Il regime OSS (One stop shop) è un regime opzionale per tutti coloro i quali vendono beni e servizi verso l’estero, nello specifico verso consumatori privati stabiliti in uno o più paesi europei.
Sebbene a livello teorico oggi tale regime è molto conosciuto, numerosi sono ancora i dubbi circa la gestione di numerose registrazioni contabili, l’impatto del regime OSS sulla mole di crediti che spesso un contribuente accumula nel corso del tempo e come gestire il credito iva a rimborso.
Tra aggiornamenti delle varie software house, che ancora oggi stentano a raggiungere la maturità, e tante incertezze e dubbi pratici, cercheremo adesso di fare chiarezza.
Sommario
La normativa OSS in breve
A cosa serve il regime OSS?
Quando non serve il regime OSS e quando è obbligatorio
Calcolo della soglia
Quando aderire al regime OSS in via facoltativa
Chi può usare il regime OSS?
Regime forfettario e OSS, conviene?
Dichiarazione iva OSS: nessuna interferenza con la dichiarazione IVA nazionale?
Come si paga l'IVA OSS all'Agenzia dell'Entrate?
Operazioni facilitate da interfaccia elettronica
Il regime OSS non impatta sulle liquidazioni IVA nazionali
Regime OSS: agevolazioni contabili quasi sempre
Regime OSS la conservazione della documentazione
Regime OSS emissione di fattura su base volontaria
Regime OSS e rimborso IVA. Le due normative creano confusione?
Regime OSS e fatturazione elettronica
Cos’è quindi il Regime OSS? Perché dobbiamo conoscerlo? Sicuramente dobbiamo porci questo quesito se siamo titolari di un e-commerce che effettua regolarmente vendite vs clienti consumer UE (intesi quindi come soggetti privati che non possiedono una partita iva e sono stabili in un qualsiasi stato membro in Europa). Oggi chi vende con un marketplace noto come Amazon o con un sito proprio non può non conoscerlo dato che spesso la sua non applicazione potrebbe portare a sanzioni e problemi (anche in vari paesi UE) e la sua mancata applicazione a perdere spesso tanti soldi.
Anche se si vendono beni tramite un marketplace (ad esempio Amazon) si può o si deve – in alcuni casi – applicare obbligatoriamente tale regime. Molti ritenevano in passato di doversi preoccupare di OSS e problematiche affini solo quando le vendite venivano effettuate per il tramite di un sito web di proprietà o quando si curava in house logistica e spedizioni. Niente di più sbagliato! Oggi chi vende tramite e-commerce non può non conoscere il regime OSS e le numerose implicazioni e agevolazioni che ne derivano.
Sostanzialmente il tema potrebbe non interessare invece quelle imprese che vendono all’estero esclusivamente a soggetti business (intesi come professionisti e imprese stabilite in paese UE dotati quindi di regolare partita iva) o quelle imprese che vendono beni e/o servizi esclusivamente a clienti italiani business e consumer. In tutti i casi di vendita a distanza anche occasionale verso privati consumatori UE, le imprese interessate si devono preoccupare di monitorare tali vendite e comprendere per tempo eventuali obblighi di legge che possono stravolgere il loro agire imprenditoriale quotidiano. Vedremo meglio in seguito le soglie che fanno scattare determinati obblighi e le diverse possibilità di comportamento per le imprese italiane che possono essere seguite.
Ricordiamo infine come doverosa premessa che tale regime opzionale si applica sia nel caso di vendita di beni che di servizi e si applica anche nel caso l’impresa italiana che vende a distanza aderisca, sul fronte delle imposte dirette, al regime forfettario (di cui alla Legge 190/2014 e successive modifiche).
Il D.Lgs 83 del 2021 ha dato attuazione in Italia alle direttive europee 2017/2455 e 2019/1995. L’unione europea sostanzialmente ha voluto semplificare la gestione delle cosiddette operazioni transfrontaliere ai piccoli operatori soprattutto dell’e-commerce e al contempo tentare di ridurre le frodi iva internazionali.
L’entrata in vigore ufficiale del regime OSS in Italia, dopo diversi slittamenti, è avvenuta in data 1° luglio 2021.
Di fronte al desiderio di semplificare procedure quotidiane, burocrazia e ridurre al massimo per le imprese gli obblighi di identificarsi all’estero (aprendo partite iva in tanti paesi europei al raggiungimento di determinate soglie di ricavi) possiamo oggi dire che di strada da fare ce n’è ancora tanta.
