In un mercato del lavoro sempre più internazionale, la conoscenza delle lingue ormai è fondamentale. Per qualsiasi attività commerciale infatti, interagire con l’estero è all’ordine del giorno. Le imprese, quando assumono, ricercano sempre dei profili che abbiano dimestichezza con più lingue; non è raro però che si avvalgano di professionisti e freelance esterni che intrattengano il delicato rapporto con l’estero per i loro affari. Nel contenuto di oggi, come sicuramente avrete inteso, parleremo di come avviare una attività da traduttore o interprete ed essere al 100% in regola con il fisco.
Sommario
Quando è obbligatorio aprire la partita iva
Il regime forfettario per il traduttore o interprete
Come aprire la partita iva come traduttore o interprete
Il limite di fatturato per il traduttore o l'interprete
I vantaggi del regime forfettario per il traduttore o l'interprete
Nessuna ritenuta d’acconto
Quanto paga di imposte un traduttore o un interprete
Il tema dell’obbligatorietà dell’apertura della partita IVA è stato diverse volte affrontato tuttavia, noi ci stancheremo mai di ripetere quando scatta l’obbligo di aprire la partita IVA.
Siamo sicuri che sul web o da amici o conoscenti, avete sentito che non è obbligatorio aprire la partita IVA se non si supera il limite di € 5.000 annui. Bene, è solo una diceria tra l’altro falsa. State attenti!
La ragione per cui si è costretti ad aprire la partita IVA per traduttore o interprete così come per tutte le altre professioni è l’abitualità e la continuità dell’attività.
Fino a quando la vostra attività da traduttore o interprete è svolta in modo del tutto occasionale, potrete tranquillamente lavorare attraverso il nuovo contratto di prestazione occasionale “prestO” oppure rilasciando la classica ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto.
Nel momento in cui l’attività di traduzione o interpretariato diventa abituale e continuativa, cioè si lavora con regolarità, stabilità e sistematicità nasce l’obbligo di aprire la partita IVA anche se guadagnate una cifra inferiore a 5 mila euro annui.
Ribadiamo infatti che non esiste nessun limite di fatturato superato il quale diventa obbligatoria la partita IVA. L’obbligo, come scritto prima, deriva dalla abitualità e continuità del proprio lavoro.
Se quindi notiamo che la nostra attività diventa abituale è continuativa, il primo passo per aprire una partita IVA come traduttore o interprete è quello di capire a quale regime fiscale al quale aderire.
Il regime naturale per chi decide di avviare un’attività da traduttore o interprete è il regime forfettario. Il predetto regime, attualmente è l’unico regime agevolato in Italia e per potervi aderire ci sono dei requisiti da rispettare. Di seguito li elenchiamo:
Attenzione però! Sono previste delle cause di esclusione dal regime forfettario (anche se si è in possesso dei requisiti elencati sopra) ai sensi dell’art. 1, comma 57, legge n. 190/2014. Nel caso specifico del traduttore o dell’interprete:
Una volta constatato di avere i requisiti per aderire al regime forfettario, si potrà procedere con l’apertura della partita IVA.
Verificati i requisiti per il regime forfettario, la partita IVA può essere aperta trovando intanto i moduli sul sito dell’Agenzia delle Entrate; bisognerà compilare il modello AA9\12 ed indicare in questa fase l’eventuale adesione al regime forfettario. In questa sede, si dovrà anche scegliere il codice Ateco che indica l’attività che si andrà a svolgere. Ricordiamo che non è possibile aprire la partita iva online con il sito dell’agenzia delle entrate ma bisognerà recarsi allo sportello, oppure ricorrere a un professionista abilitato o ad una società di consulenza come la nostra.
Ricordiamo che il codice attività da traduttore o interprete appartiene a quella categoria di codici ATECO che fa capo alla gestione separata INPS. Di fatto, considerando che il traduttore e l’interprete rientrano nel settore della libera professione ne segue che non dovranno iscriversi in Camera di Commercio e di conseguenza alla gestione INPS commercianti/artigiani.
Sembra tutto facile tuttavia, aprire una partita IVA non è così semplice come appare. Aprirla è solo il primo passo dopo di che questa deve essere anche gestita. Degli errori in sede di apertura come la scelta del regime fiscale o del codice Ateco sbagliato possono costare caro. Consigliamo sempre di affidarsi ad un professionista, egli si capirà la tua situazione e saprà consigliarti la soluzione migliore.
I vantaggi di cui parleremo più avanti nel nostro articolo devono essere messi in relazione però con gli obblighi per usufruire delle agevolazioni del regime.
La più importante senza dubbio è quello di non superare i 85.000 € di fatturato annuo.
Certamente vi starete chiedendo: “E se supero i 85.000 € annui cosa succede?”
Non allarmatevi, superando la soglia dei 85.000 € si potrà continuare ad operare in regime forfettario fino ad un fatturato di 100 mila. In tale ipotesi, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo si passerebbe automaticamente in regime IVA normale con tutti gli adempimenti conseguenti. Se invece si superassero anche i 100 mila euro nell’anno in corso saranno dolori. Al superamento di tale soglia infatti automaticamente già nell’anno in corso si dovrà adottare il regime di contabilità semplificata con tassazione IRPEF ordinaria e sarà necessario anche applicare l’iva sulla fattura che determinerà il superamento dei 100 mila euro di fatturato.
