Nella legge che ha istituito il regime forfettario (legge n. 190/2014) e nelle sue successive modifiche della Legge n. 208/2015 sono state indicate anche le cause di esclusione dal regime forfettario. Nel contenuto di oggi, ci occuperemo proprio delle cause che determinano l’impossibilità dell’applicazione del regime forfettario.
Ricordiamo che in linea generale, questo regime è applicabile sia a professionisti che imprenditori ed uno dei suoi vantaggi, oltre che essere sottoposti ad un’unica imposta sostitutiva (no IRPEF, no IRAP), è che si tratta di un regime naturale per i contribuenti che rispettano i requisiti.
Sommario
Le fattispecie di esclusione dal regime forfettario
Contribuenti che si avvalgono di regimi speciali iva
Soggetti non residenti
Cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati e di autovetture
Partecipazione in società, associazioni professionali o srl trasparenti
Partecipazione in una srl c.d. "tradizionale" ovvero non trasparente
Collaboratori dell’impresa familiare
Reddito da lavoro dipendente o pensione
La questione false partite iva
In ogni caso, i soggetti aventi i requisiti per il forfettario possono decidere di aderire i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’IVA.
Le cause di esclusione sono state modificate con l’approvazione della legge di bilancio 2020, quindi a partire dal 1° Gennaio 2020.
Vediamo insieme quali sono:
Le fattispecie di esclusione dal regime sono delle ipotesi di incompatibilità tra il regime agevolato e particolari situazioni che riprendono in sostanza quelle previste per il regime dei minimi elencate nell’articolo 1, comma 99, legge n. 244/2007.
In particolare, non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che:
Passiamo in rassegna le varie fattispecie e vediamo nello specifico quali sono le situazioni in cui non si può aderire al regime.
Come affermato dall’art. 1, comma 57, lettera a), legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario:
“le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito”.
Si tratta della preclusione per i soggetti che si avvalgono di:
La relazione illustrativa elenca inoltre tutte le attività a cui si fa riferimento, che riprendono quelle indicata ne DM del 2/1/2008 per i minimi. Di seguito l’elenco:
N.B. l’esercizio di tali attività è incompatibile con il regime agevolato solo in vigenza del regime stesso: in sostanza, l’aver esercitato una delle predette attività nell’anno precedente all’ingresso del regime, consente invece l’adozione del regime forfettario.
Non possono aderire al regime forfettario:
“b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri nell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto”
Rispetto a quanto previsto per i minimi, viene ristretto il concetto di soggetto non residente al quale è precluso l’accesso al regime. Infatti:
Ai sensi della legge n.190/2014 non possono avvalersi del regime di vantaggio:
“c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del DPR del 26/10/1972, n. 633,o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge 30/8/1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427”
Restano valide anche per l’accesso al regime forfettario le esclusioni previste per il regime dei minimi per quei soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano operazioni di cessione di:
Altra fattispecie che preclude la possibilità di adesione al regime forfettario prevista dalla legge è la titolarità di partecipazioni in:
A differenza del regime dei minimi, nel regime forfettario, il criterio adottato per l’adesione al regime di vantaggio è leggermente diverso. La legge infatti, pone un accento sulla contemporaneità tra l’esercizio di arte o professione e la detenzione di partecipazioni.
Come specificato nella relazione illustrativa alla legge 190 del 2014, il riferimento alla contemporaneità implica che:
“è possibile accedere al regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o una srl trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che da diritto all’accesso al regime forfettario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell’accesso al regime forfettario. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfettario nell’ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo d’imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime è stato applicato”
Spieghiamo schematicamente quanto appena citato.
Le cause di esclusione non operano nei casi in cui:
La partecipazione ordinaria ad una società a responsabilità limitata ossia NON in regime di trasparenza è fattispecie di esclusione in alcuni casi.
Con la nuova manovra di bilancio, dal 1° Gennaio 2020 chi è socio di SRL cd “tradizionali” (quella tassata con IRES) può aderire al regime forfettario 2020 solo se:
oppure
Risulta ininfluente inoltre essere amministratori di SRL. Bisogna verificare dunque soltanto lo status di socio (valutare se controlla o meno la società con una quota di capitale sociale significativa che permette di essere il solo determinante in assemblea dei soci) e se la SRL svolge un’attività in qualche modo riconducibile a quella della partita iva individuale.
Sempre dal 2020 la disciplina prevede una causa di esclusione dal regime forfettario alle persone fisiche titolari di reddito da partecipazione come collaboratori dell’impresa familiare.
I collaboratori pertanto non possono svolgere una propria attività aderendo al regime forfettario.
Con la legge di bilancio 2020 possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, inferiori l’importo di € 30.000 lordi, tenendo presente che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Nella continua lotta contro le false partite IVA, con la nuova legge anche per il 2020 non possono accedere al nuovo regime forfettario 2020 flat tax chi:
L’obiettivo della nuova norma è quello di evitare che dall’agevolazione ne traggano benefici coloro che da dipendenti si trasformano in false partite IVA.
buongiorno, grazie per la celere risposta, ho letto l’articolo al link indicato, ma mi sembra in contraddizione con quanto afferma (ahimè). Il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 17 gennaio, ho aperto la p.iva il 20 gennaio. Nell’articolo di fa riferimento esclusivamente al fatto che nel 2019 fossi dipendente con reddito superiore ai 30.000, non si accenna proprio al fatto che si siano date le dimissioni….e pertanto sembra che rientri nell’esclusione…
buonasera, nel 2019 ero lavoratrice dipendente e ho percepito più di 30.000 € lordi annui. Ho rassegnato le dimissioni a ottobre 2019, ma il mio ultimo giorno (a causa del preavviso e di una malattia) è stato il 17 gennaio 2020. Ho successivamente aperto una p.iva e collaboro con un’azienda con cui non ho mai avuto rapporti lavorativi. Non riesco a capire se posso aderire al forfettario o meno: c’è chi sostiene che avrei dovuto dimettermi entro il 31/12/2019, chi dice che basta essermi dimessa, altri ancora sostengono che l’importante sia essersi dimessi entro il 1° marzo 2020 (quindi prima dei 60 gg di attuazione legge). Potete aiutarmi? grazie
Buongiorno Sonia,
se al momento dell’apertura della p. iva non era più dipendente potrà accedere al forfettario. Le lascio questo contenuto dove trova la risposta al suo quesito:https://partitaiva24.it/forfettario-2020-ufficiali-i-nuovi-limiti/