Il regime OSS semplifica la vita alle imprese che vendono a distanza in uno o più paesi europei tendenzialmente in maniera imponente verso clientela privata, soggetti dotati di solo codice fiscale per intenderci. Aderendo infatti a tale regime non è più necessario per le imprese aprire diverse partite iva nei vari paesi UE dove risiedono i propri clienti abituali (ci riferiamo sempre a clienti “privati consumatori”). In parole semplici invece di identificarsi ai fini iva in tutti gli stati membri UE dove si vende a clientela privata, con il regime OSS ci si interfaccia soltanto con l’agenzia delle entrate del paese in cui si ha la sede principale della propria attività e tutti gli adempimenti iva si svolgono in patria. Per un e-commerce italiano ad esempio (ditta o società con sede legale in Italia, dotata della sola partita iva italiana e iscritta regolarmente in una camera di commercio italiana) non è più necessario dotarsi, oltre alla partita iva italiana, anche di tante partite iva UE parallele (aperte e gestite da commercialisti locali in tutti gli stati membri dove si è soliti vendere); sostanzialmente si procede nel vendere in tutta Europa utilizzando la sola partita iva italiana e regolando i vari debiti IVA verso i diversi paesi UE solo con Agenzia delle Entrate italiana mediante lo sportello unico dell’OSS. In sintesi, Agenzia delle Entrate diventa a tutti gli effetti un intermediario: l’impresa italiana versa l’iva che spetta ai vari paesi europei all’Agenzia delle entrate italiana e poi questa girerà il dovuto alle sue omologhe estere. Non è più necessario quindi: aprire diverse partite iva all’estero, avere un commercialista o una società di consulenza straniera per la gestione iva delle stesse in ogni paese membro, presentare dichiarazioni iva in tutti i paesi Europei, versare l’iva in ogni stato dove ci si è dovuti identificare. Sostanzialmente il regime OSS semplifica e di molto la burocrazia, gli adempimenti iva in più paesi e riduce i costi in quanto non è più necessario conferire incarichi a commercialisti abilitati in ogni paese membro. Ovviamente vedremo che non sempre il regime OSS può sostituirsi al 100% alle rappresentanze fiscali o alle identificazioni (ovvero al detenere partite iva parallele in altri stati).
Il regime OSS non serve se si vendono beni e servizi vs soggetti business stabiliti all’estero poiché quest’ultimi essendo dotati di partita iva iscritta al VIES, non sono soggetti consumer ma soggetti professionali; le vendite in questo caso vengono considerate “B2B” o “BtoB” (business to business), ovvero operazioni tra soggetti business e non privati e in questi casi l’OSS non serve. Un’impresa italiana che vende quindi un bene o un servizio verso un soggetto business europeo in fattura non applicherà l’iva, ma l’operazione sarà soggetta al consueto “reverse charge”.
Il regime OSS non serve inoltre se non si supera la soglia annua di 10.000 euro di vendite B2C verso privati UE. Basterà quindi prestare molta attenzione alla mole di vendite annuali a distanza nelle cui operazioni i clienti sono esclusivamente soggetti privati europei (le operazioni di vendita in questi casi sono definite “B2C” o “BtoC” ovvero “business to consumer”). Facciamo un esempio: se un e-commerce italiano nel 2023 ha effettuato vendite a distanza verso clienti spagnoli per 5.000 euro, verso clienti francesi per 4.000 e verso clienti tedeschi per 500 euro (totale 9.500 euro) non avendo ancora raggiunto la soglia complessiva unica di 10.000 euro può fruire di un’agevolazione non di poco conto, ovvero fatturerà tali vendite applicando l’iva italiana anche a quei clienti privati consumatori che sono stabiliti in un paese UE qualsiasi. Se l’e-commerce italiano ha aderito al regime forfettario, ovviamente tali vendite saranno tutte senza applicazione dell’iva italiana al pari di qualsiasi vendita effettuata verso clienti privati italiani.
Nella soglia dei dieci mila annui non vanno conteggiate eventuali vendite verso soggetti business UE, ma contano solo le operazioni verso i consumer che risiedono nei vari paesi europei. La soglia ovviamente va conteggiata per i soli imponibili.
Quando si supera la soglia dei 10 mila euro di vendite verso i consumer UE in corso d’anno ecco che scattano le complicazioni; la relazione illustrativa al D.Lgs 83/2001 ha chiarito che per tutte le operazioni precedenti che non fanno superare la soglia non ci si deve porre alcun problema, ovvero queste rimangono tutte operazioni assimilate a quelle nazionali con applicazione di iva italiana o senza applicazione di iva se chi vende è in regime forfettario.
A partire però dall’operazione che fa scattare e superare la soglia, la normativa attualmente in vigore obbliga le imprese a seguire due strade alternative:
Per chiudere, repetita iuvant, ricordiamo che il Regime OSS non serve e non si applicherà per le vendite vs privati italiani e per le vendite vs soggetti business italiani ed europei. In questi casi rimangono in vigore tutte le regole che conosciamo.
La soglia va calcolata ogni anno e fa riferimento al volume di affari realizzato nell’anno precedente per le sole operazioni a distanza verso privati consumatori stabiliti nei vari paesi UE.
Ribadiamo che la soglia va considerata per i soli imponibili e mai va aggiunta eventuale iva. Si considerano inoltre sia le operazioni di vendita a distanza di beni ma anche di erogazione di servizi TTE (telecomunicazione, tele radiodiffusione, e servizi elettronici) effettuate in tutta Europa l’anno prima.
