Dal 1° Gennaio 2019 sono cambiati i requisiti di accesso al regime forfettario e di conseguenza anche le cause di esclusione.
Vediamo adesso quali sono le cause di esclusione da questo regime che è stato modificato e aggiornato con la legge di bilancio 2019 ed in vigore dal 1° Gennaio.
Capitoli
- CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
- SUPERAMENTO LIMITE DI FATTURATO
- CESSIONE DI FABBRICATI O PORZIONI DI FABBRICATI E DI AUTOVETTURE
- PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ DI PERSONE O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
- PARTECIPAZIONE IN SRL C.D. “TRADIZIONALE” & “TRASPARENTI”
- COLLABORAZIONE NELL’IMPRESA FAMILIARE
- FATTURAZIONE PREVALENTE ALL’ATTUALE O EX DATORE DI LAVORO
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETTARIO
Le cause di esclusione dal regime forfettario si manifestano successivamente all’apertura della partita IVA, momento in cui sono stati verificati tutti i requisiti di accesso.
Può succedere che la situazione del contribuente cambi in corso d’anno. Quando si verificano tali situazioni sicuramente al 1° Gennaio si avevano tutte le carte in regola per aderire al regime agevolato ma in corso d’anno si sono presentate altre fattispecie che rendono incompatibile la permanenza in tale regime.
Nello specifico, il contribuente esce dal regime forfettario se si verificano le seguenti situazioni:
- Superamento limite di fatturato;
- Cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati o autovetture;
- Partecipazione in società di persone o in associazioni professionali;
- Collaborazione nell’impresa familiare;
- Partecipazione con quote di controllo in società a responsabilità limitata che svolgono un’attività simile o riconducibile a quella svolta con la partita IVA;
- Fatturazione prevalente all’attuale o ex datore di lavoro;
Andiamo a trattare singolarmente i punti sopra esposti:
SUPERAMENTO LIMITE DI FATTURATO
Dal 1°Gennaio 2019 il limite di fatturato è stato portato a € 65.000 indifferentemente dal codice ATECO dell’attività.
Il superamento di tale limite è la più semplice causa di esclusione dal regime agevolato con naturale passaggio al regime ordinario.
Se nell’anno in corso si supera tale limite si passerà al regime ordinario nell’anno successivo senza la necessità nell’anno in corso di rettificare fatture e tante altre noie che invece era necessario fare con il vecchio regime dei minimi.
Ricordiamo inoltre che qualora la partita IVA non risultasse aperta al 01/01 sarà assolutamente necessario effettuare un ragguaglio in base ai mesi effettivi della partita IVA aperta.
Facciamo un’esempio pratico di quanto abbiamo appena scritto
Immaginiamo che abbiate aperto la partita IVA il 30 Giugno 2019 e alla fine dell’anno il vostro fatturato è di € 36.000. Guardando tale situazione con superficialità sembra che non abbiate superato il limite di fatturato ma in realtà tale limite è stato superato perchè è necessario effettuare il ragguagio in base alla data di apertura della partita IVA.
Procediamo con il calcolo:
€ 65.000/ 365= € 178.08
limite di fatturato annuo diviso i giorni dell’anno = fatturato giornaliero
Questo va moltiplicato per gli effettivi giorni in cui la partita IVA risulta aperta quindi:
€ 178.08*184= 32.767 che corrisponde al limite di fatturato annuo per il contribuente forfettario che ha aperto la partita IVA il 30 Giugno 2019.
Tale soglia è inferiore rispetto al vostro fatturato di € 36.000 motivo per cui il contribuente preso ad esempio ha sforato il limite di fatturato.
CESSIONE DI FABBRICATI O PORZIONI DI FABBRICATI E DI AUTOVETTURE
Ai sensi della legge n.190/2014 non possono avvalersi del regime di forfettario:
“c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del DPR del 26/10/1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge 30/8/1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427”
Sono esclusi, quindi dal regime forfettario 2019, cosi come era il vecchio forfettario o il regime dei minimi, quei soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano operazioni di cessione di:
- fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili
- di mezzi di trasporto nuovi.
PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ DI PERSONE O ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
La legge prevede un’altra fattispecie che preclude la possibilità di rimanere nel regime forfettario ovvero la titolarità di partecipazioni in:
- società di persone (sas, snc);
- associazioni professionali;
- tutti i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.
PARTECIPAZIONE IN SRL C.D. “TRADIZIONALE” & “TRASPARENTI”
Con la nuova manovra di bilancio, dal 1° Gennaio 2019 chi è socio di SRL cd “tradizionali” (quella tassata con IRES) oppure “trasparenti” fuoriesce dal regime forfettario se:
- detiene quote di controllo della società (quando l’attività svolta dalla SRL è simile e riconducibile a quella esercitata con la partita iva individuale);
COLLABORAZIONE NELL’IMPRESA FAMILIARE
Sempre dal 2019 la disciplina ha previsto una causa di esclusione dal regime forfettario alle persone fisiche titolari di reddito da partecipazione come collaboratori dell’impresa familiare.
Se un soggetto interno alla famiglia per motivi X diventi collaboratore di un’impresa familiare all’anno successivo passa di regime, dall’agevolato all’ordinario.
FATTURAZIONE PREVALENTE ALL’ATTUALE O EX DATORE DI LAVORO
Con la nuova legge di bilancio c’è una barriera all’entrata che era inesistente fino al 2018.
Il contribuente forfettario 2019 uscirà dal regime agevolato se fatturerà prevalentemente al suo datore di lavoro attuale oppure a chi è stato il suo datore di lavoro negli ultimi due anni.
Per fatturazione prevalente riteniamo che si intenda che la maggior parte del fatturato abbiamo come intestatario l’attuale o ex datore di lavoro.
Ancora oggi non conosciamo però a che percentuale ci riferiamo.
Daniele
Buonasera,
a seguito di un piccolo investimento tramite sistema di equity crowfounding sono diventato socio (probabilmente sotto l’1%), di una start up innovativa (SRL) che opera nel settore informatico (sviluppano software in ambito e-commerce).
Se apro una partita iva per svolgere e-commerce posso aderire al regime forfettario?
Michele
Buongiorno Daniele,
si, potrà aderire al regime forfettario.
Graziella
Buongiorno,
ma per datore di lavoro attuale o ex datore di lavoro si intende quello con cui si ha avuto o si ha un contratto da lavoro dipendente?
Oppure rientrano anche ad esempio eventuali committenti di collaborazioni occasionali avute prima dell’apertura della p.iva?
Grazie
Michele (Partitaiva24.it)
Buongiorno Graziella,
tra gli ex datori di lavoro non rientrano i committenti delle prestazioni occasionali. Si intendono ex datori di lavoro e attuali datori di lavoro con i quali si ha avuto o si ha un contratto di lavoro dipendente.