Negli ultimi tempi la lotta all’evasione si è munita di strumenti tecnologici che potrebbero rivoluzionare i metodi di pagamento e probabilmente mandare in pensione lo scontrino e la ricevuta fiscale. Inoltre, l’approvazione di strumenti come stampanti digitali, che hanno ottenuto l’autorizzazione ad inviare telematicamente gli scontrini fiscali, aumenteranno la tracciabilità delle transazioni commerciali e quindi l’ipotesi di un addio allo scontrino non è poi così lontana. Con questo articolo però non ci occuperemo di questo. Oggi ci concentreremo, facendo chiarezza, su chi sono i soggetti tenuti a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale e quando devono essere emessi questi documenti.
Per la Legge italiana tutti i soggetti che non sono obbligati all’emissione di fattura devono rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino tuttavia, essi sono obbligati all’emissione della fattura nel caso in cui il cliente la richieda preventivamente all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. (art.12 comma 1 Legge 413/91).
Ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 633/72 nei casi in cui si sia esonerati dall’obbligo di emettere la fattura, permane l’obbligo di documentare in altro modo l’operazione. Vale a dire mediante il rilascio di documenti semplificati, ossia lo scontrino o la ricevuta fiscale. In questi casi, sono posti a carico degli esercenti ulteriori adempimenti (ad esempio, utilizzo di appositi misuratori fiscali o di modelli cartacei a norma, tenuta di registri ad hoc, ecc.). Il titolare di un’attività può liberamente scegliere tra l’emissione dello scontrino e l’emissione della ricevuta, utilizzando l’uno o l’altro. Questo vale anche nello stesso anno fiscale senza alcun problema.
La ricevuta fiscale, in generale, si emette per prestazione di servizi a soggetti privati e sostituisce lo scontrino. Alcuni esempi di ricevuta fiscale sono quelli che riceviamo dalle lavanderie o dai parrucchieri. Ovviamente accade che la ricevuta fiscale, come lo scontrino, venga emessa anche a soggetti che posseggono partita IVA, in questo caso o agiscono da privati oppure se la ricevuta non sarà seguita da fattura l’IVA non potrà essere detratta.
Lo scontrino, come la ricevuta, è anonimo, nel senso che non sono riportati i dati della persona acquirente ma solo l’importo incassato. Tuttavia già da qualche tempo, con le nuove tecnologie, esistono anche i cosiddetti scontrini parlanti, ossia scontrini fiscali che contengono i dati relativi alla natura, quantità, qualità dell’operazione nonché l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente.
Dopo questa breve introduzione andiamo a vedere nel dettaglio come sono composti ricevuta fiscale e scontrino, quando si emettono ed a chi compete farlo.
La ricevuta fiscale è un documento rilasciato dal possessore di partita IVA al cliente, che documenta l’operazione di acquisto di un bene o l’erogazione di un servizio. La ricevuta deve essere emessa in duplice copia. Al cliente sarà consegnata la ricevuta originale, mentre il soggetto che la emette manterrà la copia, che consegnerà al proprio commercialista per gli adempimenti contabili.
Per essere valida, la ricevuta deve contenere alcuni elementi:
N.B. Se si tratta di prestazioni esenti da IVA, quelle dei medici per esempio, sulla ricevuta fiscale si dovrà apporre una marca da bollo da € 2. L’apposizione della marca è a carico del professionista. Egli, tuttavia, ha la facoltà di addebitare al cliente il costo della marca da bollo all’interno della ricevuta emessa.
Fanno utilizzo della ricevuta fiscale la maggior parte dei commercianti e degli artigiani che la utilizzano al posto dello scontrino fiscale, al fine di ridurre i costi legati alla gestione di un registratore di cassa fiscalizzato.
A partire dal 2020 è obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi e non sarà più possibile emettere delle ricevute fiscali o degli scontrini. Leggi il nostro articolo a riguardo per tutte le novità: come-inviare-i-corrispettivi-telematici/
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