Come più volte ripetuto, per l’accesso al regime forfettario il contribuente deve rispettare certi requisiti. Senza dubbio uno dei requisiti, che nel 2018 metteva in crisi i contribuenti nel momento dell’adesione al nuovo regime agevolato, era quello dei limiti riguardo i beni strumentali.
Come se non bastasse, a mandare ancor più in confusione i nostri clienti erano le differenze che questi limiti avevano con i vecchi come il regime dei minimi ormai scomparso.
Vi comunichiamo che dal Gennaio del 2019 non ci sono più limiti di acquisto per beni strumentali. Al fine di fornirvi una visione completa della storia del regime forfettario vi forniamo tutte le informazioni partendo dalle legge n.145/2018 che ha reso le modifiche definitive dal 1° Gennaio 2019.
La legge di bilancio 2019 ha eliminato il limite dei beni strumentali che era pari a € 20.000. La disciplina del forfettario 2018 prevedeva vari requisiti di accesso al forfettario, uno tra questi era quello di non avere beni strumentali per un valore superiore alla soglia sopra esposta.
Ricordiamo che il regime forfettario offre numerose agevolazioni e semplificazioni dal punto di vista fiscale.
Con la nuova manovra per entrare nel regime agevolato è quindi necessario rispettare solo il limite di fatturato di € 65.000, essendo stata abrogata la vecchia causa di esclusione.
Per il Regime forfettario 2019 non è più necessario rispettare alcun vincolo per il valore dei beni strumentali.
Chi quindi nel 2018 ha superato il limite dei beni strumentali in virtù della nuova legge di bilancio e alla luce della circolare 207 può rimanere nel regime forfettario anche nel 2019.
Anche se l’argomento principale di cui parliamo in questo articolo non riguarda il rapporto tra contribuente forfettario e dipendente, vogliamo precisare che è stata eliminata l’altra causa ostativa della verifica del limite per le spese di dipendenti e collaboratori. Anche quindi per le spese dei dipendenti non ci saranno più limiti da rispettare.
Da questo momento in poi lasciamo leggere l’articolo agli utenti più curiosi che vogliono sapere come funzionava prima dell’approvazione della legge di bilancio 2019.
Quanto scritto da qui fino alla fine dell’articolo fa riferimento alla normativa che era valida fino al dicembre del 2018 in relazione al requisito del costo complessivo dei beni strumentali per accedere al regime forfettario.
Secondo l’art. 1, comma 54, lettera c) della Legge 190/2014, il contribuente poteva accedere al regime forfettario se: “il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro”.
Se vi va comunque di conoscere le modifiche apportate al regime forfettario vi consigliamo la lettura di un altro articolo recente che abbiamo scritto a tal riguardo.
La prima grande differenza con il regime dei minimi riguardava il limite relativo ai beni strumentali previsto per l’accesso infatti, questo non era misurato in termini di flusso di acquisizioni nell’arco del triennio precedente. Il periodo di riferimento per il regime dei minimi era mobile, in quanto una volta decorso un anno doveva essere scartato il quarto anno e doveva essere considerato l’anno successivo.
Nel regime forfettario invece, il limite si intendeva come ammontare complessivo del costo dei beni posseduti al 31 dicembre. Per di più non doveva essere neppure effettuato il ragguaglio ad anno. Pertanto se, ad esempio, il contribuente acquistava in data 29 dicembre un bene strumentale, il cui costo ammontava a 10.000 euro, l’onere sostenuto assumeva rilevanza per l’intero senza che rilevava in alcun modo che il possesso del bene si era protratto per soli due giorni. Inoltre, la soglia per il regime dei minimi era di € 15.000 e la cessione dei beni non poteva essere computata a decremento degli investimenti ai fini del rispetto del limite di € 15.000.
Parlando sempre del regime dei minimi e facendo il confronto con il regime forfettario 2018, se si prendeva a riferimento l’ultimo triennio che veniva osservato per l’accesso si potevano notare delle sostanziali differenze.
Esempio:
caso 1: auto acquistata 5 anni prima ed in possesso al termine dell’esercizio,
- il bene rilevava per l’accesso al regime forfettario;
- il bene non rilevava per il mantenimento del regime dei minimi.
caso 2: auto acquistata due anni prima e ceduta nel mese di dicembre del periodo precedente all’accesso al regime agevolato,
- il bene non rilevava per l’accesso al regime forfettario;
- il bene rilevava comunque per il mantenimento del regime dei minimi.
N.B. Ai fini del computo del costo dei beni strumentali andavano considerati i beni materiali.
Cosa rientra nel computo dei beni strumentali
Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si consideravano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si consideravano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni). Per i beni in locazione o in comodato si considerava il valore normale.
