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Quale tipo di società è meglio scegliere per la propria impresa?

Per chi svolge attività di impresa, una delle prime sfide da affrontare riguarda il modo in cui portarla avanti: da soli o in compagnia? Chiaramente, a seconda dell’opzione preferita, si dovranno effettuare diverse considerazioni sui vantaggi o meno della forma più appropriata per condurre il proprio business. Vediamo alcune delle tipologie di società che potrebbero essere costituite da chi vuole fare affari.

Sommario

La ditta individuale e l'impresa familiare

Le società

La società di persone

La società di capitali

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La ditta individuale e l’impresa familiare

È la forma più semplice di impresa, costituita da una sola persona. Inoltre, è la più economica anche dal punto di vista amministrativo. Come cita il codice civile “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

Però, proprio perché l’attività economica è portata avanti da un solo soggetto, sarà solo quest’ultimo a rispondere degli obblighi contratti. Spesso, tale tipo di impresa viene costituita per realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, in cui è più facile per un unico titolare tenere sotto controllo la sua organizzazione.

Tuttavia, la ditta individuale può essere scelta anche per strutture più complesse. Inoltre, questa può prendere la forma di impresa familiare, in cui il titolare può assumere i suoi congiunti come collaboratori. Detta possibilità può configurarsi verosimilmente nel momento in cui l’azienda inizia a crescere. Per l’attuazione di questo tipo di impresa, ai fini fiscali, l’imprenditore dovrà ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, con la sottoscrizione anche da parte dei suoi familiari per l’appunto.

Dunque, nell’anno di imposta successivo a quello della costituzione dell’impresa familiare, il titolare dovrà dichiarare il 51% degli utili. Il restante 49% sarà in capo ai suoi familiari, i quali, aiutando l’imprenditore nella gestione della sua attività, dovranno avere riconosciuto il diritto al mantenimento, agli incrementi di valore dell’azienda e alla prelazione sulla stessa, come gratifica per il lavoro svolto in maniera continuativa e prevalente.

Per familiari si intendono, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. E, quindi, la sua costituzione non è possibile nel caso in cui si voglia far prendere parte dell’impresa soggetti che non sono parenti.

La nota positiva consiste nel fatto che il carico fiscale viene ridistribuito su più soggetti e vi è un risparmio in termini di imposte. Non è invece possibile trasferire liberamente le quote dell’impresa familiare.

Ricordiamo, poi, che anche nel caso di impresa familiare la responsabilità sarà attribuita al titolare. Anche se le decisioni sulla sua gestione possono essere prese dalla maggioranza dei familiari e contro la sua volontà, l’imprenditore risponde delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Infatti, rimane sempre e comunque un’impresa individuale.

Per costituire una ditta individuale, precisiamo, occorrono la partita iva e l’iscrizione presso il Registro delle imprese. Poi, bisognerà capire se iscriversi all’INPS o INAIL e se sono state adempiute comunicazioni obbligatorie agli enti competenti. Detti assolvimenti possono essere effettuati per mezzo di Comunica, un procedimento telematico che racchiude in sé tutte le osservanze previste.

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Le società

La prima grande distinzione che occorre fare quando si parla di società è quella relativa all’oggetto, ovvero l’esercizio di un’attività commerciale o attività diversa da quella commerciale. Se si pensa di svolgere quest’ultimo tipo di attività, bisogna costituirsi come società semplice, ossia quella che opera prevalentemente nel settore agricolo

Lo scopo consiste nel conseguire degli utili. Non sono richieste forme particolari per la sua costituzione e l’amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spetta a ciascun socio disgiuntamente, cioè indipendentemente dal consenso degli altri soci.

Nel caso in cui, invece, si decida di avviare l’impresa insieme ad altri soggetti, svolgendo attività commerciale, due sono le principali possibilità che potrebbero essere prese in considerazione: la società di persone e le società di capitali

Si tratta, precisiamo, di un’impresa collettiva, in cui tutti i soci si obbligano a dare un contributo alla società in diverse forme: denaro, beni o prestazioni di lavoro (nel caso di determinate tipologie di società).

Per dar vita ad una società, sono necessari due documenti: l’atto costitutivo e lo statuto. Il primo consiste in un contratto tra due o più persone con cui ci si impegna allo svolgimento di un’attività; il secondo si occupa di regolare il funzionamento della società e di tutti coloro che vi partecipano, direttamente o indirettamente alla sua gestione.

