Per chi ha appena aperto una partita iva in regime forfettario e in passato è stato anche lavoratore dipendente è necessario prestare molta attenzione ad una delle cause d’esclusione dal regime introdotta qualche anno fa e tutto ora in vigore.

Parliamo della fatturazione prevalente nei confronti di uno o più ex datori di lavoro avuti negli ultimi due anni.

Tale causa di esclusione è stata introdotta per cercare di evitare il fenomeno delle false partite IVA, situazione che è lontana dall’essere comunque risolta e che va a discapito del piccolo professionista a prescindere dall’adesione o meno al regime forfettario o meno.

Non volendo comunque scadere in critiche, limitiamoci a esplicitare la norma e capire quali sono le casistiche in cui chi ha una partita iva forfettaria potrebbe trovarsi nella situazione di dover abbandonare il regime agevolato nel caso di fatturazione nei confronti del proprio o ex datore di lavoro.

COSA ACCADE SE FATTURO AL MIO EX DATORE DI LAVORO

Partiamo col dire che se si aderisce al regime forfettario è possibile emettere fattura nei confronti del proprio ex datore di lavoro.

La casistica in cui si è costretti a dover abbandonare il regime (sempre a partire dall’anno successivo in cui si verifica la causa d’esclusione) è la fatturazione prevalente nei confronti di uno o più ex datori di lavoro che si sono avuti negli ultimi due anni.

Nel caso in cui questa fatturazione è prevalente quindi più del 50% l’anno successivo non si potrà continuare ad utilizzare il regime. Vanno quindi attenzionati tutti gli ex datori di lavoro avuti negli ultimi due anni e se si dovesse fatturare loro più del 50% dei ricavi totali fatturati, si perderà il regime forfettario.

Lo stesso limite vale anche nel caso di fatturazione prevalente a enti riconducibili. Per ente riconducibile intendiamo una società controllata dall’ex datore di lavoro oppure, ad esempio, l’impresa della moglie o dei figli.

Facciamo un esempio per essere più chiari: Un consulente e nel 2021 hai aperto una partita iva in regime forfettario.

Nel corso dell’anno l’incasso totale è stato di 10.000 euro.

CASO 1:

Se 7 mila euro del fatturato totale sono derivati da compensi ricevuti dall’azienda per la quale lavorava nel 2019 o nel 2020 e i restanti 3.000 euro da altri clienti, nel 2022 non potrà continuare a mantenere il regime forfettario dato che ha superato la soglia del 50%.

CASO 2:

Se 4.500 euro del fatturato totale sono derivati da compensi ricevuti dall’azienda per la quale lavorava nei due anni precedenti e i restanti 5.500 euro da nuovi clienti, nel 2022 potrà continuare ad operare in regime forfettario dato che è sotto la soglia del 50%.

Come scritto sopra, la finalità della norma è chiara. La volontà del legislatore è quella di ridurre il fenomeno delle finte partite iva, evitando che tante imprese trasformino i rapporti di lavoro dipendente in apparenti rapporti di lavoro autonomo e godere quindi di un alleggerimento fiscale e previdenziale non indifferente, facendo diventare molti dipendenti finti freelance esterni alle aziende.

QUANDO NON OPERA LA CAUSA D’ESCLUSIONE

Ricordiamo che la causa d’esclusione non opera nei confronti dei praticanti di studi professionali che, dopo l’iscrizione ad ordini, potranno fatturare anche in via prevalente nei confronti del soggetto presso il quale è stato svolto il periodo di tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione.

 
 
 
 

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