Ci siamo quasi, dal 15 ottobre 2021 il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. Dopo palestre e ristoranti anche per accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, i cittadini dovranno essere muniti di green pass. Dipendenti pubblici e privati, professionisti, commercianti e artigiani si ritroveranno di fronte a questa novità.
Il decreto legge 127 del 21 settembre ha disposto che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre (termine fissato come data di fine dello stato d’emergenza) che il Green Pass sia obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Tale obbligo è esteso anche ai lavoratori autonomi e tutte le partite iva. Come impatterà nel concreto? Analizziamo il nuovo decreto e le diverse FAQ messe a disposizione dal ministero per venirne a capo.
Indice
- 1 GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LE PARTITE IVA
- 2 OBBLIGO GREEN PASS PER I LAVORATORI A CHI SPETTANO I CONTROLLI?
- 3 COME EFFETTUARE I CONTROLLI
- 4 LE SANZIONI PER CHI NON HA IL GREEN PASS
- 5 DOVE E A CHI NON È RICHIESTO IL GREEN PASS
- 6 COME SI OTTIENE IL GREEN PASS
- 7 QUANDO NON SERVE IL GREEN PASS PER LE PARTITE IVA
- 8 LE FAQ SUL GREEN PASS OBBLIGATIORIO PER CHI HA LA PARTITA IVA
GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LE PARTITE IVA
Il decreto stabilisce che l’obbligo del certificato verde covid 19 sia obbligatorio per tutti i lavoratori, dipendenti e non, in tutti i luoghi di lavoro sia del settore pubblico che privato. Ne segue che i coinvolti sono dipendenti ed eventuali collaboratori che si recano all’interno dell’azienda/studio professionale per la normale attività lavorativa.
Se sei un consulente con partita iva che è solito collaborare con i clienti recandosi direttamente in azienda quindi, dal 15 ottobre, per te sarà obbligatorio avere il green pass.
Il mondo delle partite iva però è molto eterogeno, e capire come comportarsi ovviamente non è semplice. Con alcune FAQ pubblicate successivamente al decreto, e che riporteremo al termine del contenuto, sono stati chiariti diversi punti tuttavia, molti aspetti, sono ancora poco chiari e siamo in attesa di nuovi chiarimenti che provvederemo a riportare in questo contenuto per completezza.
Il punto forse ancora più dibattuto è ovviamente il controllo del green pass. Chi dovrà controllare se il dipendente o l’autonomo è munito di green pass?
OBBLIGO GREEN PASS PER I LAVORATORI A CHI SPETTANO I CONTROLLI?
Se per i dipendenti pubblici e privati il controllo del possesso del green pass è abbastanza semplice, per i titolari di partita iva che lavorano in forma autonoma è leggermente più complicato.
L’esempio riportato nelle FAQ è quello dell’idraulico o l’elettricista che si recano da un privato per una riparazione ma l’esempio può essere riportato anche per un massaggiatore che al contrario riceve clienti privati, o un consulente che si reca presso un proprio cliente. Chi è tenuto al controllo in questi casi e chi deve essere controllato?
“Se sono un consulente che lavora da remoto devo controllarmi da solo, mi dovrei auto multare?“
Possono sembrare domande banali ma sono comunque lecite. Vediamo come funziona quindi nel dettaglio.
I controlli sul possesso del green pass dovranno essere fatti sui lavoratori, e chi effettuerà il controllo del possesso o meno del green pass saranno i datori di lavoro o i soggetti che vengono delegati.
Per i professionisti, gli artigiani e i commercianti che lavorano autonomamente il discorso da fare sono leggermente diverso.
Per i consulenti, gli agenti di commercio, gli artigiani che sono soliti collaborare con altre aziende (private o pubbliche) il possesso del green pass verrà controllato dall’azienda stessa in veste del titolare o del soggetto predisposto al controllo quando tali soggetti si recheranno nei luoghi di lavoro.
Nel caso in cui invece, tali soggetti, si rivolgano nei confronti di privati, pensiamo all’elettricista o l’idraulico che si reca a casa del proprio cliente invece, il cliente privato non dovrà verificare il green pass. Resta salva la possibilità per il cliente di richiedere l’esibizione della certificazione.
