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Apertura partita IVA online per guida o accompagnatore turistico

Nel nostro paese, il turismo è uno dei settori trainanti dell’economia nazionale. Data la varietà paesaggistica e la quantità di patrimonio storico e culturale, scegliere una professione all’interno del mondo del turismo può dare grandi possibilità nel mercato del lavoro. Nel contenuto odierno, daremo delle informazioni su quali siano i passi per l’apertura della partita IVA come guida o accompagnatore turistico e agire da professionisti/freelance. Per prima cosa però, è necessario capire precisamente di cosa si occupano le guide turistiche e gli accompagnatori turistici. Queste due figure, anche se possono sembrare simili non svolgono la medesima professione e la loro disciplina presenta delle differenze.

Sommario

La guida turistica

L’accompagnatore turistico

Come si diventa guide o accompagnatori turistici

Quando è obbligatorio aprire la partita iva

Il regime forfettario per la guida o l'accompagnatore turistico

Come aprire la partita iva per la guida o l'accompagnatore turistico

Il limite di fatturato per la guida o l'accompagnatore turistico

Nessuna ritenuta d’acconto

Quanto paga di imposte una guida o un accompagnatore turistico

Quanti contributi previdenziali versa una guida o un accompagnatore turistico

Le operazioni con l'estero della guida o dell'accompagnatore turistico

Prestazione di servizi resi

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La guida turistica

La guida turistica è un professionista il cui compito è quello di accompagnare gruppi di persone nella visita di luoghi di rilevante interesse storico e paesaggistico o in dei musei. Generalmente una guida incontra i turisti direttamente nel luogo da visitare come per esempio il monumento o il museo e si prende cura di loro per tutto il tour.

Dal punto di vista fiscale le prestazioni delle guide turistiche sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto come disposto dal DPR 633/1972 al comma 22 dell’art. 10.

L’accompagnatore turistico

La figura dell’accompagnatore turistico è leggermente differente. L’accompagnatore turistico infatti, è il referente dell’agenzia di viaggi, o comunque di chi ha organizzato ed impostato il viaggio.

L’accompagnatore turistico si occuperà di accogliere i viaggiatori in aeroporto/stazione e assisterli durante tutto il viaggio. Egli sbrigherà per esempio tutte le pratiche doganali e tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per la buona riuscita del viaggio. Inoltre, un accompagnatore turistico assisterà durante tutto il viaggio i turisti indirizzandoli verso i luoghi di interesse, consigliando i ristoranti ed in generale sarà informato su qualsiasi tematica del territorio luogo dove si svolge il viaggio.

In poche parole, l’accompagnatore turistico è il leader del gruppo, è una figura sempre presente, indispensabile, perché il viaggio vada a buon fine.

Per cercare di differenziare ulteriormente le due figure possiamo dire che l’Accompagnatore turistico è “mondiale” mentre la guida turistica agisce di più a livello locale. Facciamo un esempio. Durante un vostro viaggio, potrà capitarvi un accompagnatore turistico italiano mentre siete a Cuba invece, è molto più raro che all’interno di un museo olandese ritroviate un vostro connazionale a presentarvi le opere di Van Gogh.

Infine ricordiamo che le prestazioni dell’accompagnatore turistico rispetto a quella della guida turistica non sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto perciò, nelle fatture dell’accompagnatore turistico sarà presente l’IVA.

Come si diventa guide o accompagnatori turistici

Per poter esercitare entrambe le professioni si deve sostenere un esame abilitante. Generalmente si tratta di una prova scritta. Una volta superata la prova solitamente c’è una prova in lingua straniera, indispensabile per svolgere queste professioni.

Nulla vieta o molto spesso è così che una guida turistica sia anche un accompagnatore turistico. Sicuramente in tutti i vostri viaggi precedenti non avrete fatto caso alla differenza tra queste figure e vi sarete solamente goduti il viaggio, come è giusto che sia.

Quando è obbligatorio aprire la partita iva

Una volta superato l’esame di abilitazione da guida o accompagnatore turistico per iniziare l’attività è necessario aprire la partita IVA.

Il tema dell’obbligatorietà dell’apertura della partita IVA è stato diverse volte affrontato nel nostro blog tuttavia, noi ci stancheremo mai di ripetere quando scatta l’obbligo di aprire la partita IVA.

Siamo sicuri che sul web o da amici o conoscenti, avete sentito che non è obbligatorio aprire la partita IVA se non si supera il limite di € 5.000 annui. Bene, è solo una diceria tra l’altro falsa. State attenti!

La ragione per cui si è costretti ad aprire la partita IVA per guide o accompagnatori turistici, così come per tutte le altre professioni è l’abitualità e la continuità dell’attività.