Al di sotto della soglia annuale dei 10 mila euro di vendite B2C, come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, non è necessario né aprire partita iva nei paesi UE di destino né aderire al regime OSS. Ci si comporta sostanzialmente come se si vendessero beni e servizi a clientela italiana.
Volendo però si può optare fin da subito per l’adesione al regime OSS, senza così poi doversi preoccupare del momento preciso in cui si supererà la soglia. Si può aderire al regime OSS anche se si è ancora sotto la soglia, ad esempio ad inizio anno, o in fase di apertura della partita iva in Italia. Ricordiamo che nel momento in cui si dovesse superare la soglia, già per l’operazione che fa scattare il superamento della stessa, sarebbe necessario fatturare la vendita con la partita iva estera o con il regime OSS. Affrontare la questione prima del superamento della soglia e per tempo, risolverebbe quindi il problema di dover poi stoppare le vendite vs i consumer europei se non si fosse pronti.
Possono usare il regime OSS le imprese che vendono beni e servizi a clientela consumer stabilita in tutta Europa:
– a prescindere dal regime fiscale italiano adottato (regime forfettario, contabilità semplificata, ordinaria)
– a prescindere che siano impresa individuale o società (il regime OSS lo può applicare sia la SRL o la SAS che fatturano milioni di euro sia la piccola impresa individuale che fattura poco in regime forfettario)
Il regime forfettario e il regime OSS sono compatibili come chiarito dalla Risoluzione 75/E dell’Agenzia delle Entrate. Quindi al superamento della soglia dei 10 mila euro annui (sopra spiegata in dettaglio) anche chi è in regime forfettario ha due scelte per continuare a vendere vs consumer UE:
Prima del superamento della soglia chi è in Regime Forfettario venderà beni e servizi non applicando mai l’iva.
Una volta superata la soglia dei 10 mila euro, nei rapporti B2B continuerà a non applicarla mentre nei rapporti B2C continuerà a non applicare l’iva solo se il cliente consumer è italiano.
Oltre la soglia dei 10 mila euro, nel caso di vendita B2C con il consumer stabilito in un paese UE inizierà ad applicare l’iva del paese di destino o aderendo al regime OSS o ricorrendo alla strada dell’identificazione o del rappresentante fiscale.
Nel caso del Regime Forfettario quindi le semplificazioni burocratiche sono enormi aderendo contemporaneamente al regime OSS ma sicuramente la convenienza fiscale di chi aderisce al forfettario inizia sempre più a ridursi. Questi, infatti, non potrà detrarre alcuna iva sugli acquisti mentre sulle vendite l’iva nei vari paesi UE rappresenterà sempre un debito.
Tralasciando il regime forfettario visto nel paragrafo precedente passiamo ad analizzare il comportamento di chi si trova in contabilità semplificata o ordinaria e ha aderito al regime OSS.
Le vendite di tali imprese verso soggetti consumer italiani e verso soggetti business italiani ed europei (tutto ciò che non è OSS in pratica) come abbiamo evidenziato più volte in questo contenuto continueranno a seguire le consuete regole dettate dalla normativa Iva nazionale (DPR 633/1972), ovvero confluiranno come sempre nelle Lipe trimestali, in Dichiarazione iva annuale, negli appositi registri iva e la medesima imposta a saldo verrà versata con modello F24 seguendo le consuete regole e i soliti codici tributo con le periodicità mensili o trimestrali.
Al contrario, le vendite che saranno in regime OSS verranno gestite fuori dal perimetro del DPR 633/1972, quindi saranno fuori dalle Lipe, fuori dalla Dichiarazione iva nazionale, fuori dal pagamento mediante F24 poiché sia la dichiarazione iva OSS sia i versamenti OSS saranno effettuati mediante lo sportello OSS di Agenzia delle entrate.
In altre parole, il debito iva nazionale che scaturisce mensilmente o trimestralmente mediante le Lipe e la Dichiarazione iva nazionale non sarà influenzato in alcun modo dalle vendite in regime OSS che rimarranno fuori dagli adempimenti e dai conteggi di periodo “iva a credito – iva a debito” come se si trattasse di due binari paralleli del tutto autonomi.
In fase di redazione della Dichiarazione iva OSS bisognerà fornire il codice iban del conto corrente aziendale dedicato per i pagamenti. Sarà Agenzia delle Entrate stessa a prelevare la somma pari a quella dichiarata nella dichiarazione iva OSS trimestralmente dal contribuente.
Attenzione per le società di capitali! Sarà necessario fornire un conto corrente intestato alla società e non quello personale dei soci o dell’amministratore. Il debito per iva OSS è un debito a tutti gli effetti della società.
