Se hai appena aperto partita iva ti chiederai come pagare il 5% con il regime forfettario. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che permette, a chi ne abbia i requisiti, di pagare il 5% di tasse per i primi cinque anni di attività. I requisiti richiesti sono i requisiti di novità ossia non aver svolto l’attività oggetto dell’apertura della nuova partita iva precedentemente. In questo contenuto, vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa in base a comma 65 della legge 190/2014 che disciplina la casistica di coloro che hanno i requisiti per il forfettario start up.
Se hai appena aperto partita iva ti chiederai come pagare il 5% con il regime forfettario. Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato che permette, a chi ne abbia i requisiti, di pagare il 5% di tasse per i primi cinque anni di attività. I requisiti richiesti per pagare il 5% per i primi cinque anni sono quelli di novità: non aver svolto l’attività oggetto dell’apertura della nuova partita iva precedentemente e che l’attività in partita iva non sia una prosecuzione di un’attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente.
In questo contenuto, vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa in base al comma 65 della legge 190/2014 che disciplina la casistica di coloro che hanno i requisiti per il forfettario start up.
All’interno del video troverai tutti i requisiti per aderire al regime forfettario start up che ti permetterà di pagare il 5% per i primi cinque anni di attività.
I requisiti sono:
N.B. Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore al limite di fatturato previsto di 85 mila euro..
Affinché si possa essere assoggettati a questo particolare regime bisogna rispettare i requisiti sopracitati e che adesso andremo a chiarire.
Il comma 65 alla lettera a) della legge 190/2014 richiede il mancato esercizio nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di attività di impresa/lavoro autonomo, in forma associata o in qualità di collaboratore familiare.
Il periodo temporale va calcolato con riguardo alla data del calendario e non al periodo di imposta.
La tassazione al 5% non può essere applicata nemmeno da coloro che nei tre anni precedenti abbiano svolto un’attività in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare. Per loro, se si soddisfano gli altri requisiti, potrà essere applicato il regime forfettario classico con le imposte al 15%.
Ad esempio, un ex socio non lavoratore di SAS o un socio di capitali di SRL che non lavora al suo interno potrebbe aderire al regime agevolato al 5%.
Come aveva già chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2001, n.59 facendo riferimento al vecchio regime delle nuove iniziative produttive di cui alla Legge n. 388/2000, non più in vigore, su una situazione analoga, la qualità di socio in società di persone o di capitali non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato al 5%, in quanto occorre valutare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Inoltre, se nel triennio precedente l’apertura si sono fatte prestazioni occasionali con ritenuta del 20%, nessun problema! Al riguardo la circolare numero 17/e del 2012 ha chiarito che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività, la circostanza di aver svolto nell’ anno precedente prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Il concetto di novità è stato chiarificato più volte con la circolare 30 maggio 2012, n. 17 e con la circolare 4 aprile 2016 n. 10.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la prosecuzione dell’attività “deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale e va effettuata caso per caso”. Qualora il contribuente sia stato dipendente, durante il periodo d’imposta precedente, se il rapporto di lavoro è cessato per cause involontarie (licenziamento) non si verificherà la continuità dell’attività. Nel caso di un soggetto dipendente di un’impresa che intraprende la stessa attività, con gli stessi mezzi e continua a servire gli stessi clienti, si configura la situazione di mera prosecuzione. Mentre un dipendente di un’impresa che intende avviare l’attività con propri clienti e propria organizzazione può essere eleggibile per beneficiare del regime agevolato.
Terminando, abbiamo visto quali sono i requisiti per aderire al regime forfettario start up che permette di pagare il 5% di imposte per i primi cinque anni anziché l’aliquota standard del 15%. Come abbiamo potuto vedere le valutazioni da fare e i requisiti da possedere non sono scontati perciò l’affidamento ad un consulente specializzato è fondamentale nella scelta.
Buonasera, chiedo un chiarimento: sono un giovane architetto di 27 anni. sto per aprire una partita iva ma non so quale regime scegliere, se quello agevolato (pagando il 5% sull’intero importo incassato nell’anno) oppure quello forfettario (che mi permetterebbe di detrarre prima 22% e poi pagare un’aliquota del 5% perchè essendo una professionista che apre per la prima volta una partita iva sono una start up e quindi invece del 15% pagherei il 5%). grazie infinite
Buongiorno,
nel 2018 ho avuto due rapporti di lavoro: uno a tempo determinato, l’altro a tempo indeterminato con due cooperative diverse cessati entrambi nel 2018. in seguito alla cessazione dei rapporti di lavoro ho potuto usufruire dell’indennità di disoccupazione
Nel 2019 ho aperto la partita iva in regime forfettario per la stessa attività che ho svolto da lavoratore dipendente , servendo vari ed altri clienti.
Posso usufruire dell’aliquota agevolata del 5%
Grazie
Buonasera Rita,
se l’attività è configurata come prosecuzione del lavoro dipendente rivolgendoti alla stessa tipologia di clientela non potrai fare il regime start up ma dovrai partire con le imposte al 15%.