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Prestazione occasionale: trattamento fiscale e contributivo

Molto spesso, quando ci si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, non si apre subito la partita IVA. Di solito, le prime attività vengono svolte attraverso la classica prestazione occasionale con ritenuta d’acconto nei confronti di aziende o professionisti. Nel momento in cui il giro d’affari comincia ad essere più stabile, rendendo abituale il proprio lavoro, nasce l’obbligo dell’apertura della partita IVA.

Oggi, non ci occuperemo del tema dell’apertura della partita IVA, ma faremo riferimento ad una delle domande più postate nei blog: “Le prestazioni occasionali devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi?”.

Sommario

La prestazione occasionale

La ritenuta d'acconto

La certificazione unica

La dichiarazione dei redditi

RIGO RL 15

RIGO RL 20

Come recuperare le ritenute d'acconto

La contribuzione del lavoro occasionale

Il calcolo dei contributi previdenziali sulle prestazioni occasionali

Esempio di prestazione occasionale con ritenuta INPS

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Mediante le nostre numerose consulenze, siamo arrivati alla conclusione che molti pensano che le prestazioni occasionali non debbano comparire nella dichiarazione dei redditi, in quanto si tratta di un lavoro non abituale già tassato.

Questa credenza è assolutamente falsa! Per questo motivo, cercheremo di fare chiarezza riguardo il trattamento delle prestazioni occasionali nella dichiarazione dei redditi. Nella seconda parte del contenuto, invece, analizzeremo la questione relativa ai contributi previdenziali. Certe volte, infatti, anche se si tratta di una prestazione di tipo occasionale, è obbligatorio il versamento di contributi INPS.

La prestazione occasionale

La prestazione occasionale di lavoro autonomo è una prestazione di tipo non commerciale che deve essere resa in modo saltuario e non ripetitivo.

Un esempio è lo studente che saltuariamente realizza un sito internet per un’impresa oppure un lavoratore dipendente che fa una consulenza straordinaria a un altro professionista nel pomeriggio. In questo caso, la prestazione non è di tipo continuativo e rientra nella fattispecie del lavoro occasionale.

Come abbiamo già visto nel nostro articolo “quando è obbligatorio aprire la partita iva“, se l’attività che svolgiamo è caratterizzata da abitualità e continuità, ovvero facciamo un lavoro con regolarità, stabilità e sistematicità non potremo più avvalerci della prestazione occasionale.

La disciplina che inquadra le prestazioni occasionali di lavoro autonomo la ritroviamo nell’articolo 2222 del codice civile e nella normativa INPS riguardo al suo trattamento contributivo. In linea generale, sotto un piano fiscale, il soggetto che durante il periodo d’imposta abbia ricevuto dei redditi derivanti da prestazioni occasionali li dovrà riportare nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui, il soggetto come fonte di reddito avesse i soli redditi derivanti dalla prestazione occasionale, e non sia in possesso di immobili oltre all’abitazione principale, può non presentare la dichiarazione dei redditi se i suoi compensi non superano i 4.800 €.

La soglia dei 4.800 € è dovuta dal fatto che per i titolari di questo tipo di reddito l’articolo 13 del DPR n. 917 del 1986 prevede una specifica detrazione. Fino a 4.800 € di reddito la detrazione è di 1.104 € e di conseguenza l’IRPEF dovuta sarà pari a zero.

Se, però, il soggetto deve dichiarare anche altri redditi o vuole recuperare le ritenute d’acconto subite, la via della dichiarazione dei redditi diventa obbligata.

La ritenuta d’acconto

La nuova riforma del lavoro occasionale non ha accantonato la classica ricevuta con ritenuta d’acconto del lavoratore autonomo occasionale. Infatti, quando viene svolta una prestazione occasionale verso un titolare di partita IVA (ditta individuale, società, professionista), al lavoratore occasionale deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20%.

Il fatto di non incassare il 100% del compenso, ma soltanto l’80%, data la ritenuta d’acconto subita, è come se il committente che ha incaricato il lavoratore occasionale pagasse le imposte al posto del lavoratore. Per non perdere le diverse ritenute subite è conveniente effettuare la dichiarazione dei redditi anche sotto i 4.800 €. Presentando tale dichiarazione, la ritenuta diventa un credito che può essere utilizzato in compensazione per il versamento di altre imposte o si può anche richiedere  il rimborso.