La dichiarazione iva OSS deve riepilogare tutte le operazioni effettuate nel trimestre solare in tale regime e inoltre la dichiarazione va compilata anche in assenza di operazioni. La procedura va eseguita direttamente dall’impresa. Non è possibile delegare il commercialista di fiducia purtroppo. Ricordiamo le scadenze! Si deve presentare la dichiarazione IVA OSS entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. La dichiarazione iva OSS del primo trimestre scade il 30/04, quella del secondo trimestre scade il 31/07, quella del terzo trimestre scade il 31/10 e quella del quarto trimestre scade il 31/01 dell’anno successivo.
Nel caso di operazioni facilitate da interfaccia elettronica, chi deve provvedere al versamento dell’iva? Ci deve pensare il marketplace oppure il venditore? In merito alle cessioni facilitate da un’interfaccia elettronica, la Direttiva IVA prevede che l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione di vendita è considerata il fornitore verso il privato acquirente (fornitore presunto) e, di conseguenza, il debitore dell’IVA verso l’erario. In sostanza, l’operazione principale B2C, ai fini Iva, viene scissa in 2 operazioni: la prima è un’operazione B2B tra il soggetto passivo e l’interfaccia elettronica mentre la seconda è un’operazione B2C tra l’interfaccia elettronica e il consumatore finale.
Il regime OSS è un regime essenzialmente nato con lo scopo di semplificare.
In quanto estensione del precedente regime MOSS, già in vigore dal 2015, l’operatività anche lato software, sul fronte gestionale, non differirà molto da quella già adottata da tanti programmi di contabilità in commercio. Elenchiamo alcuni degli obblighi del regime OSS e di alcune peculiarità che non vanno sottovalutate sul fronte operativo e gestionale di tutti i giorni:
Come abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti, l’iva OSS non impatta sui conteggi iva di periodo sul fronte nazionale e nemmeno sulle liquidazioni mensili o trimestrali sintetizzate nelle LIPE, né tantomeno altera il saldo di periodo quando viene predisposto il modello F24 per il pagamento dell’iva vs l’erario nazionale.
Le agevolazioni riguardano però anche e soprattutto la gestione contabile.
Ai sensi, infatti, degli artt. 74-quinquies, comma 2, e 74-sexies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che si avvalgono del regime speciale OSS non UE e UE sono esonerati dagli obblighi documentali di cui al Titolo II dello stesso D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione, registrazione, compilazione dei registri iva, dichiarazione IVA annuale, ecc.).
Dato che il regime OSS viene quindi gestito al di fuori del perimetro della gestione iva italiana, molte software house hanno adottato comportamenti differenti sul fronte gestionale in base alle esigenze delle imprese loro clienti e in base alla struttura stessa del loro software frutto di una progettazione nata anni prima della nascita di questi nuovi regimi speciali.
Ad oggi, salvo alcuni casi che verranno analizzati nel proseguo della trattazione, non è necessario alimentare i registri iva ufficiali facendo confluire al loro interno le operazioni in regime OSS, né tantomeno ci sono impatti sulle Lipe, sulla dichiarazione iva e sul volume d’affari annuale.
A parere di numerosi professionisti – così come avviene per la gestione delle vendite effettuate con la nomina di rappresentante fiscale (RF) o semplice identificazione all’estero (ID) – anche per le operazioni OSS non ci sarebbe la necessità di far transitare tali operazioni, che sfuggono alla normativa italiana sull’iva, all’interno dei registri iva ufficiali.
Del resto, nel caso di operazioni di vendita avvenute e certificate mediante emissione di fattura o con corrispettivi da parte di RF e ID, tutti gli adempimenti ai fini iva vengono svolti da commercialisti e consulenti locali esterni e gli obblighi iva gestiti direttamente da loro in loco nei vari paesi membri, inclusi i versamenti delle varie imposte sul valore aggiunto nei singoli stati dell’unione europea.
Secondo la dottrina prevalente, dunque, dato che tali ricavi sono rilevanti in Italia soltanto ai fini delle imposte dirette (irpef, ires, irap) e non ai fini iva, è opportuno darne evidenza in conto economico con la creazione nel piano dei conti di voci specifiche tra i ricavi, ad esempio con la creazione del conto “Ricavi OSS” oppure “Ricavi c/corrispettivi OSS” e alimentando al contempo un conto di debito in stato patrimoniale del tipo “Erario c/iva a debito OSS”. Questa esigenza è dettata dal fatto che le registrazioni degli incassi circa le vendite effettuate verso consumatori privati UE in regime OSS vengono annotate prelevando i dati dai fogli mensili dei corrispettivi consegnati dalle imprese ed è quindi consigliato prestare la massima attenzione al fine di distinguere nei medesimi fogli mensili dei corrispettivi gli imponibili dai ricavi lordi comprensivi di iva OSS.
