In uno dei nostri contenuti precedenti abbiamo visto come sia possibile svolgere allo stesso momento con la stessa partita IVA individuale un’attività imprenditoriale insieme ad una attività di lavoro autonomo. In particolare abbiamo in precedenza abbiamo affrontato il caso del regime forfettario.
La situazione prospettata nel precedente contenuto non è rara, e capita molto spesso che lo stesso contribuente con la stessa partita IVA svolga diverse attività. Il quesito che spesso ci viene posto è se il contribuente che svolge due attività diverse, una di tipo commerciale ed una da lavoratore autonomo per esempio debba versare o meno doppi contributi e se sì a quale ente previdenziale.
Vediamo di approfondire la questione e presentare le diverse casistiche che si prospettano.
Per la situazione del contribuente che svolge più attività, la regola generale è quella che si debba contribuire alla gestione di riferimento per l’attività svolta in prevalenza. La problematica che si è posta nel tempo però, è stata soprattutto nell’interpretazione della norma in materia. In linea generale infatti, il contribuente che svolge più attività ha l’obbligo di contribuire solo alla gestione per l’attività prevalentemente svolta tuttavia, questo vale per le attività con lo stesso tipo di reddito ovvero. Nel caso di reddito di impresa all’INPS gestione commercianti/artigiani o reddito da lavoro autonomo (professionale) all’INPS gestione separata. Qualora infatti, un lavoratore autonomo svolge anche un’attività d’impresa, la quale è assoggettabile ad altre tipologie di forme previdenziali (la gestione artigiani e commercianti) deve essere iscritto e contribuire ad entrambe per la quota di reddito prodotta per ciascun tipo di attività.
Nel tempo, l’INPS ed alcune sentenze della cassazione hanno ribadito che le attività di tipo autonomo per le quali non è necessaria una doppia contribuzione poiché devono assoggettate alla gestione prevalente sono solo le attività di tipo imprenditoriale (artigiane o commerciali). Nei casi in cui invece l’attività, secondaria sia di tipo libero professionale ovvero quella propria del lavoro autonomo, al contribuente non si potrà applicare il criterio della prevalenza e di conseguenza dovrà iscriversi e contribuire anche alla gestione separata dell’INPS.
In poche parole, chi è sia libero professionista (freelance) che imprenditore (artigiano/commerciante) deve pagare i contributi ad entrambe le gestioni.
La regola generale per la quale ci si dive iscrivere presso la gestione che fa riferimento all’attività prevalente tutta via rimane ma fa riferimento solo a coloro che sono iscritti alla gestione INPS degli artigiani o dei commercianti, significa che si può iscrivere alla gestione commercianti anche chi svolge attività di tipo artigianale o viceversa.
Per cercare di spiegare la situazione, facciamo subito un esempio e poniamo il caso di un contribuente, titolare di partita iva svolge due attività. Una di tipo professionale, il consulente marketing ed una secondaria aprendo un e-commerce. In questo caso, l’attività di e-commerce come sappiamo è un’attività di tipo commerciale a tutti gli effetti e quindi iscrivibile alla gestione INPS commercianti. Qual è allora la situazione previdenziale alla quale dovrà far fronte il contribuente?
Il nostro consulente marketing – e-commerce, dovrà contribuire per il reddito prodotto dalle sue consulenze alla gestione separata dell’INPS mentre, per il reddito prodotto con il proprio e-commerce alla gestione commercianti dell’INPS che come sappiamo presuppone una quantità di contributi minimi fissi da versare durante l’anno.
Nel paragrafo precedente abbiamo fatto l’esempio di un professionista, come il consulente marketing, sprovvisto di cassa. Potrebbe capitare però, che a voler diventare e-commerce sia anche un professionista che ha un ordine professionale il quale ha intenzione di avviare una propria attività di tipo imprenditoriale.
Prima di valutare quale sia il conseguente aspetto previdenziale è necessario dire che potrebbe capitare che alcuni ordini professionali non permettono ad i loro iscritti di svolgere attività imprenditoriali. In questo senso, consigliamo di consultare il regolamento del proprio ordine prima di intraprendere qualsiasi tipo di attività.
Dal punto di vista previdenziale poi, come vale per i professionisti sprovvisti di cassa, si dovrebbe contribuire per il lato libero professionale alla cassa di previdenza prevista, mentre per il lato imprenditoriale alla gestione di riferimento dell’INPS (commercianti/artigiani). Potrebbe capitare anche, che alcune casse professionali, come INARCASSA, non permettano ai loro iscritti di iscriversi ad un’altra forma di previdenza obbligatoria.
In questo caso, quindi, come già accade per architetti ed ingegneri già dipendenti, che per la loro attività professionale dovranno iscriversi e versare i propri contributi alla gestione separata INPS mentre per la loro attività imprenditoriale dovranno iscriversi alla gestione artigiani e commercianti INPS.
Nel caso specifico degli ingegneri ed architetti, nonostante la non iscrizione ad INARCASSA per la loro attività professionale svolta in contemporaneità ad un’attività imprenditoriale, questi dovranno inserire in fattura e versare il contributo integrativo in via solidaristica.
se è obbligatoria la doppia contribuzione (esempio gestone separata e inps commercianti) in caso di svolgimento di 2 attivita appunto di lavoro autonomo e commerciale si è costretti quindi ad adottare la contabilita separata?
Buongiorno Manuela,
si, nel caso in cui svolgessi un’attività commerciale e un’attività professionale dovrai mantenere una contabilità separata.
Ciao, nel caso in cui un biologo libero professionista, iscritto obbligatoriamente alla cassa ENPAB, decidesse di aprire un e-commerce, sarebbe obbligato a versare i contributi anche alla cassa inps commercianti? O potrebbe continuare a versarli solo all’enpab?
Grazie
Buonasera Fabio,
per prima cosa dovrai valutare se ENPAB permette una doppia contribuzione o meno o ti permetta comunque di mantenere la tua attività professionale affiancata a quella commerciale.