Quando si supera la soglia o quando si è percettori di altri redditi, i compensi derivanti da prestazioni occasionali DEVONO essere inseriti in dichiarazione dei redditi e concorreranno alla determinazione dell’IRPEF.

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La certificazione unica

I sostituti di imposta (i nostri committenti titolari di partita IVA)  per cui si sono effettuate delle prestazioni occasionali devono rilasciare ai lavoratori la certificazione unica dei compensi ricevuti (c.d CU). In questo documento, si pongono in evidenza quali sono i redditi percepiti e se sono state subite le ritenute d’acconto.

La certificazione deve essere rilasciata di solito entro il 31 Marzo dell’ anno successivo (la data può subire variazioni ogni anno) a quello durante il quale è stata svolta la prestazione. Una volta ottenuta la CU, il lavoratore occasionale potrà controllare la propria situazione e valutare se fare la dichiarazione dei redditi o meno.

La dichiarazione dei redditi

Una volta visto se dover fare o meno la dichiarazione dei redditi, il modello Redditi (ex modello UNICO) deve essere compilato nel seguente modo.

RIGO RL 15

Nella prima colonna devono essere inseriti i compensi derivanti dall’attività di lavoro autonomo non abituale.

Nella colonna due possono essere riportate lespese sostenute per l’esercizio dell’attività, fino a concorrenza dei compensi percepiti.

RIGO RL 20

Deve essere riportato il totale delle ritenute d’acconto subite, che andrà a confluire nel quadro RN del Modello Redditi Persone Fisiche.

È bene sottolineare che l’importo delle ritenute da inserire in questo rigo è quello che deriva dalla Certificazione Unica che il sostituto d’imposta è obbligato ad inviare all’Agenzia delle Entrate e a rilasciarvi in copia entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui avete percepito il compenso per la prestazione di lavoro autonomo occasionale svolta.

Come recuperare le ritenute d’acconto

Capita molte volte che le ritenute d’acconto vadano perdute dai lavoratori occasionali. Potrebbe risultare infatti che il lavoratore abbia subito delle ritenute maggiori rispetto all’IRPEF dovuta.

Quindi, è bene fare la dichiarazione dei redditi ogni qual volta si percepisca un reddito anche derivante da una sola prestazione occasionale di importo molto basso. Nei casi in cui la ritenuta sarà maggiore del dovuto questa sarà riportabile negli esercizi successivi o potrà essere utilizzata a compensazione oppure potrà essere richiesto il rimborso sul proprio conto corrente.

La contribuzione del lavoro occasionale

Per i soggetti che effettuano prestazioni occasionali di lavoro autonomo, l’obbligo contributivo scatta al superamento dei €. 5.000 (lordi) di reddito percepito tramite questa attività.

Sono questi i famosi € 5.000 di cui si parla tanto sul web che non denotano (come erroneamente molti credono) il limite da non superare altrimenti bisogna aprire la partita IVA ma semplicemente viene fissato un paletto oltre il quale scatta l’obbligo per il lavoratore occasionale di iscriversi all’INPS.

Per i lavoratori autonomi occasionali i primi 5.000 € annui costituiscono quindi una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.

Anche se raro infatti è possibile che un lavoratore effettui una o più prestazioni occasionali che lo portino ad avere un ricavo superiore a € 5.000 durante l’anno.

Ricordiamo che per essere definita tale, una prestazione di tipo occasionale deve avere dei requisiti:

Se quindi il rapporto tra committente e lavoratore occasionale diventa continuativo questo tipo di rapporto ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in un rapporto di lavoro dipendente oppure una collaborazione che obbligherà il lavoratore ad aprire la sua partita IVA.

Il calcolo dei contributi previdenziali sulle prestazioni occasionali

Come abbiamo detto poc’anzi, se durante l’anno vengono superati i 5.000 € i compensi per prestazioni occasionali, il lavoratore occasionale dovrà versare dei contributi.

Superata questa soglia infatti, l’INPS prevede l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata. I contributi da versare saranno dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 € e non sul totale delle prestazioni occasionali.

Nello specifico, dovrà essere il lavoratore occasionale a comunicare al proprio committente che con la prestazione in essere supererà il limite. A questo punto il committente dovrà provvedere ad iscrivere il lavoratore alla gestione separata INPS e procedere al versamento dei contributi. I contributi da versare saranno 1/3 a carico del lavoratore (trattenuti direttamente nella ricevuta) e 2/3 a carico del committente.