Sovente allo studio professionale vengono ormai girati gli importi complessivi delle vendite mensili (a prescindere dal regime adottato e in forma cumulativa) direttamente dai clienti mediante la consegna di report molto accurati e ben più complessi dei fogli corrispettivi del passato, con una distinzione netta per colonna in base alla tipologia di regime adottato (colonna corrispettivi per vendite con applicazione della normativa iva italiana, colonne dedicate alle vendite da RD e ID in ogni singola giurisdizione UE, vendite per singolo paese UE in regime OSS,ecc). Oggi, dunque, la compilazione dei fogli mensili dei corrispettivi a cura del cliente è diventata complessa e molto onerosa anche in termini di tempo, specie se questi vende su Amazon o marketplace simili, ha volumi di vendite medio-grandi, e non è supportato da tool specifici come, ad esempio, zonwizard che facilita le operazioni di trascrizione delle vendite suddividendole in colonne ordinate e in base alla tipologia di regime adottato.
Attenzione! Qualora il gestionale dello studio del commercialista o il software utilizzato dall’impresa alimentasse dei registri iva OSS al pari dei registri iva tradizionali, va verificato attentamente che tra tali registri iva “virtuali” non ci siano raccordi con le Lipe e con i saldi iva presenti nel quadro VL della Dichiarazione annuale in quanto andrebbero ad alterare i conteggi dell’iva nazionale che nulla hanno a che vedere con i conteggi paralleli finalizzati alla rilevazione del debito OSS vs ciascun stato europeo.
Attenzione! Quanto evidenziato finora, in tema di semplificazioni e agevolazioni sul fronte della mancata registrazione delle fatture XML in regime OSS e la mancata alimentazione dei registri iva ufficiali con gli importi OSS viene meno qualora il contribuente intenda aderire al regime OSS e contemporaneamente godere dei benefici dei cosiddetti esportatori abituali. Se l’impresa venditrice volesse richiedere il rimborso dell’iva nazionale applicando le disposizioni agevolate sul plafond iva e quelle sui rimborsi trimestrali sul fronte contabile il tutto si complica. In tali casi bisognerebbe rinunciare alla dispensa descritta in questo paragrafo e bisognerebbe gestire tutti gli adempimenti OSS seguendo la normativa iva nazionale (registrazione delle fatture OSS in formato XML + alimentazione dei registri iva con gli importi OSS + separazione dei ricavi OSS da fattura rispetto ai ricavi OSS da corrispettivi. Così facendo si farebbe confluire le operazioni OSS nel quadro VE della dichiarazione iva italiana al campo 30 , cella 3. Ne parleremo meglio nei prossimi paragrafi.
La documentazione relativa alle operazioni effettuate in adesione al regime OSS deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui o meno ad avvalersi del regime speciale. Il soggetto passivo mette a disposizione delle autorità fiscali detta documentazione su richiesta dell’Amministrazione. La documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo. Lo Stato membro darà informazioni su come farlo in concreto al momento della richiesta della documentazione.
È opportuno tenere presente che nel caso in cui la documentazione non venga messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è considerato un’inosservanza persistente delle norme relative al regime, comportante l’esclusione dal regime stesso.
Attenzione! Ad oggi nelle poche verifiche fiscali svolte in aziende che hanno aderito al regime OSS ci risulta che sono stati semplicemente richiesti accurati fogli mensili di corrispettivi suddivisi in colonne (una colonna per ogni paese in cui si determina un debito iva OSS) mentre per quanto riguarda l’analisi delle fatture elettroniche OSS spesso emesse in formato XML da Amazon, siano nate contestazioni sul fatto che Amazon emetta tali fatture in modalità errata dato che sarebbero presenti spesso fatture in valuta non espressa in euro e nel corpo del documento la presenza di aliquote iva di paesi UE invece della corretta non imponibilità. Non abbiamo al momento ulteriori novità sul proseguo di tali verifiche e sui riscontri degli organi verificatori.
Analizziamo in questo contenuto anche il tema delle fatture elettroniche emesse in regime OSS e fatte quindi transitare in formato XML direttamente nello SDI di Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda la gestione delle fatture elettroniche XML in regime OSS emesse sempre più di frequente da parte del marketplace in nome e per conto del venditore (spesso senza che questi ne sia consapevole) – dato che negli ultimi tempi si assiste alla presenza spesso di centinaia e centinaia di operazioni supportate da numerosissime fatture emesse ogni mese – molti studi di professionisti con clienti aderenti al regime OSS si sono lamentati anche in forma pubblica sollecitando uno stop a questo modo di agire parecchio “curioso” da parte di Amazon.
Ad oggi sono due le correnti di pensiero in materia di gestione e registrazione contabile delle fatture OSS che spesso il marketplace emette senza nemmeno che l’impresa venditrice ne sia al corrente.
Per la prima corrente di pensiero non ci si dovrebbe porre particolari problemi dato che il regime OSS è un regime che gode di numerose semplificazioni (quelle già menzionate prima) e le fatture emesse da Amazon in realtà dovrebbero essere considerate delle vere e proprie ricevute più che delle fatture, sebbene queste formalmente transitano da SDI come fattura. In questi documenti, infatti, sono presenti perfino le aliquote iva dei vari paesi UE per cui sarebbero in realtà delle ricevute vs privati con le sembianze di fattura. I professionisti che sposano questa tesi consigliano che nella redazione dei fogli corrispettivi gli importi di queste fatture vengano conteggiate e inserite all’interno delle medesime colonne per corrispettivi OSS trattandosi di fatto ai fini contabili al pari di ricavi per ricevute emesse vs privati.
