Dato il grande “successo” che ha riscosso il nuovo regime agevolato, il forfettario, in maniera sempre più frequente, sia professionisti che imprese si trovano di fronte ad operare con altrettanti professionisti ed imprese che adottano il regime forfettario o i residuali che adottano il regime dei minimi.
Anche se i soggetti in regime ordinario non hanno la possibilità di accedere alle agevolazioni dei predetti regimi agevolati è importante che questi contribuenti conoscano le particolarità dei regimi di vantaggio per adempiere correttamente ad i propri obblighi quando si trovano ad operare con essi. Vediamo allora le particolarità che ciascun contribuente in regime ordinario dovrebbe conoscere quando acquista un prodotto o riceve un servizio da un contribuente minimo o forfettario.
Partiamo facendo una distinzione tra minimi e forfettari.
I contribuenti minimi “non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa”. Facendo seguito a questa disposizione, essi indicano nelle loro fatture che l’operazione risulta:
“senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”
Come per i minimi, anche per i forfettari si crea una situazione analoga.
A differenza dei minimi però, il riferimento normativo che consente la disapplicazione dell’imposta sul valore aggiunto è diverso ed è il seguente, art.1, comma 58, legge n. 190/2014. In tutte le fatture dei contribuenti forfettari infatti, troviamo il seguente riferimento normativo
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario”
In entrambi i casi, per tutte le fatture ricevute da titolari di partita IVA agevolata, i contribuenti in regime ordinario dovranno annotarle nei propri registri IVA con degli specifici codici che ne permettano la successiva individuazione. Le predette fatture infatti, dovranno essere indicate separatamente nella dichiarazione annuale IVA.
Inoltre, nei casi in cui un soggetto forfettario o minimo effettui delle operazioni che, se effettuate normalmente da un soggetto in regime ordinario rientrano nella disciplina del reverse charge, a prevalere è comunque la disciplina della non applicazione dell’IVA per le disposizione del regime di vantaggio.
Ne segue che il committente non deve assolvere l’IVA e queste operazioni devono essere riportate nello specifico rigo del quadro VF.
Nei casi di passaggio di regime, da un regime IVA ad uno esente o viceversa, le fatture che vengono emesse al 31/12/x ed incassate nell’anno x+1 non devono essere modificate.
Un caso diverso è dato dal contribuente in regime IVA che emette una fattura proforma nell’anno x, e al momento dell’emissione della fattura nell’anno x+1 adotti il regime forfettario. In questo caso, egli non dovrà applicare l’IVA. Quanto pagato dal committente sulla base della fattura proforma dovrà essere rettificato dall’IVA.
Al fine della corretta compilazione delle operazioni che rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dobbiamo inoltre ricordare che le operazioni nei confronti dei minimi e forfettari devono essere incluse, anche se questi contribuenti non sono soggetti alla predisposizione dello spesometro.
A questo proposito dobbiamo distinguere il caso delle ritenute subite e quelle effettuate.
Per gli importi corrisposti ai soggetti che aderiscono al regime forfettario ed al regime dei minimi (i compensi per i professionisti) i sostituti d’imposta (i contribuenti in regime ordinario) non operano la ritenuta.
In parole molto semplici spieghiamo il perché forfettari e minimi non subiscono la ritenuta con un esempio. Si pensi ad un professionista in regime forfetario che sui compensi percepiti subisca ritenute in misura pari al 20%, a fronte di un’imposta sostitutiva pari al 15% (o al 5% se minimo o forfettario start-up), applicata al reddito: l’imposta sostitutiva risulterebbe sistematicamente di importo inferiore rispetto alle ritenute subite e il professionista si troverebbe in una situazione perenne di credito.
I contribuenti minimi e forfettari a tal fine, per non subire le ritenute devono darne comunicazione o indicarlo nella fattura emessa dai soggetti interessati.
Nello specifico le diciture da inserire in fattura sono le seguenti.
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal punto 5.2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.
Ne segue che le fatture emesse ne confronti dei contribuenti forfettari e minimi non presenteranno la classica ritenuta d’acconto del 20%. Nei casi in cui invece la ritenuta dovesse essere stata indicata in fattura poiché il professionista non è a conoscenza del regime applicato dal cliente, il contribuente agevolato stesso dovrà effettuare il pagamento senza considerare la ritenuta e quindi per l’intera somma.
Anche in questo caso dobbiamo procedere alla distinzione tra minimi e forfettari.
I contribuenti che usufruiscono del regime dei minimi hanno l’obbligo di effettuare le ritenute nelle diverse ipotesi previste dal DPR 600/1973 poiché sono qualificati come sostituto d’imposta.
Per i contribuenti forfettari invece la situazione è diversa. Secondo l’art. 1 comma 67 della legge 190/2014:
“I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta…”
Ne deriva quindi che nella fattura emessa dai contribuenti forfettari, oltre a non addebitare l’IVA nei confronti del cliente non sarà presente nemmeno la ritenuta d’acconto.
Terminando, ad entrambe le tipologie di contribuenti, il legislatore impone comunque un obbligo informativo che consiste nel riportare nella propria dichiarazione, il codice fiscale dei percettori dei compensi per i quali non è stata versata la ritenuta e il corrispettivo compenso.
Buongiorno
il mio commercialista prima mi fatturava € 250+iva a trimestre
ora mi fattura €300 Art.1 c.54-89 L.190/2014 Reg. forfettario
per me cosa cambia?
Buongiorno Alessandro,
dal tuo punto di vista se sei un contribuente in regime tradizionale non potrai più portare in detrazione l’iva in fattura. Il tuo commercialista aderisce al regime forfettario per cui ti emette fatture senza IVA.
Buongiorno, grazie per la risposta, ma praticamente mi ha aumentato il prezzo (da 250+iva a 300 senza iva) senza dirmi nulla al riguardo???
grazie
Buongiorno, sono un progessionista forfettario. Mi sono fatto fare una prestazione da un collega non forfettario e adesso lui deve emettere fattura che io devo pagare…. Non posso scaricare l’iva ma il costo imponibile in fattura è deducibile?
Buongiorno Leonardo,
se sei forfettario non puoi portare in deduzione nessun costo.
ok, grazie!