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Quanti contributi pago in regime forfettario?

I contributi previdenziali, il più delle volte, rappresentano la barriera principale che ostacola l’avvio delle nuove attività poiché corrispondono alla quantità, forse più importante, delle uscite dei contribuenti.

Il contenuto ha lo scopo di fornire delle linee guida sui contributi INPS per chi apre partita IVA. Vedremo infatti, quali sono le differenti modalità di contribuzione per le ditte individuali (artigiani e commercianti) ed i lavoratori autonomi.

Sommario

A chi versare i contributi

I contributi dei commercianti e gli artigiani

Contributi eccedenti il minale

L’agevolazione del 35% per gli artigiani ed i commercianti forfettari

I contributi dei lavoratori autonomi senza cassa

I contributi dei professionisti con cassa di previdenza

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A chi versare i contributi

Partiamo dicendo che tutti i soggetti che svolgono un’attività con partita IVA sono obbligati ad avere un trattamento previdenziale e di conseguenza al versamento dei contributi.

Aprire una partita IVA quindi, porta con sé l’obbligo di versare i contributi previdenziali all’INPS oppure nel caso dei lavoratori autonomi ordinicistici alla cassa professionale di appartenenza (ingegneri, medici, architetti, avvocati).

Il valore dei contributi da versare annualmente dipende dal tipo di attività svolta. Le attività possono essere raggruppate in 4 macro categorie:

Vediamo come funziona il versamento dei contributi previdenziali per ogni categoria.

I contributi dei commercianti e gli artigiani

I commercianti e gli artigiani appartengono alla stessa gestione previdenziale. Per artigiani si intendono coloro che svolgono personalmente un’attività di produzione di beni e servizi (elettricisti, falegnami, pasticceri, pizzaioli, estetisti) mentre, alla categoria dei commercianti appartengono coloro che acquistano e vendono beni mobili o immobili oppure attività di servizi (agenti di commercio, procacciatori d’affari, negozianti ecc.).

Il loro trattamento previdenziale di riferimento è la gestione INPS commercianti e artigiani. Per avere un’idea chiara della quantità di contributi previdenziali che i predetti verseranno per la loro futura pensione si deve fare una distinzione.

Commercianti e artigiani infatti sono soggetti al versamento dei contributi in due modalità.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

I contributi fissi

La quota dei contributi fissi per gli artigiani ed i commercianti è sempre dovuta a prescindere dal reddito prodotto annualmente. Anche chi non ha prodotto redditi quindi, è obbligato al versamento di questi contributi.

Il valore dei contributi fissi viene stabilito ogni anno direttamente dall’INPS. Il valore per il 2020 è pari circa a 3.800 € (circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2020).

Per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario però può essere richiesto lo sconto del 35% del valore dei contributi fissi (e, se presenti, variabili) portando la somma da versare a circa 2.500 €.

Il pagamento dei contributi fissi avviene in 4 rate annuali di pari importo nelle seguenti date.

  1. 18 maggio
  2. 20 agosto
  3. 16 novembre
  4. 16 febbraio (anno successivo)

Come detto, i contributi fissi sono dovuti a prescindere dal reddito. Se il reddito supera i € 15.953 però, ai contributi fissi verranno sommati anche i contributi in percentuale o meglio detti contributi eccedenti il minimale.

Contributi eccedenti il minale

Nel caso di un reddito superiore ai 15.953 €, gli artigiani ed i commercianti, come detto sopra sono tenuti anche al pagamento dei contributi in percentuale sulla parte eccedente.

Le aliquote per il calcolo dei contributi sono le seguenti.

REDDITOARTIGIANOCOMMERCIANTE
Oltre € 15.95324 %24,09 %

Nel caso in cui le figure interessate siano coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni si applicano aliquote pari al 21,90% (caso dell’artigiano) e al 21,99% (caso del commerciante).

N.B. Se un imprenditore in regime forfettario ha richiesto la riduzione del 35% dei contributi previdenziali, lo sconto sarà valido anche per i contributi variabili.

Facciamo adesso degli esempi:

Versamento di soli contributi fissi

Se hai aperto un’e-commerce in regime forfettario e il tuo fatturato annuo è stato di 35.000 €.
L’imponibile, ai fini previdenziali, viene calcolato moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività e sarà uguale a € 35.000 x 40% = 14.000 €.
Dato che è inferiore a 15.593 €, dovrai versare solo i contributi fissi, per un ammontare di 2.500 € circa avendo fatto richiesta della riduzione.