Basterà che l’azienda venditrice, in base al tool utilizzato per la compilazione dei corrispettivi, proceda a “settare” correttamente le impostazioni di visualizzazione dei fogli mensili dei corrispettivi. Così facendo le fatture elettroniche OSS verranno annotate cumulativamente ogni mese al pari dei corrispettivi in conti di ricavo del tipo “Ricavi OSS” in Co.Ge. alimentando al contempo come contropartita il solito conto di debito “Erario c/iva a debito OSS”.
Si ricorda che le fatture elettroniche emesse in regime OSS non devono confluire comunque nei modelli Intrastat per cui appare superflua una registrazione singola, fattura per fattura, di tutte le fatture elettroniche OSS non dovendo gestire né questo adempimento, l’intrastat appunto, né tantomeno gli altri adempimenti iva (Lipe e modello F24 per il versamento dell’iva italiana).
Sul non dover predisporre alcun modello intrastat non sembra ci siano dubbi, del resto l’obbligo di presentazione del modello Intrastat non vige per le cessioni effettuate verso privati consumatori (tipicamente, le cessioni a distanza di beni in ambito e-commerce).
Ai fini della corretta redazione della dichiarazione OSS – gestita quasi sempre dall’impresa esternamente e in rarissimi casi dal commercialista di fiducia (che in questi remoti casi dovrebbe usare le credenziali personali dell’impresa venditrice commettendo un abuso) – appare più che sufficiente una corretta e ordinata compilazione del foglio corrispettivi mensile utilizzando uno dei tool presenti oggi in commercio, come il già citato zonwizard. L’azienda, del resto, procederà alla compilazione della dichiarazione iva OSS trimestrale rilevando i dati direttamente dal foglio corrispettivi mensile, comunicherà all’agenzia delle entrate il debito iva OSS cumulativo e poi attenderà che la stessa proceda ad addebitare quanto dovuto.
Il commercialista di fiducia dell’azienda venditrice su marketplace, non potrà fare altro che confrontare in contabilità il conto a debito “Erario c/iva a debito OSS” se trimestralmente viene stornato completamente con l’uscita di banca dal conto corrente aziendale ogni qual volta Agenzia delle Entrate addebiterà l’importo dichiarato dal cliente; in caso di difformità di valori, sarà necessario avvisare tempestivamente l’azienda nel procedere con la rettifica della dichiarazione iva OSS (presentando tali rettifiche nelle dichiarazioni OSS successive) in quanto l’errore potrebbe essere dovuto o ad una compilazione errata della dichiarazione iva OSS o ad una impostazione non corretta del foglio mensile dei corrispettivi generato, si spera, con l’ausilio di un tool adeguato.
Attenzione! Chi sposa la prima tesi inoltre sottolinea come Amazon stia facendo numerosi pasticci con l’emissione di queste “finte fatture” in luogo delle più corrette ricevute OSS. Il noto marketplace per tutto il 2022 ha emesso fatture OSS in nome e per conto dei venditori indicando nei documenti le aliquote iva dei vari paesi UE invece di seguire le istruzioni di Agenzia delle entrate e di Asso software. Aver inserito nel tracciato XML un’aliquota iva estera nel tag <Imposta>, campo che è deputato esclusivamente all’inserimento dell’Iva italiana sta comportando problemi non di poco conto alle imprese e agli studi professionali di numerosi commercialisti. Tale modalità di compilazione risulta piuttosto “rischiosa” per il contribuente per conto del quale la piattaforma emette la fattura in quanto, indicando che si tratta di Iva italiana, che non verrà mai versata in quanto tale, lo potrebbe esporre a un complesso contenzioso con l’agenzia delle Entrate, stante che queste fatture transitano regolarmente dallo Sdi e hanno piena rilevanza fiscale.
Per la seconda corrente di pensiero, le fatture emesse da Amazon sono invece a tutti gli effetti delle fatture XML transfrontaliere, transitate correttamente da SDI e quindi evidenziano in sostanza la volontà dell’imprese di emettere su base volontaria fatture nonostante il regime OSS non lo preveda. Per i professionisti e gli studi di commercialisti che sposano questa tesi, tali fatture sono emesse dal marketplace in nome e per conto del venditore (spesso inconsapevole) e sebbene queste siano tutte indirizzate a clienti privati UE e al loro interno siano evidenziate, in modalità palesemente errata, aliquote iva dei vari paesi UE con importi del tutto inusuali (iva al 19% , iva al 25%, ecc) bisognerà procedere alla registrazione delle fatture al pari di quelle italiane e queste fatte transitare nei registri iva ufficiali e in dichiarazione IVA annuale.
