercianti e da ENASARCO.

Procacciatore d’affari, agente di commercio e mediatore

Le affinità tra la figura del procacciatore d’affari, l’agente di commercio e il mediatore vengono confermate anche dal fatto che al procacciatore d’affari si applicano disposizioni proprie degli altri due istituti quando questo è possibile. Ciò spesso e volentieri porta alla confusione degli stessi. La certezza dell’inquadramento è importante, dal momento che per esempio, il contratto di agenzia sono previste maggiori tutele a favore dell’agente e più oneri per l’imprenditore. Data la vicinanza delle figure, ci sono state diverse pronunce della corte di cassazione in materia che hanno consentito di individuare una serie di indicatori che contribuiscono a inquadrare il rapporto in ragione alla diversa natura degli istituti.

Procacciatore d’affari e agente di commercio

Per il contratto di agenzia l’agente si obbliga a promuovere la conclusione di contratti in una determinata sfera territoriale per conto dell’altra parte (art. 1742 codice civile); nel procacciamento d’affari, il procacciatore d’affari non assume alcuna obbligazione rispetto allo svolgimento dell’attività avendo la sola facoltà di segnalare l’opportunità commerciale al preponente.

Si ricorda che nell’attività di procacciatore, la segnalazione al preponente di eventuali clienti interessati dipende esclusivamente dalla libera iniziativa del procacciatore d’affari stesso, che potrà segnalare o meno opportunità anche a concorrenti del preponente. Sembra chiaro quindi, come il rapporto di procacciamento sia sciolto dal vincolo di stabilità rispetto al preponente, poiché il procacciatore d’affari può agire in totale autonomia.

La caratteristica propria del procacciatore d’affari è l’occasionalità, in contrasto con l’agenzia che invece si contraddistingue per la stabilità e continuità del rapporto. Quando manca la condizione della stabilità del rapporto di procacciamento sono stati ritenuti indicatori del contratto di agenzia, la preordinazione a tutti i possibili affari, le eventuali clausole di esclusiva, clausole di non concorrenza nonché l’assegnazione di un’area specifica per l’attività.
Tali fattori sarebbero indicativi della natura stabile del rapporto e quindi la loro presenza, o viceversa la loro assenza, consentirebbero di valutare se il rapporto tra collaboratore e preponente sia di agenzia o di procacciamento.

Le affinità e le differenze tra il procacciatore d’affari e il mediatore

In conclusione, si può affermare che il procacciatore d’affari è molto più vicino al mediatore che all’agente. Gli elementi comuni delle prime due attività sono l’occasionalità e l’assenza di vincoli con il preponente, mentre questi elementi sono in contrasto con l’attività di agenzia.

L’elemento di differenza invece, che contraddistingue il mediatore dal procacciatore d’affari  è la professionalità dell’attività. Il mediatore infatti, si rivolge al proprio mercato in maniera organizzata e professionale cosa che è assente nel procacciatore d’affari. Anche le modalità operative sono diverse, il mediatore non si preoccupa solo di segnalare ma compie anche le attività necessarie a portare a compimento l’affare.

Va anche detto che molte volte, il procacciatore d’affari, dopo una fase iniziale di promozione, se comincia a fornire un buon giro d’affari (al di là degli accordi con il preponente) la sua attività si tramuta in un rapporto di agenzia con tutte le conseguenze del caso esposte sopra.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 06/11/2017
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    28 commenti
  1. Sergio ha detto:

    Buonasera,
    Ho 70 anni e dovrò svolgere a breve attività di procacciatore d’affari con la contabilità del regime dei minimi . Volevo sapere se essendo già pensionato con pensione di 800 € sono comunque obbligato a iscrivermi all’Inps e pagare i contributi .
    Altrimenti se in alternativa aprendo una SRLS posso evitare di pagare i contributi dal momento che già li sto pagando con la mia pensione ma sopratutto non vedo perché pagarli quando non so se vista l’età riuscirei a godermeli come assegno mensile e tra l’altro tra quanti anni. Grazie

    • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

      Buongiorno Sergio,

      aprendo p. iva dovrai comunque versare i contributi previdenziali. Al di là dell’agevolazione del regime forfettario potresti richiedere una riduzione dato lo stato di pensionamento e la tua età anagrafica.

      Contattaci per una prima consulenza gratuita per il tuo caso specifico. https://partitaiva24.it/

  2. Paolo ha detto:

    Buonasera
    Attualmente sono inquadrato come incaricato alla vendita diretta, ma da gennaio vorrei passare come procacciatore d’affari in regime forfettario.
    Avendo una lettera di incarico che non prevede zone definite ne tantomeno vincoli di subordinazione dipendenza e durata, ma che realmente viene svolta ininterrottamente già da diversi anni, secondo voi sono obbligato al versamento contributivo enasarco o potrei esserne esente.

    Grazie mille

    • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

      Buongiorno Paolo,

      per l’iscrizione ad ENASARCO valuterà direttamente la tua azienda mandante se sarà il caso di iscriverti o meno.