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La rettifica IVA se si passa al regime forfettario

Con l’ampliamento del limite di fatturato valido per l’adesione al regime forfettario, molti professionisti ed imprese hanno avuto l’occasione di aderire a partire dal 1 Gennaio 2019 al nuovo regime forfettario.

Uno dei dubbi più importanti per coloro che sono passati al regime forfettario nel 2019, riguarda l’IVA detratta negli anni precedenti. Rispondiamo da subito dicendo che l’IVA detratta negli anni precedenti dovrà essere restituita ma vediamo nel dettaglio come funziona e quale IVA dovrà essere rettificata nel dettaglio.

Sommario

La rettifica dell'iva detratta gli anni precedenti

Cosa fare nella dichiarazione iva

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La rettifica dell’iva detratta gli anni precedenti

Chi dal regime ordinario passa al regime forfettario nel 2019, nella dichiarazione IVA 2019 (dichiarativo che si sta predisponendo proprio in questi giorni) dovrà provvedere alla restituzione dell’IVA detratta.

L’ingresso nel regime forfettario infatti comporta il mutamento del regime di detrazione IVA. L’IVA da detraibile diventa del tutto indetraibile.

La normativa, impone di effettuare opportune rettifiche a sfavore di tutti quei beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al 31/12/2018 (dato che il 2018 era l’ultimo anno un cui il contribuente ha mantenuto il regime ordinario).

In altre parole, la rettifica IVA deve essere eseguita sui bene ammortizzabili (eventuali immobili anche), rimanenze di magazzino e servizi non utilizzati.

Rispetto i beni ammortizzabili (macchinari ed attrezzature) la rettifica va eseguita se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quelli della loro entrata in funzione. Ai fini della rettifica però, non si tiene conto di quei beni che hanno avuto avuto un costo inferiore a € 516,46 oppure con percentuali di ammortamento superiori al 25%.

Per valutare su quali acquisti è necessario effettuare una rettifica dell’IVA basterà prendere il registro cespiti (o registro beni ammortizzabili), e verificare quali beni figurano acquistati tra il 2015 e 2018. Se questi beni hanno un valore inferiore a € 516,46 o hanno percentuali d’ammortamento superiore al 25% non devono essere tenuti in considerazione ai fini della rettifica IVA.

La rettifica dell’IVA detratta sarà fatta sui beni rimanenti con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Per avere un quadro esemplificativo di quanto detto, procediamo a fare un esempio.

Supponiamo che il signor Bodoni, artigiano tappezziere in regime IVA al 31/12/2018 abbia i seguenti cespiti:

La rettifica opererà soltanto sui beni acquistati tra il 2015 e il 2018 (gli arredi del 2014 non saranno sottoposti a rettifica dato che sono già decorsi i 5 anni e nemmeno il registratore di cassa del 2015 dato che è un bene inferiore a 516,46 euro) e quindi si procederà in questo modo con il calcolo:

il PC acquistato nel 2015: manca 1/5 al quinquennio, quindi dovremo restituire IVA pari a € 60,00 (1/5 dell’IVA sugli acquisti che era pari a 300 euro).

L’autovettura (acquistata nel 2018): sulle auto si poteva detrarre solo il 40% dell’IVA in sede di acquisto, quindi 1.760 euro e non 4.400; inoltre mancano ancora 4 anni per raggiungere il quinquennio. In questo caso dovremo restituire 1.408 euro (ovvero 4/5 di 1760 euro).

IVA su beni strumentali da restituire in totale: € 60 + € 1.408 = € 1.468

Se ipotizziamo inoltre che al 31/12/2018 il signor Bodoni abbia rimanenze di magazzino per stoffe e merci varie pari a Euro 1.500 + IVA 22% (330 euro), l’IVA detratta sulle rimanenze finali all’atto dell’acquisto deve essere adesso restituita interamente.

Quindi ai 1.468 euro di IVA sui beni strumentali dobbiamo aggiungere anche l’IVA sulle rimanenze, 330 euro.

Totale IVA da rettificare: 1.468 + 330 = 1.798 euro

Cosa fare nella dichiarazione iva

Terminando, in dichiarazione IVA al rigo VF 70 scriveremo dunque tale importo con il segno ” – “, ovvero -1.798 €. Ricordiamo inoltre che nel modello IVA 2019 in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, il contribuente dovrà barrare anche la casella 1, del rigo VA 14, per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del nuovo regime

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 27/03/2019
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