Altro esempio è la spesa al supermercato, il clienti di un centro estetico o una parruccheria. Al momento il green pass deve essere solo in possesso da parte dei lavoratori e non dei clienti che accedono alla struttura.
Poco chiara è anche la situazione di uno studio professionale o un negoziante con un unico lavoratore. Come viene effettuato il controllo se il titolare è munito di green pass o meno? Attendiamo i chiarimenti su questo specifico caso.
COME EFFETTUARE I CONTROLLI
Per controllare la validità del green pass il governo ha messo a disposizione una app gratuita, verifica C19, che permette di scansire il QR CODE del certificato verde per verificarne la validità.
La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.
LE SANZIONI PER CHI NON HA IL GREEN PASS
In caso di controlli sono previste delle sanzioni per chi non è in possesso del green pass all’interno dei luoghi di lavoro. Tali multe variano tra le 600 e le 1500 euro mentre per i datori di lavoro che non procedono alla verifica e il rispetto delle regole previste la sanzione varia da 400 a 1000 euro.
DOVE E A CHI NON È RICHIESTO IL GREEN PASS
L’estensione dell’obbligo di green pass generalizzato ha anche delle eccezioni. Sono ancora esentati infatti tutti i soggetti che già in precedenza non erano obbligati. Ovviamente tali cittadini devono essere in possesso di idonea certificazione che li esoneri. Altre eccezioni vengono applicate al settore della giustizia. Avvocati, periti, consulenti e altri ausiliari ai giudici non saranno obbligati all’esibizione del green pass. Stesso discorso vale anche per i testimoni e le parti processuali. L’obbligo comunque rimane per i dipendenti delle amministrazioni e i giudici stessi che sono obbligati a mostrare il proprio certificato verde.
COME SI OTTIENE IL GREEN PASS
Per ottenere il green pass ci sono diverse modalità:
- somministrazione del vaccino
- guarigione dal covid19
- Tampone antigenico negativo.
Ognuna di queste modalità permette di ottenere il green pass al cittadino ma la durata del certificato ha una validità differente.
Mentre la somministrazione del vaccino da al cittadino un green pass con validità annuale, chi è guarito dal covid19 avrà un green pass della validità di sei mesi.
Inoltre, l’art. 5 del Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, risponde anche alla domanda sulla durata del Green Pass per chi si è ammalato dopo la prima dose o dopo le due dosi. Nel caso di Covid dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose è rilasciato un Green Pass valido 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Per chi invece non ha avuto il covid e non si è vaccinato, l’unica possibilità di ottenere il green pass è il tampone antigenico che ha validità di 48 ore, 72 per i tamponi molecolari.
QUANDO NON SERVE IL GREEN PASS PER LE PARTITE IVA
Per tutti i lavoratori che svolgono la propria attività da remoto, in smart working, non recandosi in nessun luogo di lavoro diverso dalla propria abitazione non avranno chiaramente l’obbligo del green pass.
Chi non è vaccinato potrà richiedere di espletare, quando possibile, la propria attività in smart-working tuttavia non è obbligatorio al datore di lavoro concederlo.
LE FAQ SUL GREEN PASS OBBLIGATIORIO PER CHI HA LA PARTITA IVA
Dopo questa carrellata di informazioni inseriamo alcune delle domande più frequenti sul Green Pass obbligatorio.
- Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”
- accedere ai seguenti servizi e attività:
a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e. sagre e fiere, convegni e congressi;
f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i. concorsi pubblici. - utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. - L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
- per accedere a scuole e università: chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore; il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. - La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).
- Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?
Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto). L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
- I tassisti hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti?
No, i clienti non hanno l’obbligo di green pass. Il passeggero però può chiedere al tassista il green pass.
- I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.
- I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
- Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda che opera al suo interno?
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
- Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?
Sì.
- Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
- Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
- Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
Per tutte le altre FAQ invitiamo a consultare i seguenti siti del governo: https://www.dgc.gov.it e https://www.governo.it.
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