Esempio di prestazione occasionale con ritenuta INPS

Vediamo adesso un esempio di prestazione occasionale con ritenuta previdenziale. Ricordiamo che questo tipo di ritenuta si va aggiungere alla ritenuta d’acconto classica che invece viene applicata per trattenere le imposte al lavoratore.

Inoltre la ritenuta previdenziale è da applicarsi solo sulla parte eccedente i 5.000 € di ricavi annuali del lavoratore.

Dopo aver fatto queste doverose premesse vediamo come dovrà essere costruita la ricevuta di un soggetto che ha ricevuto un compenso di € 3.000 per una prestazione occasionale. Durante l’anno lo stesso soggetto ha ricevuto però compensi per prestazioni occasionali per altri 3.000 € ne consegue che è andato oltre per 1.000 €. Nella ricevuta quindi oltre alla ritenuta d’acconto classica sul totale della prestazione dovrà effettuarsi su € 1.000 un ritenuta previdenziale pari ad 1/3 dei contributi totali da versare.

compenso prestazione € 3.000

ritenuta d’acconto (20%) – € 600

ritenuta INPS (1/3 del 33%) – € 110

(la ritenuta inps come abbiamo detto prima viene applicata solo su 1.000 €)

netto a pagare € 2.290

Come si versano i contributi

Superata la soglia, i contributi, secondo prescrizione dell’INPS, saranno versati da parte dei committenti con le modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi entro il 16 del mese successivo a quello della prestazione tramite  modello F24.

Come abbiamo detto sopra, la contribuzione sarà 2/3 a carico dell’impresa ed 1/3 a carico del lavoratore occasionale. La parte a carico del lavoratore occasionale sarà versata sempre dall’impresa, che attuerà un ulteriore ritenuta oltre a quella del 20% a titolo d’acconto per l’imposta.

Inoltre, secondo l’INPS, la base imponibile su cui applicare il prelievo è costituita dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.

Ne consegue che qualora sia presente anche la quota previdenziale, la base imponibile fiscale su cui applicare la ritenuta di acconto e quella previdenziale sarebbero diverse:

Concludendo, spesso e volentieri ci si dimentica quanti compensi si sono percepiti con prestazione occasionale e quindi non si comunica al committente l’obbligatorietà di iscrizione alla gestione separata e la conseguenti iscrizione dei contributi. In questo caso per regolarizzare la propria posizione il lavoratore dovrà compilare l’apposito quadro RR del modello dove dovrà denunciare i propri contributi da versare e successivamente provvedere in autonomia a versare i contributi totali.

In una situazione del genere, quando si prevede di incassare più di 5000 € annui, piuttosto che farsi iscrivere all’INPS dall’impresa committente (che malvolentieri accetta dato che l’occasionalità diventa difficile da dimostrare) appare opportuno e conseguenziale l’apertura della partita IVA in regime forfettario. Con la partita IVA, grazie a questo regime agevolato, si emetterebbero fatture non sottoposte più alla ritenuta del 20% e/o alla ritenuta previdenziale INPS e finalmente si incasserebbe il 100% dell’importo.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 07/04/2021
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    20 commenti
  1. Angela ha detto:

    Salve. Mi trovo a dover registrare una ricevuta per provvigioni. Il lavoratore è dipendente presso un’altra società, ha detto di essere iscritto alla gestione separata inps e ci ha emesso una ricevuta per provvigioni di € 5.300 – (rit.23% di 50%)=609,50 – inps (24%di 300)/1/3=24,00. Noi verseremo per intero la quota Inps cioè 72 euro, ma come si registra la ricevuta per quanto riguarda la quota inps? anche per farla comparire nella CU. Bisogna fare qualche comunicazione all’Inps? Grazie

  2. Angela ha detto:

    Salve. Mi trovo a dover registrare una ricevuta per provvigioni. Il lavoratore è dipendente presso un’altra società e ci ha emesso una ricevuta per provvigioni di € 5.300 – (rit.23% di 50%)=609,50 – inps (24%di 300)/1/3=24,00. Noi verseremo per intero la quota Inps cioè 72 euro, ma come si registra la ricevuta per quanto riguarda la quota inps? anche per farla comparire nella CU. Bisogna fare qualche comunicazione all’Inps? Grazie