Un ulteriore punto non chiarito e su cui esistono, anche in questo caso, correnti di pensiero differenti riguarda – qualora l’azienda che aderisce al regime OSS emettesse su base volontaria fatture elettroniche XML – il tema se tali operazioni debbano o meno confluire oltre che in dichiarazione iva nel quadro VE al campo 30 (3) anche nelle LIPE trimestrali. Dato che nel caso in cui si emette fattura per operazioni OSS valgono le regole nazionali, tali operazioni per molti professionisti andrebbero comunque fatte confluire anche nelle LIPE.
Attenzione! A nostro parere, se si sposasse questa seconda corrente di pensiero:
Il volume d’affari presente in dichiarazione IVA di un soggetto che in un esercizio abbia esclusivamente effettuato vendite a distanza registrando esclusivamente corrispettivi OSS (non collegati quindi ad alcuna fattura emessa) sarebbe pari a zero! I corrispettivi OSS in tal senso non possono nemmeno essere inseriti in VE 30 (3) al fine di non impattare sul volume d’affari evidenziato in dichiarazione iva nella cella VE 50.
Dato che chi aderisce al regime OSS ha sicuramente debiti iva OSS in ogni paese UE (a volte anche di importi considerevoli) e non può far transitare l’iva nazionale a credito detratta nelle dichiarazioni OSS riducendone quindi il saldo finale, capita sovente che nel giro di pochi mesi le imprese venditrici accumulino enormi importi a credito dovuti alla naturale detrazione dell’iva italiana e che ne richiedano quindi il rimborso periodico per far fronte alle legittime esigenze di liquidità.
La problematica che era nata in tal senso risiedeva nel fatto che l’esonero dagli obblighi documentali per chi aderisce al regime OSS comportava l’impossibilità per le imprese di richiedere il rimborso iva applicando le disposizioni sul plafond iva e di quelle sui rimborsi trimestrali.
Occorre rammentare che i soggetti che aderiscono al regime OSS sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale Iva (articolo 74-quinquies, Dpr 633/1972); occorre presentare solo una dichiarazione trimestrale ai fini OSS con la quale si adempie a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. In definitiva: se si adotta il regime OSS vige l’esonero dalla fatturazione (resta sempre salva la facoltà di emettere fatture);
Per rendere agevole e non iniquo il percorso per la richiesta del rimborso iva da parte di chi aderisce al regime OSS, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta due volte in merito rispondendo a due interpelli.
La prima volta lo ha fatto con la risposta ad interpello n. 802 del 9 dicembre 2021 mentre la seconda volta si è espressa con la risposta ad interpello n. 493 del 5 ottobre 2022.
Attenzione! Sostanzialmente per ricevere un migliore trattamento sul fronte dei rimborsi iva le imprese che aderiscono al regime oss dovrebbero anche aderire alle regole nazionali IVA per fruire dello status di esportatore abituale e quindi fatturare le operazioni OSS.
Capita di frequente, in tal senso, che ex post le imprese che hanno aderito al regime OSS richiedano al proprio professionista di fiducia di voler fruire anche dello status di esportatore abituale retroattivamente dal primo gennaio creando problemi non di poco conto sia sul fronte contabile sia sul fronte operativo, specie se l’impresa non si è avvalsa delle fatturazione per certificare le operazioni OSS.
Come si può leggere dalle risposte ufficiali di Agenzia delle Entrate qualora chi aderisce al regime OSS ha intenzione di godere dei benefici per ottenere i rimborsi iva trimestrali e sfruttare i benefici riconosciuti agli esportatori abituali, questi contribuenti devono, in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste dal regime OSS, continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria emettendo quindi fatture elettroniche XML per le vendite OSS, presentando la dichiarazione IVA annuale al cui interno devono inserite anche le transazioni OSS nel Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini di poter fruire del plafond; in riferimento al modello TR, invece inserendo le operazioni OSS nei righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.
Attenzione! tutte le semplificazioni in materia documentale e di registrazione contabile previste dal regime OSS, ampiamente descritte nei paragrafi precedenti, vengono quindi meno se le imprese venditrici vogliono fruire delle agevolazioni degli esportatori abituali, ovvero quelle sul plafond iva e quelle sui rimborsi trimestrali. Affinché le vendite a distanza – gestite con il regime OSS – possano essere utilizzate per determinare i requisiti dell’esportatore abituale (ed il calcolo del plafond) e dei rimborsi trimestrali, le stesse dovranno essere fatturate e annotate nei registri Iva al pari di quello che è previsto per le operazioni iva NON OSS.
Ad oggi, l’opinione prevalente tra i professionisti è che le sole fatture di vendita OSS create in formato XML possano confluire in dichiarazione iva italiana, essere annotate in VE 30 (3) e non le operazioni certificate dai soli corrispettivi OSS che ne resterebbero comunque esclusi.
