Home  »  Mi metto in proprioPartita iva   »   Variazione dati partita IVA oltre i 30 giorni

Variazione dati partita IVA oltre i 30 giorni

IL QUESITO

Cari consulenti di Partita iva 24,

sono un professionista in gestione separata INPS che adotta il regime forfettario. Ad inizio anno, ho aperto la mia prima partita IVA, dopo alcuni mesi però mi sono spostato in un nuovo ufficio modificando di fatto la sede della mia attività. Il problema che mi si pone è che sono passati già alcuni mesi e non ho dato nel frattempo alcuna comunicazione in Agenzia delle Entrate con il modello AA9.

“Posso presentare adesso questo modello comunicando la variazione della mia sede nonostante siano passati diversi mesi e sono andato ben oltre i 30 giorni?”

Sommario

La risposta del consulente

consulenza-partita-iva
Consulenza GRATUITA e senza impegno
con un consulente esperto di Partitaiva24

La risposta del consulente

Si, è possibile presentare il modello AA9 comunicando la variazione anche oltre i 30 giorni. Una volta che il suo consulente effettuerà la variazione riceverà la ricevuta insieme ad una segnalazione di “compliance” in quanto sono decorsi più di 30 giorni.

In presenza di variazione dati IVA tardiva si applica la sanzione di € 500 (art. 5 c. 6 Dlgs 471/97).

La sanzione però, può essere oggetto di ravvedimento operoso il quale comporta l’abbattimento della sanzione di cui sopra in ragione della tardività con cui andrà ad intervenire la sanzione con il codice tributo 8911 ed indicando come anno quello in cui cadeva il 30° giorno entro cui avrebbe dovuto essere comunicata la variazione dei dati IVA con il modello AA9, (con il ravvedimento operoso, la sanzione corrisponde ad un 1/9 della sanzione entro novanta giorni, 1/8 se entro 365 giorni, ecc.)

Attenzione però, il ravvedimento non sarà più ammissibile qualora Agenzia delle Entrate irroghi la sanzione; procederei subito dopo la variazione dei dati con modello AA9 a regolarizzare il tutto con ravvedimento versando il dovuto con modello F24.

Vuoi saperne di più?
Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno
Autore: Roberto Scurto
Pubblicato il: 08/09/2018
Prima di andare via ti suggeriamo di leggere anche questi articoli

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    0 commenti