Fino a quando la vostra attività da guida o accompagnatore turistico è svolta in modo del tutto occasionale, potrete tranquillamente lavorare attraverso il nuovo contratto di prestazione occasionale “prestO” oppure rilasciando la classica ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto.

Nel momento in cui la vostra attività diventa abituale e continuativa, cioè si lavora con regolarità, stabilità e sistematicità nasce l’obbligo di aprire la partita IVA anche se guadagnate una cifra inferiore a 5 mila euro annui.

Ribadiamo infatti che non esiste nessun limite di fatturato superato il quale diventa obbligatoria la partita IVA. L’obbligo, come scritto prima, deriva dalla abitualità e continuità del proprio lavoro.

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Il regime forfettario per la guida o l’accompagnatore turistico

Il primo passo per aprire una partita IVA come guida o accompagnatore turistico è quello di capire a quale regime fiscale al quale aderire.

Il regime naturale per chi decide di avviare un’attività da guida o accompagnatore turistico è il regime forfettario. Questo regime, attualmente è l’unico regime agevolato in Italia e per potervi aderire ci sono dei requisiti da rispettare. Di seguito li elenchiamo:

  1. limite dei ricavi e compensi previsti max 85.000 € annui (da ragguagliare se l’apertura avviene in corso d’anno).

Ricordiamo che fino al 2022 il tetto massimo di reddito era di € 85.000 che è stato innalzato a € 85.000 con l’approvazione della legge di bilancio 2023.

Attenzione però! Sono previste delle cause di esclusione dal regime forfettario (anche se si è in possesso dei requisiti elencati sopra) ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014. Nel caso specifico della guida o dell’accompagnatore turistico:

Una volta constatato di avere i requisiti per aderire al regime forfettario, si potrà procedere con l’apertura della partita IVA.

Come aprire la partita iva per la guida o l’accompagnatore turistico

Verificati i requisiti per il regime forfettario, la partita IVA può essere aperta trovando intanto i moduli sul sito dell’Agenzia delle Entrate; bisognerà compilare il modello AA9\12 ed indicare in questa fase l’eventuale adesione al regime forfettario. In questa sede, si dovrà anche scegliere il codice ATECO che indica l’attività che si andrà a svolgere. Ricordiamo che non è possibile aprire la partita IVA online con il sito dell’Agenzia delle Entrate ma bisognerà recarsi allo sportello, oppure ricorrere a un professionista abilitato o ad una società di consulenza come la nostra.

Ricordiamo che il codice attività da guida o accompagnatore turistico appartiene a quella categoria di codici ATECO iscrivibili alla gestione separata INPS.

A riguardo ci sono due situazioni da analizzare, se le guide o gli accompagnatori turistici lavorano di fatto in forma autonoma (come professionisti/freelance) rientrano senza dubbio nella categoria dei professionisti non ordinicistici e saranno tenuti a versare i propri contributi alla gestione separata INPS.

Tuttavia, nel momento in cui si svolge la propria attività in forma imprenditoriale e quindi avendo una vera e propria organizzazione alle spalle, la guida turistica o l’accompagnatore deve iscrivere la propria attività in camera di commercio e essere sottoposto alla gestione commercianti dell’INPS.

Sembra tutto facile tuttavia, aprire una partita IVA non è così semplice come appare. Aprirla è solo il primo passo dopo di che questa deve essere anche gestita. Degli errori in sede di apertura come la scelta del regime fiscale o del codice ATECO sbagliato possono costare caro. Consigliamo sempre di affidarsi ad un professionista, egli si capirà la tua situazione e saprà consigliarti la soluzione migliore.

Il limite di fatturato per la guida o l’accompagnatore turistico

I vantaggi di cui parleremo più avanti nel nostro articolo devono essere messi in relazione però con gli obblighi per usufruire delle agevolazioni del regime.

La più importante senza dubbio è quello di non superare i 85.000 € di fatturato annuo.

Certamente vi starete chiedendo: “E se supero i 85.000 € annui cosa succede?”

Non allarmatevi, superando la soglia dei 85.000 € si potrà continuare ad operare in regime forfettario fino alla fine dell’anno in corso. Tuttavia, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo si passerebbe automaticamente in regime IVA normale con tutti gli adempimenti conseguenti.

I vantaggi del regime forfettario per la guida o l’accompagnatore turistico

I vantaggi di questo regime sono diverse e non indifferenti rispetto ad un tradizionale regime IVA di contabilità semplificata. Soprattutto riguardo il carico impositivo per le nuove attività. Partiamo subito elencando i principali vantaggi del regime forfettario.

Le semplificazioni in materia di IVA

Il regime forfettario è un regime fiscale esente da IVA. Nelle fatture della guida o dell’accompagnatore turistico quindi non sarà presente l’IVA. La mancanza dell’IVA oltre ad una maggiore competitività all’interno del mercato perché permetterà di applicare prezzi più bassi per le proprie prestazioni porterà anche ad un risparmio dal punto di vista del professionista che seguirà la guida o l’accompagnatore nella gestione della partita IVA. Questo perché l’assenza di IVA semplifica molti adempimenti del commercialista.