La società di persone

È quella in cui prevale la persona dei singoli soci e l’entità del capitale da questi conferito alla società. Questo tipo di società è molto simile alla ditta individuale, in quanto la responsabilità personale ricade su tutti i soci e i creditori possono rivalersi sul loro patrimonio. Inoltre, i soci hanno il diritto di gestire la società direttamente, mediante atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Detta possibilità si verifica, nello specifico, nelle società in nome collettivo, in cui tutti i soci hanno pari diritti e doveri

Invece, nella società in accomandita semplice esistono due categorie distinte di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. I primi hanno uguali diritti e doveri dei soci nella società in nome collettivo; i secondi sono dei semplici soci di capitale e non partecipano all’amministrazione della società.

In sostanza, la responsabilità degli accomandanti è limitata al capitale investito, non potendo essere aggredito il patrimonio personale. Anche se non sono stabiliti dei limiti riguardo le dimensioni, capitale e personale da impiegare, tale tipo di società è più confacente alle organizzazioni di medie e piccole dimensioni. Solitamente, è un genere di società scelto da un gruppo ristretto di persone e che si conoscono bene.

La sede legale può essere stabilita presso i locali di un determinato ufficio, lo studio del proprio commercialista o il domicilio di uno dei soci. Nelle società di persone, come detto, il capitale sociale è libero e vi possono rientrare beni o servizi, purché possano essere determinati in termini economici. 

Le quote dei soci vengono fissate in base al quantum conferito al capitale sociale da ciascun socio. Possono essere trasferite a terzi con il consenso di tutti i soci, indispensabile anche per le modifiche dell’atto costitutivo. Le quote sono importanti soprattutto nel momento della divisione degli utili e nella determinazione delle imposte dovute.

Inoltre, il reddito prodotto verrà assegnato ai soci in base alla loro quota, tassato al momento della dichiarazione dei redditi e cumulato con gli altri redditi personali. Invece, la società pagherà solamente l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

La società di capitali

La caratteristica fondamentale di questo tipo di società consiste nella limitazione della responsabilità al solo capitale della stessa. La società a responsabilità limitata (SRL) è la forma più diffusa di società poiché spesso è utilizzata da chi vuole avviare un’impresa con familiari o amici. 

Può essere anche una tipologia scelta da imprenditori a capo di grandi aziende. Gli investitori, tra l’altro, sono tutelati. Nel tempo, la normativa è cambiata cercando di offrire maggiori soluzioni a questo tipo di società che garantisce soprattutto i piccoli risparmiatori. Per imprese di grandi dimensioni, comunque, spesso si opta per la costituzione di Società per Azioni (SPA) con un capitale minimo di 50 mila euro.

Recentemente, per le SRL, è stata abolita la soglia di capitale minimo (10 mila euro) per la sua costituzione. Se inferiore, dunque, a tale cifra, dovrà essere interamente versato; se sarà pari o superiore a suddetto importo, basterà versare il 25% al momento della costituzione.

In questo caso, inoltre, sarà l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione a gestire l’impresa, mediante atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come a rispondere verso i terzi.

Le società di capitali devono depositare ogni anno il bilancio. Per quanto concerne le SRL, queste devono depositare presso la Camera di commercio la copia del documento economico. Per le piccole imprese, il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Per le imprese più grandi vige l’obbligo di depositare anche la relazione dell’amministratore e il rendiconto economico. Se sono soggette ai controlli, devono anche presentare la relazione del revisore dei conti o del collegio sindacale.

La cessione delle quote può avvenire senza il consenso dei soci e con atto del notaio. È però necessario che questo avvenga dopo il rifiuto di acquisto di dette quote da parte degli altri soci. È inoltre possibile costituire una srl con un solo socio. In questa ipotesi, il capitale va interamente versato al momento della sua costituzione. Il vantaggio consiste nel fatto che la responsabilità sarà per l’appunto limitata al capitale investito.

Società a responsabilità limitata semplificata

È la società che può essere costituita con un capitale pari a 1 euro, senza la necessità di dovere affrontare le spese notarili. Questo genere di vantaggio è stato esteso dal legislatore italiano a tutte le tipologie di srl, ordinarie e innovative. Quindi, il capitale sociale massimo per una società a responsabilità limitata semplificata è di 9.999 euro.

Per costituire una società SRLS si può farlo da soci “unici” oppure facendo entrare nella compagine sociale altre persone, purché fisiche. È stata ammessa anche la possibilità di partecipazione di soci stranieri, non residenti in Italia, e la facoltà di potere scegliere un amministratore esterno, se ve ne fosse la necessità. Il suo nome deve essere precisato all’interno dello statuto. 

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 17/02/2021
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