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Vendita auto da parte di minimi e forfettari

Per moltissimi titolari di partita IVA (agenti di commercio, procacciatori d’affari e consulenti), l’auto rappresenta una vera e propria seconda casa in cui si passa gran parte della giornata. A volte capita però che per necessità questa debba essere venduta o cambiata. Oggi, vogliamo occuparci proprio di questo, andremo a vedere nello specifico quali sono i riflessi della vendita di un’auto da parte di minimi e forfettari. È utile premettere che la vendita di automobili segue delle regole particolari sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini dell’IVA. A questo va aggiunto che anche i minimi ed i forfettari hanno una propria disciplina su queste due imposte e quindi è necessario effettuare un’analisi specifica in quanto non seguiranno le regole generali.

Sommario

Vendita auto da parte di minimi e forfettari: la disciplina iva

La detrazione iva per i minimi ed i forfettari

La vendita dell'auto

Vendita dell'auto da parte di minimi e forfettari: gli aspetti reddituali

Contribuenti minimi

Contribuenti forfettari

La vendita dell'auto di un minimo

La vendita dell'auto di un forfettario

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Vendita auto da parte di minimi e forfettari: la disciplina iva

La detrazione iva per i minimi ed i forfettari

Come sappiamo, ai sensi dell’art. 1 comma 58 della legge 190/2014 per i forfettari ed ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge 244/2007 per i minimi, questi contribuenti non hanno diritto alla detrazione dell’IVA che hanno assolto sugli acquisti. Ciò significa che in caso dell’acquisto di un’automobile, nello specifico, i contribuenti forfettari ed i minimi non potranno detrarre in alcun modo l’IVA.

La vendita dell’auto

Ribadiamo che i contribuenti minimi ed i forfettari che acquistano un’automobile non possono “scaricare” l’IVA a differenza dei contribuenti in regime ordinario (questi comunque potranno detrarre solo il 40% dell’imposta sul valore aggiunto). Tornando al nodo centrale, la vendita dell’auto da parte di un minimo o un forfettario vediamo come procedere. Facciamo un esempio.

Il nostro sig. Bodoni, consulente marketing in regime forfettario, nel 2016 acquista un’automobile. Essendo in regime agevolato ovviamente non ha detratto l’IVA al momento dell’acquisto.

Nel 2018, a causa di un trasloco, decide di vendere la propria automobile ed il prezzo concordato è 9.000 €. Come verrà regolata la vendita?

Qualora l’automobile fosse stata acquistata con partita IVA e quindi fatturata al sig. Bodoni (il quale ha ricevuto una fattura a lui intestata  nella quale sono presenti sia il suo codice fiscale sia il numero della sua partita iva) anche nel caso della vendita dovrà essere emessa una fattura di vendita standard come se fosse una prestazione professionale.

Silvio Bodoni
Viale Monza 14
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:

Mario Rossi

Via Manzoni 14
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:

Documento: FATTURA      Numero: 1       Data: 01/01/2018

Vendita auto modello Toyota Rav 4 targa XYZ879GC  € 9.000

totale                                                            € 9.000

bollo                                                                  € 2,00

netto a pagare                                           € 9.002

Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014.

Nel caso di un minimo la fattura sarà analoga, cambierà solamente il riferimento legislativo.

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Vendita dell’auto da parte di minimi e forfettari: gli aspetti reddituali

In questo caso, a differenza della disciplina IVA, è necessario fare la distinzione qualora il contribuente in esame sia in regime dei minimi o aderisca al regime forfettario.

Prima di spiegare come funziona per entrambe le tipologie di contribuenti è bene fare un breve re – cap di come viene determinato il reddito imponibile per i minimi e per i forfettari.

Contribuenti minimi

Per chi aderisce al regime dei minimi, il reddito imponibile viene determinato attraverso la differenza tra i ricavi/compensi ed i costi sostenuti per la propria attività. Ai fini del calcolo del reddito inoltre, vale il principio di cassa (viene tassato solo ciò che è stato incassato fino al 31/12 di ogni anno). Lato costi, invece, nel caso di acquisto di bene strumentale, il costo  va dedotto (scaricato) nell’anno in cui avviene la manifestazione finanziaria (non c’è ammortamento) e nel caso dell’auto, essendo un bene strumentale ad uso promiscuo questo viene dedotto per il 50% del costo.

Contribuenti forfettari

Come più volte scritto nel nostro blog, il reddito imponibile per i forfettari viene calcolato attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività il quale è diverso a seconda dell’attività economica svolta dal contribuente. I costi effettivamente sostenuti quindi, non hanno nessuna valenza per il calcolo del reddito imponibile. L’acquisto dell’auto quindi non comporta la possibilità di dedurre in alcun modo la spesa sostenuta.

Vediamo quindi adesso il riflesso sulle imposte della vendita dell’auto da parte di un minimo o un forfettario.

La vendita dell’auto di un minimo

Il comma 104 dell’art. 1 della Legge 244/2007 (Legge che ha istituito il regime dei minimi) stabilisce che oltre ai ricavi ed i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali hanno rilevanza reddituale e, seguendo sempre il principio di cassa, queste vengono tassate al momento della percezione del corrispettivo.

È importante ricordare che l’auto è un bene strumentale ad uso promiscuo e perciò anche la percentuale d’imponibilità del corrispettivo è pari al 50%.

Il contribuente minimo che intende dunque vendere l’auto che a suo tempo ha acquistato con fattura (era presente nella fattura di acquisto anche la sua p.iva e ha dedotto a suo tempo il 50% dell’importo) a questo punto emetterà fattura e tale ricavo costituirà un reddito imponibile per il nostro contribuente.

La vendita dell’auto di un forfettario

Per i contribuenti forfettari, anche se la norma non si è apertamente espressa sulle plusvalenze, minusvalenze e le sopravvenienze, con la circolare 10 del 4/4/2016 è stato precisato che le sopracitate non assumono nessuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile. Di conseguenza, la vendita dell’auto da parte di un forfettario, così come la vendita di altri beni strumentali non produce alcun reddito e di conseguenza non viene tassata attraverso l’imposta sostitutiva.

Il contribuente forfettario procederà dunque ad emettere fattura di vendita (simile al caso del contribuente minimo) ma tale “entrata” non concorrerà tra i ricavi da sottoporre a tassazione.

Concludendo, per il caso dei contribuenti forfettari, è bene fare una riflessione ulteriore qualora si voglia acquistare un’auto.

Dato che non è possibile “scaricare” in alcun modo le spese derivanti dall’acquisto del veicolo o le successive spese per il carburante, riteniamo che non valga la pena acquistare l’auto facendosela fatturare alla partita IVA. Riteniamo che sia più logico acquistarla nella sfera privata almeno nel caso del professionista. L’unico riflesso di quest’acquisto con partita IVA sarebbe quello di alimentare il valore dei beni strumentali il quale, come sappiamo, è uno dei limiti  da verificare annualmente per aderire al regime forfettario.

Nel caso di impresa iscritta in camera di commercio invece, riteniamo che soltanto l’acquisto di un autocarro (che sia strumentale per definizione nell’esercizio quotidiano dell’attività) abbia senso farlo rientrare nella sfera imprenditoriale e non personale del contribuente. In questi casi consigliamo di acquistare richiedendo fattura al fornitore e dando il numero della propria partita IVA.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 02/10/2018
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