Il passo naturale successivo alla apertura della partita IVA è l’emissione della prima fattura.Proprio in questa occasione, soprattutto per i contribuenti forfettari nascono i dubbi e i problemi su come emetterla. Le domande più comuni che riceviamo giornalmente dai nuovi contribuenti forfettari sono: “come compilo la fattura? Devo pagare l’imposta di bollo? Devo inserire la ritenuta d’acconto? Come mi comporto con l’IVA?” Cominciamo tranquillizzando i nostri lettori. Le domande su come emettere la fattura sono più che lecite e per nulla banali. Infatti, con i continui cambiamenti in materia contabile e fiscale degli ultimi anni, si è creata abbastanza confusione e persino i professionisti del settore restano a stento al passo con questi cambiamenti.
Oggi, con questa breve guida procederemo con l’illustrazione di come si emette la fattura di un contribuente forfettario in maniera corretta.
Sommario
Come si emette la fattura in regime forfettario
I dati fiscali
La data e il numero della fattura
La prestazione svolta o il bene ceduto
L’importo della fattura
I riferimenti normativi da inserire in fattura
L’imposta di bollo nella fattura del contribuente forfettario
La ritenuta d'acconto in fattura
La rivalsa INPS nella fattura dei professionisti in gestione separata INPS
Esempi di fatture in regime forfettario
Esempio 1: libero professionista con gestione separata INPS
Esempio 2: procacciatore d'affari forfettario con ENASARCO
Esempio 3: Infermiere libero professionista con cassa ENPAPI
Esempio 4: commerciante\artigiano in regime forfettario
Per i contribuenti titolari di partita IVA che beneficiano del regime forfettario ci sono degli adempimenti da porre in essere nel momento della compilazione della fattura. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i punti cruciali che più mettono in difficoltà le partite IVA in regime forfettario.
Quando un contribuente, anche non forfettario, emette fattura è obbligato ad inserire i propri dati fiscali. Esplicitandoli quindi, sarà necessario scrivere:
I recapiti (telefono, mail) per quanto utili non sono obbligatori. Consigliamo se si è iscritti alla camera di commercio di inserire anche il numero REA che si può trovare nella visura camerale.
Oltre ai dati di chi emette la fattura sono obbligatori anche i dati fiscali di chi riceve il bene o la prestazione. Nella fattura quindi, devono essere indicati anche:
Se emettiamo fattura nei confronti di una società, il codice fiscale coinciderà con il numero di partita IVA.
Tutte le fatture devono essere datate e numerate in maniera progressiva. Banalmente quindi, la prima fattura dell’anno emessa il giorno X avrà il numero 1. La seconda fattura emessa il giorno X+Y avrà il numero 2 e così fino a fine anno. Ogni 31 dicembre la numerazione verrà conclusa e dal primo gennaio dell’anno successivo si ripartirà nuovamente dal numero 1. È possibile anche utilizzare dei sezionali del tipo “/a” “/online” se ad esempio si hanno più modalità di vendita (ad esempio si vende online oltre che in negozio, oppure su più punti vendita, ecc.)
Nel momento dell’emissione della fattura è molto importante la descrizione del servizio o del prodotto. Nel caso di erogazione di un servizio, questo deve essere descritto e si deve cercare di essere il meno vaghi possibile nella descrizione dell’attività. Discorso analogo vale nel caso di un bene fisico. Il prodotto deve essere descritto nella maniera più completa possibile indicando inoltre quantità, numero o peso.
Ecco la parte che tutti stavano aspettando. Come era facile da intuire anche l’importo del bene ceduto o il servizio erogato avrà l’obbligo di essere esposto in fattura. Importante ricordare però che nel regime forfettario non sarà presente l’IVA (rimandiamo ad uno dei nostri articoli dove spieghiamo le semplificazioni IVA nel regime forfettario). In parole semplici in fattura se ad esempio abbiamo un imponibile totale di 1000 euro, l’IVA sarà sempre zero e il totale fattura coinciderà con l’imponibile totale.
Nel momento della compilazione della fattura i contribuenti forfettari dovranno indicare che sono assoggettati al regime agevolato. Cercando di essere il più precisi possibile, in fattura il titolare di partita IVA in regime forfettario dovrà inserire la dicitura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.
