In molti nostri articoli, abbiamo spesso parlato della prestazione occasionale. Questo strumento, nonostante l’introduzione della riforma sul lavoro occasionale, viene ancora molto utilizzato.
Possiamo dire che generalmente, la prestazione occasionale, viene utilizzata da soggetti non titolari di partita IVA o da professionisti per attività svolte in modo del tutto sporadico e saltuario. La prestazione occasionale inoltre, può essere vantaggiosa per i freelance o professionisti agli inizi della loro attività durante il periodo precedente l’apertura della partita IVA.
Ancora una volta, ricordiamo che aprire la partita IVA è obbligatorio per le attività abituali e continuative a prescindere dal valore del fatturato.
Con l’articolo di oggi però vogliamo, vista la sua importanza e il suo frequente utilizzo, parlare di come si compila correttamente una ricevuta di prestazione occasionale.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Innanzitutto vediamo quali sono gli elementi che compongono la ricevuta di prestazione occasionale ed i dati da andare ad inserirvi. Anticipiamo già che in termini di forma e contenuto questa ricevuta è molto simile ad una fattura anche se non lo è. Vediamo di preciso quali sono i suoi elementi però:
- dati del prestatore occasionale – parliamo dei dati del lavoratore occasionale quindi, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale;
- dati del committente – ci riferiamo ai dati della persona fisica o del titolare della partita IVA che ha commissionato la prestazione;
- numero della ricevuta e data – come le fatture anche le ricevute di prestazione occasionale devono essere numerate progressivamente e deve essere indicata la data di emissione del documento;
- valore del compenso e descrizione della prestazione;
- gli opportuni riferimenti normativi sulla prestazione occasionale – nello specifico l’art. 5 del DPR 633/72 (esenzione IVA) e l’art. 25 dello stesso (assoggettamento della ricevuta a ritenuta d’acconto);
- data e firma del prestatore di lavoro occasionale;
- eventuale marca da bollo se la ricevuta ha un valore superiore a 77,47 € – ciò perché, come detto poc’anzi, le prestazioni occasionali sono esenti IVA;
- eventuale ritenuta d’acconto del 20% – eventuale perché se la prestazione viene svolta nei confronti di professionisti o imprese, questi agiranno nei confronti del lavoratore occasionale come sostituti di imposta.
LA RITENUTA D’ACCONTO NELLA RICEVUTA DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
In questa sede inoltre, è opportuno parlare della ritenuta d’acconto in questo tipo di ricevute.
La ritenuta d’acconto è una trattenuta effettuata dal committente (l’azienda che vi da il lavoro) che agisce come sostituto di imposta nei confronti del prestatore occasionale (cioè voi). Il committente infatti verserà l’imposta per conto del lavoratore occasionale dando a voi soltanto l’80% del compenso pattuito mentre il restante 20% costituirà un anticipo delle tasse che dovreste pagare voi allo Stato e che invece verserà direttamente il committente a posto vostro.
Se ad esempio la prestazione occasionale prevede un compenso di 100 euro, 80 € vi verranno pagati direttamente, 20 € invece il committente li verserà all’erario per vostro conto.
La ritenuta d’acconto tuttavia, non va applicata in tutte le ricevute.
Quando la prestazione occasionale viene svolta nei confronti di privati, questi non sono sostituti di imposta e non potranno versare la ritenuta nei confronti del prestatore occasionale.
La ritenuta d’acconto infatti, dovrà essere presente in ricevuta solo nel caso in cui la prestazione è svolta nei confronti di soggetti titolari di partita IVA, professionisti o imprese.
Nel caso particolare di un committente in regime forfettario, questi non essendo sostituto d’imposta, non dovrà versare alcuna ritenuta d’acconto all’erario. Praticamente se state facendo una prestazione nei confronti di un professionista o un’impresa in regime forfettario, è come se si stesse facendo una prestazione nei confronti di un privato. Ergo, vi verrà pagato l’intero ammontare, 100%, e non vi verrà decurtata alcuna ritenuta. L’impresa o il professionista in regime forfettario che vi ha commissionato il lavoro non verserà il 20% in nessun caso.
Inoltre, ricordiamo che il lavoratore che ha emesso ricevute per prestazione occasionale, riceverà entro il 28 febbraio di ciascun anno, la relativa certificazione unica da parte del committente che certifica i redditi percepiti da tale prestazione, per i valori da riportare in dichiarazione dei redditi.
Di seguito riportiamo un esempio di una possibile ricevuta di prestazione occasionale nei confronti di un sostituto d’imposta.
Il sottoscritto Silvio Bodoni nato a Milano il 14/8/1984 e residente a Milano in Viale Suzzani n. 140,
codice fiscale ……………………………….;
DICHIARA
di ricevere da Fabio Polisicchio,
residente in viale Genova n. 14, Milano,
Codice Fiscale / partita iva …………………………..
quale compenso per l’attività di consulenza
Descrizione Importo consulenza
Euro 1600,00
– RITENUTA D’ACCONTO 20%
Euro 320,00
Netto a pagare
Euro 1280,00 Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:
- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73;
- non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell’anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale non supera i 5.000,00 euro.
Data 28/11/2017
In fede
Silvio Bodoni
APPLICATA MARCA DA BOLLO DA 2 EURO
Oberdan Angeli
buon giorno , come posso sapere se il committente paga la ritenuta d”acconto ?
se non la paga cosa succede al lavoratore che consegna il modulo poi al suo commercialista ?
Grazie