Versamento di contributi fissi più contributi eccedenti il minimale

Supponiamo adesso che con lo stesso e-commerce in regime forfettario hai avuto un fatturato pari a 45.000 €.
L’imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali sarà calcolato moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività quindi, sarà pari a 45.000 € x 40%= 18.000€.
Dato che supera i 15.593 €, oltre al versamento dei 2.500 € per i contributi fissi, per la parte eccedente verserà i contributi in percentuale. Vediamo nello specifico quanto.
Il calcolo da effettuare sarà il seguente: 18.000 – 15.593= 2.407 €
2.407 x 24,09 % = 579,84 €
Tuttavia essendo in regime forfettario ed avendo chiesto la riduzione, i 579,84 € dovranno essere scontati del 35% e quindi il reale valore dei contributi in percentuale da versare per la signora Tarabella sarà di 376,90€.

Per completezza è bene ricordare che per redditi superiori a 47.379,00 € annui viene applicato l’aumento dell’1% come previsto ex art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Inoltre, magra consolazione per i contribuenti, diciamo che esisto dei massimali di reddito oltre il quale non sono più previsti versamenti di contributi previdenziali. Anche i massimali vengono aggiornati annualmente. Per l’anno 2020, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Inps è pari a 78.965,00 €. Tale limite riguarda solamente i soggetti iscritti alla gestione commercianti ed artigiani con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 in quanto per i restanti (gli iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996) il massimale annuo è pari, per il 2020, a 103.055,00 €.

Riguardo il versamento dei contributi in percentuale questi verranno versati nello stesso periodo di versamento delle imposte ossia tra il 30/6 e 30/11.

L’agevolazione del 35% per gli artigiani ed i commercianti forfettari

Come anticipato, gli imprenditori ovvero gli artigiani ed i commercianti che aderiscono al regime forfettario possono beneficiare di una riduzione del 35% dei contributi INPS da versare (sia sul reddito minimale che eventualmente sul reddito eccedente il minimale). Questa misura viene disciplinata dall’art. 1 nei commi 76 – 84 della legge 190/2014 (la legge che ha istituito il regime forfettario).

L’agevolazione o sgravio contributivo che dir si voglia però non si estende anche per i lavoratori autonomi (professionisti/freelance) ma è valida solo per gli imprenditori e quindi solo per commercianti e artigiani.

Inoltre, deve essere chiarificato che lo sgravio è una facoltà del contribuente e non è automatico che si ottenga l’agevolazione se si aderisce al regime forfettario.

Il contribuente potrà richiedere o meno lo sgravio contributivo e, al fine di ottenerlo, è necessario trasmettere una domanda direttamente all’INPS attraverso il proprio cassetto previdenziale.

Se si tratta di una nuova iscrizione la domanda va effettuata subito dopo l’apertura della posizione INPS. Nel caso invece di contribuenti già iscritti, la domanda di riduzione oppure la rinuncia alla stessa deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per coloro che già hanno richiesto lo sgravio non sarà necessario richiederlo nuovamente di anno in anno, quest’ultimo si rinnova tacitamente.

N.B. È bene ricordare che la richiesta di sgravio porta con sé oltre ad una riduzione della contribuzione anche ad una riduzione dell’accredito dei contributi. Secondo la disposizione dell’INPS infatti nel caso di contribuzione inferiore al minimo reddituale previsto annualmente la contribuzione accreditata sarà ridotta in proporzione al reale versamento effettuato. I contribuenti che verseranno solamente i contributi fissi scontati vedranno accreditati solo 8 mesi di contribuzione anziché un’intera annualità.

Terminiamo questa parentesi parlando della cessazione dell’agevolazione. Lo sgravio contributivo cessa di essere fruibile, così come il regime fiscale agevolato, l’anno successivo alla perdita dei requisiti.

Nel caso invece si decida di non avvalersene più, deve essere data comunicazione ad INPS entro il mese di febbraio dell’anno in cui si richiede il ripristino della contribuzione ordinaria.

Inoltre, la rinuncia oppure la perdita dello sgravio stesso porta con sé l’impossibilità di potersene avvalere nuovamente qualora si dovesse ritornare al regime forfettario.

Passiamo adesso a parlare della disciplina contributiva dei lavoratori autonomi.

I contributi dei lavoratori autonomi senza cassa

I lavoratori autonomi che non hanno una cassa di previdenza, ad esempio fisioterapisti, consulenti marketing, fotografi o comunque tutti i professionisti senza un’albo hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

Questi professionisti, per il 2020, dovranno versare a titolo di contributi previdenziali il 25,72% del loro reddito risultante dalla dichiarazione.

