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Regime forfettario 2019 e diritti d’autore

Molti titolari di partita IVA, oltre al tradizionale reddito d’impresa o da lavoro autonomo spesso e volentieri hanno altre tipologie di entrate le quali producono redditi e quindi suscettibili di imposizione fiscale. Gli esempi più comuni sono: i proventi della locazione di un immobile, delle prestazioni occasionali o dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti d’autore.

Su quest’ultimo tema, con la circolare esplicativa sul regime forfettario, la n. 9/E del 2019, Agenzia dell’Entrate ha fornito nuove indicazioni e chiarimenti rispetto alla determinazione del limite di fatturato di € 65.000.

Sommario

Forfettario e diritti d'autore

La circolare 9/E e il nuovo orientamento

Il calcolo dei redditi nel caso di cessione dei diritti d'autore

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Rispetto al precedente orientamento di Agenzia dell’Entrate ci sono stati dei cambiamenti. Finalmente abbiamo avuto dei chiarimenti rispetto alle tantissime incertezze che si sono create attraverso la nuova legge di bilancio 2019 e che nei prossimi contenuti provvederemo a sciogliere.
Oggi ci concentriamo sui diritti d’autore e la loro tassazione.

Forfettario e diritti d’autore

Dall’introduzione del regime forfettario con la legge 190 del 2014, ci si è sempre posti il problema relativo all’entrate derivanti dalle notule per i diritti d’autore. Se questi introiti, nel caso di titolarità di partita IVA forfettaria, debbano essere inclusi o meno nel limite di ricavi valido per mantenere il regime forfettario di anno in anno.
Ricordiamo che il limite per il regime forfettario a partire dal 2019 è stato ampliato a € 65.000.

Negli anni scorsi, anche durante degli incontri con gli addetti ai lavori, Agenzia dell’Entrate si era espressa in senso positivo su questo tema. I ricavi prodotti attraverso i diritti d’autore infatti dovevano essere considerati nel computo del fatturato prodotto dal titolare di partita IVA per la sua attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Secondo l’orientamento del fisco, i proventi da diritto d’autore quindi devono essere considerati al fine di verificare il non superamento del limite di fatturato. Ciò deriva dal pensiero che devono essere tenute in considerazione qualsiasi sia l’attività esercitata.

La circolare 9/E e il nuovo orientamento

Con la circolare del 9/E del 2019, Agenzia dell’Entrate ha in parte ritrattato la sua precedente posizione. Dalla lettura della stessa infatti, viene definito che i ricavi che sono stati percepiti attraverso lo sfruttamento dei diritti d’autore sono esclusi nel conteggio del limite di compensi di € 65.000.

La circolare tuttavia, dopo aver fatto riferimento all’art. 53, comma 2, lett. B del tuir (che riguarda appunto i diritti d’autore) riporta un’importante precisazione. Con il documento infatti è stato precisato che: “Data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo”.

L’amministrazione quindi chiarisce che qualora il ricavo derivante dalla cessione del diritto d’autore sia il risultato del proprio lavoro svolto come professionista questo debba essere attratto dal reddito da lavoro autonomo e concorra alla verifica del limite di fatturato previsto per il regime forfettario. Ogni caso quindi necessità di essere valutato ad hoc.

Facendo un esempio, il ricavo di un avvocato che pubblica un contributo in materia legale e ne trae profitto dallo sfruttamento del diritto d’autore rientra nel computo dei 65.000 € per il rispetto del fatturato del regime forfettario.

Caso diverso è se lo stesso avvocato sfrutta economicamente i diritti d’autore di una sua fotografia. In questo caso, il reddito prodotto non sarà computato nel limite di fatturato da rispettare per continuare ad aderire al regime forfettario.

Il calcolo dei redditi nel caso di cessione dei diritti d’autore

Appurato che nel caso in cui il ricavo derivante dallo sfruttamento del diritto d’autore viene attratto dal reddito di lavoro autonomo nel caso di attività collegata all’attività principale del contribuente forfettario, il passo successivo è capire se questo reddito verrà tassato secondo le regole di tassazione dei diritti d’autore oppure secondo le regole della partita IVA forfettaria.

Nella circolare viene affermato che: “Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54”.

Ne segue quindi che nonostante i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore concorrano ad aumentare il fatturato valido per rimanere in regime forfettario (65.000 €) questi rimarranno tassati in maniera ordinaria.

Tornando all’ esempio precedente dell’avvocato, ipotizziamo che questi nel 2019 avrà un fatturato (frutto del suo lavoro autonomo con partita iva) pari a € 58.000 ma ha ricevuto per la cessione di diritti d’autore (per un contributo di natura legale) pari a € 10.000.

Per prima cosa, possiamo dire che sommando i due importi questi uscirà dal regime forfettario a partire dal 2020.

Rispetto alla determinazione del reddito, il coefficiente di redditività verrà applicato solo sui compensi con partita IVA(e quindi 64.000 €), il reddito derivante dallo sfruttamento dei diritti d’autore invece, verrà determinato secondo le regole ordinarie previste dal TUIR e quindi applicando la deduzione del 25% o del 40 % a seconda dell’età del contribuente.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 30/04/2019
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