Attenzione! Le complicazioni contabili di fatturazione e di registrazione nascono solo per le imprese che hanno l’esigenza di godere dello status di esportatore abituale. L’amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello n. 493/2022 ha ulteriormente chiarito e ribadito infatti che nei casi in cui le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo dell’esportatore abituale (quindi non tenendone conto per l’adozione dello stesso) non è necessario documentare e registrare le stesse anche in base alle regole nazionali, ovvero non è necessario emettere fatture elettroniche, registrare le medesime nei registri iva, inserire gli importi in VE 30 (3).
Per chiudere l’argomento deve pertanto rilevarsi come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38bis dello stesso decreto, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale OSS) continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.
Attenzione! Qualora il software utilizzato dallo studio o dall’impresa non faccia inserire in automatico la somma degli imponibili delle fatture OSS in Dichiarazione iva italiana, nel campo VE 30 (3) andrà modificato a mano l’importo aggiungendo il totale degli imponibili delle fatture OSS se questi transitano dai registri ufficiali iva e sono stati oggetto di registrazione secondo la normativa iva nazionale. Molti software hanno iniziato a sviluppare solo negli ultimi mesi dei sezionali ad hoc per la registrazione delle operazioni OSS nei registri iva tradizionali sottoposti alle consuete regole IVA nazionali.
Adottando l’impostazione descritta in questo paragrafo, l’Agenzia delle Entrate sembra porsi in parziale contrasto con la ratio semplificativa impressa dal legislatore UE al regime OSS giustificandola con le solite e tanto decantate esigenze di controllo legate all’applicazione dei regimi agevolativi interni.
È utile ribadire che non esiste ad oggi né una norma né una circolare esplicativa che illustri come le operazioni OSS debbano transitare in dichiarazione iva annuale per poter beneficiare del rimborso iva “agevolato”; i comportamenti qui descritti sono desunti dalla lettura dei 2 interpelli sopra citati.
Le indicazioni iniziali di Asso Software in merito all’emissione di fatture elettroniche, su base volontaria, che contemplavano l’utilizzo del codice natura “N7” (iva assolta in altro stato membro) sono state superate sia da Agenzia delle Entrate che dalla stessa Asso Software in un secondo intervento.
In seguito ai 2 interpelli citati nel paragrafo precedente, oggi si tende sempre più a fatturare in formato elettronico XML le operazioni OSS e a complicare non poco la gestione contabile e quotidiana delle imprese, in primis quella della fatturazione.
Una FAQ pubblicata da Asso Software nel mese di marzo 2022 ha specificato che qualora l’impresa che ha aderito al regime OSS intenda conteggiare tali operazioni nel plafond IVA, dovrà indicare nella fattura il codice natura “N3.2” (“Non imponibili – Cessioni intracomunitarie”), facendo confluire gli imponibili delle vendite OSS nel rigo VE30, campo 3 della dichiarazione annuale, ossia tra le cessioni intracomunitarie che concorrono al plafond.
Amazon, invece, nei casi di fatturazione OSS in nome e per conto del venditore, sta procedendo all’ emissione di fatture XML inserendo al loro interno codici e aliquote iva dei paesi membri dell’unione europea “infischiandosene” di quanto ribadito in Italia.
In sintesi, per poter beneficiare dello status di esportatore abituale ovvero per fare richiesta di rimborso IVA trimestrale non è possibile, per i soggetti che hanno optato per il regime OSS, utilizzare la dispensa degli adempimenti IVA e le numerose agevolazioni sul fronte contabile. Infatti, sarà necessario documentare le operazioni mediante l’emissione di fatture elettroniche nonché indicare tali operazioni all’interno della Dichiarazione IVA ordinaria come ampiamente descritto nel paragrafo precedente.
Per concludere il tema fatturazione, rimane invece valida l’indicazione della Faq di Asso Software di utilizzare il codice Natura N7, nelle cessioni di beni o servizi in regime Oss qualora l’impresa, pur emettendo fattura, non intenda farla concorrere alla formazione del plafond o per il computo delle richieste di rimborso trimestrale Iva.
ATTENZIONE! Amazon per tutto il 2022 ha emesso fatture OSS in nome e per conto dei venditori indicando nei documenti le aliquote iva dei vari paesi UE invece di seguire le istruzioni di agenzia delle entrate e asso software. Aver inserito nel tracciato XML un’aliquota iva estera nel tag <Imposta>, campo che è deputato esclusivamente all’inserimento dell’Iva italiana sta comportando problemi non di poco conto alle imprese e agli studi professionali di numerosi commercialisti. Tale modalità di compilazione risulta piuttosto “rischiosa” per il contribuente per conto del quale la piattaforma emette la fattura in quanto, indicando che si tratta di Iva italiana, che non verrà mai versata in quanto tale, lo potrebbe esporre a un complesso contenzioso con l’agenzia delle Entrate, stante che queste fatture transitano regolarmente dallo Sdi e hanno piena rilevanza fiscale.
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