I beni immobili non avevano comunque rilevanza, qualsiasi era il titolo di possesso.
Per l’accesso al regime dei minimi, un importante aspetto riguardava la rilevanza ai fini del superamento del limite di € 15.000 nel triennio di contratti di locazione, pure in leasing, per i beni immobili. In poche parole bastava stipulare un contratto di affitto pari a € 500 al mese per superare il limite massimo consentito di € 18.000 nel triennio. Nel regime forfettario come anticipato i beni immobili non avevano rilevanza a prescindere del titolo di possesso.
Per l’accesso o la permanenza nel forfettario:
Nel regime dei minimi ai fini del calcolo del limite in argomento rilevavano gli acquisti di beni strumentali, mobili e/o immobili, effettuai anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria. Art.1 comma 96 lettera b) legge 244/2007.
Come era previsto il regime dei minimi, i beni utilizzati promiscuamente concorrevano alla formazione del limite nella misura del 50%:
La stessa indicazione era stata prevista direttamente nella norma (comma 54, lett. b), n. 3, Legge n. 190/2014) per il regime forfettario.
“i beni detenuti in regime di impresa arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%”.
N.B. con la Circolare 4 aprile 2016 n. 10, è stato chiarito che per l’accesso/permanenza al regime agevolato si presumevano ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli art. 164 e 102, comma 9, TUIR, quali ad esempio auto, cellulari, e per tali beni non dovevano essere presi a riferimento i limiti di deducibilità previsti dai suddetti articoli.
Infine, la Circolare citata ha precisato che tali beni strumentali ad utilizzo promiscuo rilevavano ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale IVA indetraibile.
Riguardo alla tipologia dei beni da considerare per la verifica del valore dei beni strumentali si era posto il problema se andavano o meno ricompresi i beni immateriali. Infatti, nella disposizione tale tipologia dei beni non veniva menzionata. A proposito con circolare 19 febbraio 2015 n. 6 l’Agenzia delle Entrate nel quesito 97 ha chiarito che:
“per quanto concerne i beni materiali, la circolare 7/E del 2008m, relativa al regime dei minimi, con riferimento al raggiungimento del limite degli € 15.000 per i beni strumentali, ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, gli stessi chiarimenti si rivolgono al regime forfettario”.
Con la circolare 4 aprile 2016, n. 10 l’Agenzia delle Entrate ha ripreso il citato chiarimento, specificando che tale precisazione:
ESEMPIO
Impresa individuale
tipo di bene | valore | % di rilevanza | valore rilevante |
beni strumentali | € 15.000 | rilevanza 100% | € 15.000 |
beni ad uso promiscuo | € 8.000 | rilevanza 50% | € 4.000 |
beni inferiori a € 516,45 | € 4.000 | rilevanza 0% | € 0 |
immobile di proprietà | € 100.000 | rilevanza 0% | € 0 |
L’ammontare di beni strumentali è pari a € 19.000, e quindi la soglia per il regime forfettario è rispettata.
La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 andava effettuata avendo riguardo all’anno precedente quello di riferimento. Il superamento del limite di € 20.000 non determinava l’uscita immediata dal regime forfetario in quanto, il contribuente doveva fare riferimento al valore raggiunto al 31 dicembre dell’anno precedente per verificare la possibilità di adesione nel regime. Ad esempio con riferimento al 2018, le condizioni di accesso e/o permanenza andavano verificate nel 2017.
Si ricorda inoltre che, diversamente dal regime dei minimi, qualora il contribuente doveva tornare ad essere in possesso delle condizioni previste dalla legge, poteva nuovamente beneficiare del regime forfettario. In tale ipotesi il regime era più oneroso essendo obbligatoria l’applicazione dell’imposta sostitutiva non più nella misura del 5% (forfettario start-up) ma con l’aliquota tradizionale del 15% nel caso di continuazione di attività.
Buongiorno, sono un agente di commercio con mia figlia coadiuvante vorrei passare al sistema forfettario, come devo comportarmi con i beni strumentali in mio possesso un auto aquistata nel 2017 e una nel 2016 in leasing e riscattata nel 2018.
Attendo vostra risposta
Grazie
Francesco.
Buongiorno Francesco,
dovrà procedere alla rettifica dell’iva detratta per i beni strumentali acquistati.
VORREI DELUCIDAZIONI LIMITI E REQUISITI FORFETTARIO 2019
Buonasera Gabriele,
il testo di legge non è ancora ufficiale, non abbiamo nessuna certezza in merito ai requisiti e le cause d’esclusione per il regime forfettario 2019. Qualora volessi una consulenza preliminare per la tua attività ti invito a scriverci ad info@partitaiva24.it.