A differenza della gestione artigiani e commercianti, la gestione separata ha il vantaggio che non si è obbligati ad una contribuzione fissa a prescindere dal reddito prodotto. In altre parole, se si ha un guadagno si dovranno versare dei contributi se invece non si ha un guadagno non si verserà nulla

Nel caso dei lavoratori autonomi in regime forfettario iscritti a questa gestione previdenziale non esistono agevolazioni contributive di nessun tipo, l’aliquota contributiva è uguale per tutti a prescindere dal regime fiscale scelto.

Facciamo un esempio:

Un social media manager in regime forfettario, a fine anno ha avuto un fatturato pari a 25.000 €. Vediamo quanto dovrà versare alla gestione separata INPS.

Per prima cosa calcoliamo l’imponibile moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività e poi applichiamo l’aliquota contributiva.

25.000 € x 78% = 19.500 € (imponibile previdenziale)

19.500 € x 25,72% = 5.015,4 € (contributi previdenziali da versare)

I contributi dei professionisti con cassa di previdenza

Quello che abbiamo detto fin adesso per i lavoratori autonomi senza cassa non vale per tutti i professionisti/freelance.

Alcuni lavoratori autonomi infatti, per esercitare la loro professione hanno l’obbligo di iscrizione ad un proprio albo professionale e a una propria cassa di previdenza. Alcuni esempi sono: architetti, ingegneri, avvocati, biologi, psicologi, medici ecc.

Tutte queste professioni essendo iscritti a una cassa di previdenza privata è proprio a quest’ultima che verseranno i propri contributi previdenziali e le regole contributive variano da cassa a cassa.

Solitamente le casse previdenziali private prevedono diversi tipi di versamento:

Terminando, per i professionisti che hanno un albo ma non hanno una cassa di previdenza privata alla quale iscriversi, come per i professionisti senza albo toccherà iscriversi e versare i contributi previdenziali alla gestione separata INPS.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 09/11/2020
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    58 commenti
  1. Sebastiano ha detto:

    Buongiorno a tutti,
    I calcoli sopra sono molto chiari, ma ho un dubbio sul calcolo della base imponibile per i contributi quando viene inserita in fattura la rivalsa del 4% nel caso di iscritto alla gestione separata. So per certo che questo 4% concorre alla base imponibile per l’imposta sostitutiva del 15%, ma lo è anche per i contributi INPS? Cioè devo calcolare i contributi anche tenendo conto di quel 4%?
    Grazie a tutti.

    • Michele ha detto:

      Ciao Sebastiano,

      Il 4% della rivalsa INPS, come per il calcolo delle imposte anche per il calcolo dei contributi previdenziali viene considerato un ricavo. Anche i contributi previdenziali quindi, verranno calcolati sul totale delle fatture al lordo della rivalsa INPS.

      • Carmelo ha detto:

        La rivalsa del 4% va a formare reddito anche ai fini del limite dei 65 mila euro per il regime forfettario?

        • Michele (Partitaiva24.it) ha detto:

          Buonasera Carmelo,
          si, la rivalsa inps del 4% concorre alla formazione del fatturato.

      • Carmelo ha detto:

        E’ corretto che la rivalsa del 4% va calcolata sull’importo fatturato al committente e che la stessa vada ad incrementare il reddito da rettificare sul quale calcolare l’INPS e poi, sul netto, l’imposta sostitutiva? Tutte le simulazioni che faccio, portano ad un maggior versamento di INPS e imposta, ma allora qual è la convenienza della rivalsa?

  2. Giovanni ha detto:

    Ciao,

    finalmente un articolo chiaro su questo dannato calcolo. Complimenti! Vorrei chiedere un aiuto, se fosse possibile. Primo anno di partita IVA identica al signor Polisicchio ma con un’entra sui 20.500 euro. Secondo i vostri calcoli dovrei pagare sui 4.100 euro di contributi previdenziali. Perchè, invece, mi è arrivata una botta da 8mila euro? Ok i quasi 1.000 euro di imposte, ma gli altri 3 mila? Cos’è, anticipo per il prossimo anno?

    • Michele ha detto:

      Buongiorno Giovanni,

      si così come per le imposte, anche per i contributi previdenziali viene richiesto un’acconto valido per l’anno in corso. L’importo dell’acconto per i contributi previdenziali è pari all’80% del saldo dell’anno precedente.