Se siamo professionisti è opportuno anche indicare la seguente dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.
Come avrete potuto leggere dal riferimento normativo precedente, per i contribuenti forfettari il bollo sulle fatture è dovuto solo se la fattura è di importo superiore a € 77,47. L’imposta di bollo, che viene assolta acquistando la comune marca da bollo da € 2, è obbligatoria poiché le operazioni della partita IVA forfettaria non sono soggette ad IVA. Sono esenti da imposta di bollo invece, le fatture che riguardano gli acquisti intracomunitari (per saperne di più vedi reg. for e operazioni con l’estero).
Consigliamo (nel caso di consegna fisica della fattura al cliente) di apporre la marca da bollo sulla copia cliente e non su quella che resta a noi. Se invece la fattura viene inviata via mail, meglio è allora che la marca da bollo resti sulla nostra copia ed è opportuno indicare nella copia cliente “marca da bollo apposta sull’originale”
Tra i riferimenti normativi da iscrivere in fattura vi è anche quello relativo alla ritenuta d’acconto. Infatti come detto sopra, in fattura dovrà essere scritto:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.
I contribuenti liberi professionisti forfettari quindi, non solo non operano la ritenuta d’acconto ai loro committenti ma non la subiscono sulle proprie fatture. Infatti, i ricavi o compensi relativi al reddito del soggetto in regime forfettario non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto. Ricordiamo che commercianti e artigiani, a prescindere dal regime forfettario o meno, comunque non operano le ritenute d’acconto nelle fatture che emettono.
Come sappiamo, i contribuenti forfettari che esercitano una attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una cassa di previdenza, sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS. Questa, prevede un pagamento annuo dei contributi su un forfait del fatturato. I soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione del 4% del compenso concordato tenendo sempre a mente che saranno loro stessi a versare i contributi ogni anno.
Data la facoltà del potere addebitare la rivalsa INPS o meno, è anche possibile inserire la rivalsa INPS del 4% soltanto su alcune fatture di vendita mentre su altre no. Nell’addebitare la rivalsa in fattura il professionista, fa concorrere alla propria contribuzione il soggetto committente. Al riguardo l’INPS chiarisce che la rivalsa del 4%, laddove venga applicata in fattura, rappresenta un reddito per il professionista e non viene trattata come un contributo previdenziale. Questo perché come predetto, i professionisti in gestione separata INPS sono tenuti a versare autonomamente i loro contributi.
Concludendo in merito alla convenienza o meno dell’applicare la rivalsa INPS in fattura, ricordiamo che questa rappresenta un reddito per il professionista in quanto concorre all’aumento dell’imponibile soggetto a tassazione.
Di seguito troverete alcuni esempi di fatture emesse da contribuenti in regime forfettario.
Silvio Bodoni
Viale dei Gelsi 14
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente
Via Manzoni 14
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
……………….. Descrizione prestazione ……………………………
Compenso professionale € 500,00
Rivalsa INPS 4% € 20,00
totale € 520,00
bollo € 2,00
netto a pagare € 522,00
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014.
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
Mario Polisicchio
Viale Rossotti 14
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente
Via Matteucci 14
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
……………….. Descrizione prestazione ……………………………
Imponibile € 100,00
IVA € 0,00
totale documento € 100,00
– quota previdenziale ENASARCO (- 7,775%) € 7,75
+ bollo € 2,00
netto a pagare € 94,25
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario.
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
Giacomo Crusca
Viale Liberio 17
Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:Nome e cognome del cliente\ rag. soc. cliente
Via Matteo 34
35131 Padova
Codice fiscale:
Partita IVA:Documento: FATTURA Numero: 1 Data: 01/01/2017
……………….. Descrizione prestazione ……………………………
Compenso professionale € 100,00
IVA € 0,00
contributo integrativo ENPAPI € 4,00
totale documento € 104,00
+ bollo € 2,00
netto a pagare € 106,00
Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art.1, comma 67, Legge 190/2014
Applicata marca da bollo da 2 euro sull’originale se l’importo della fattura supera 77,47 Euro
Ciao e grazie mille per la guida.
Ottimo articolo e comodissimi esempi.
Dove posso trovare i modelli per emettere fattura verso un cliente che risiede all’estero?