Un’unica imposta

Un altro dei vantaggi del regime forfettario è la presenza di un’imposta sostitutiva con un’aliquota molto bassa del 5% o 15% a seconda se si aderisce al regime forfettario start-up o meno. La presenza di un’imposta sostitutiva significa che non si pagheranno né IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Si dovrà pagare solo un’imposta. Nessun Regime Fiscale prevede tasse così basse.

Nessuna ritenuta d’acconto

Il regime forfettario, oltre ad essere esente IVA, è esente anche dalla ritenuta d’acconto. Con questo, regime non si dovrà inserire nessuna ritenuta d’acconto in fattura in quanto la guida o l’accompagnatore turistico è soggetto ad un’unica imposta sostitutiva sui suoi ricavi che dovrà versare egli stesso. Ne consegue che su qualsiasi fattura verrà incassato il 100% dell’importo.

Quanto paga di imposte una guida o un accompagnatore turistico

Le guide o gli accompagnatori turistici in regime forfettario pagheranno sul reddito imponibile, determinato moltiplicando i ricavi percepiti per il coefficiente di redditività previsto per il loro codice ATECO, un’imposta in misura pari al 15%.

Ricordiamo che nel caso di nuovo attività (start-up), invece, è prevista una riduzione dell’aliquota d’imposta che sarà pari al 5% anziché al 15% per i primi cinque anni dall’avvio dell’attività, dopodiché si passerà all’aliquota normale del 15%.

Procediamo facendo un esempio.

Ipotizziamo che il nostro accompagnatore turistico start-up abbia un fatturato annuo di € 26.000 e sia iscritto alla gestione separata INPS:

Fatturato € 26.000

Coefficiente di redditività previsto per l’attività: 67%

Calcolo delle imposte: (26.000 x 67%) x 5% = € 871

Quanti contributi previdenziali versa una guida o un accompagnatore turistico

I contributi INPS saranno calcolati sullo stesso imponibile calcolato nell’esempio del paragrafo precedente. Questi ricordiamo che saranno parii al 25,72% dell’imponibile e non c’è una quota fissa annuale INPS da pagare. Le guide o gli accompagnatori turistici verseranno contributi solo se avranno conseguito dei ricavi.

Ipotizziamo sempre un calcolo approssimativo con il nostro accompagnatore turistico che ha un fatturato di € 26.000.

Fatturato € 26.000

Codice ATECO utilizzato: 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Coefficiente di redditività previsto per questo codice ATECO: 67%

Calcolo dei contributi previdenziali: (26.000 x 67%) x 25,72% = Euro 4.480

Nota importante! Nel caso in cui il professionista decide di aprire la partita IVA ad esempio nel 2019, contributi e INPS relativi al 2019 saranno pagati nell’ estate del 2020.

Le operazioni con l’estero della guida o dell’accompagnatore turistico

Visto il tipo di professione, è importante fare riferimento alle operazioni che le guide e gli accompagnatori turistici avranno con i soggetti esteri. Come già affranto in uno dei nostri precedenti articoli, regime forfettario ed operazioni con l’estero, sappiamo che il contribuente forfettario che effettua le predette operazioni nei confronti di soggetti residenti UE titolari di partita IVA (non italiani) deve essere registrato al VIES (sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea). La finalità del VIES è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. Come sappiamo, il regime forfettario è un regime esente da IVA quindi, data la finalità del VIES la domanda a voi lettori sorgerà spontanea: “Come si comporta la guida turistica o l’accompagnatore in regime forfettario?”

Prestazione di servizi resi

Per queste situazioni la norma di riferimento è formata dagli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti o resi ai medesimi.

La guida turistica o l’accompagnatore in regime forfettario si comporterà in maniera uguale ai soggetti con regime IVA ordinario. Nel caso in cui il contribuente sia il prestatore del servizio per un soggetto UE, egli emetterà una fattura senza addebito di IVA (nella fattura si dovrà scrivere “Operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell’IVA ex art.7 ter e seguenti DPR 633/72”). Inoltre, in questo caso dovrà essere presentato il modello trimestrale INTRASTAT relativo alla prestazione di servizi.

Nel caso invece si dovesse emettere una fattura nei confronti di un’impresa extra UE, la nostra fattura sarà sempre senza IVA ma sarà necessario inserire la dicitura “Operazione vs committente extra UE senza applicazione dell’IVA come disciplinato da normativa italiana. Cedente in Regime Forfettario (Legge 190/2014 e successive modifiche)“.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 17/01/2018
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