I vantaggi di questo regime sono diverse e non indifferenti rispetto ad un tradizionale regime IVA di contabilità semplificata. Soprattutto riguardo il carico impositivo per le nuove attività. Partiamo subito elencando i principali vantaggi del regime forfettario.
Il regime forfettario è un regime fiscale esente da IVA. Nelle fatture del traduttore o dell’interprete quindi non sarà presente l’IVA. La mancanza dell’IVA oltre ad una maggiore competitività all’interno del mercato perché permetterà di applicare prezzi più bassi per le proprie prestazioni porterà anche ad un risparmio dal punto di vista del professionista che seguirà il traduttore o l’interprete nella gestione della partita IVA. Questo perché l’assenza di IVA semplifica molti adempimenti del commercialista.
Un altro dei vantaggi del regime forfettario è la presenza di un’imposta sostitutiva con un’aliquota molto bassa del 5% o 15% a seconda se si aderisce al regime forfettario start-up o meno. La presenza di un’imposta sostitutiva significa che non si pagheranno né IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Si dovrà pagare solo un’imposta. Nessun Regime Fiscale prevede tasse così basse.
Il regime forfettario, oltre ad essere esente IVA, è esente anche dalla ritenuta d’acconto. Con questo, regime non si dovrà inserire nessuna ritenuta d’acconto in fattura in quanto il traduttore o l’interprete è soggetto ad un’unica imposta sostitutiva sui suoi ricavi che dovrà versare egli stesso. Ne consegue che su qualsiasi fattura verrà incassato il 100% dell’importo.
I traduttori o gli interpreti in regime forfettario pagheranno sul reddito imponibile, determinato moltiplicando i ricavi percepiti per il coefficiente di redditività previsto per il loro codice ATECO, un’imposta in misura pari al 15%.
Ricordiamo che nel caso di nuovo attività (start-up), invece, è prevista una riduzione dell’aliquota d’imposta che sarà pari al 5% anziché al 15% per i primi cinque anni dall’avvio dell’attività, dopodiché si passerà all’aliquota normale del 15%.
Procediamo ad un esempio per essere più immediati.
Ipotizziamo che il nostro traduttore o interprete startup abbia un fatturato annuo di € 18.000:
Fatturato € 18.000
Codice ATECO utilizzato: 74.30.00 traduzione ed interpretariato
Coefficiente di redditività previsto per questo codice Ateco: 78%
Calcolo delle imposte: (18.000 * 78%) x 0,05 = € 702
I contributi INPS saranno calcolati sullo stesso imponibile calcolato nell’esempio del paragrafo precedente. Questi ricordiamo che saranno parti al 25,72% del fatturato e non c’è una quota fissa annuale INPS da pagare. Il traduttore o l’interprete verseranno contributi solo se avranno conseguito dei ricavi.
Ipotizziamo sempre un calcolo approssimativo con il nostro traduttore che ha un fatturato di € 18.000.
Fatturato € 18.000
Codice ATECO utilizzato: 74.30.00 traduzione e interpretariato
Coefficiente di redditività previsto per questo codice ATECO: 78%
Calcolo dei contributi previdenziali: (18.000 x 78%) x 25,72% = Euro 3.611,09
Nota importante! Nel caso in cui il professionista decide di aprire la partita IVA ad esempio nel 2020, contributi e INPS relativi al 2020 saranno pagati nell’estate del 2021.
Visto il tipo di professione, in questa sede, è importante fare riferimento alle operazioni che i traduttori o gli interpreti avranno con i soggetti esteri. Come già affranto in uno dei nostri precedenti articoli, regime forfettario ed operazioni con l’estero, sappiamo che il contribuente forfettario che effettua le predette operazioni nei confronti di soggetti residenti UE titolari di partita iva (non italiani) deve essere registrato al VIES (sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea). La finalità del VIES è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. Come sappiamo, il regime forfettario è un regime esente da IVA quindi, data la finalità del VIES la domanda a voi lettori sorgerà spontanea: “Come si comporta il traduttore o l’interprete in regime forfettario?”
Per queste situazioni la norma di riferimento è formata dagli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti o resi ai medesimi.
Il traduttore o l’interprete si comporterà in maniera uguale ai soggetti con regime IVA ordinario. Nel caso in cui il contribuente sia il prestatore del servizio per un soggetto UE, egli emetterà una fattura senza addebito di IVA (nella fattura si dovrà scrivere “Operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell’IVA ex art.7 ter e seguenti DPR 633/72”). Inoltre, in questo caso dovrà essere presentato il modello trimestrale INTRASTAT relativo alla prestazione di servizi.
Nel caso invece si dovesse emettere una fattura nei confronti di un’impresa extra UE, la nostra fattura sarà sempre senza IVA ma sarà necessario inserire la dicitura “Operazione vs committente extra UE senza applicazione dell’IVA come disciplinato da normativa italiana. Cedente in Regime Forfettario (Legge 190/2014 e successive modifiche)“
Salve,
a me risulta che la quota contributiva è deducibile dal reddito imponibile, quindi l’esempio corretto (sempre che non abbia reperito informazioni sbagliate) dovrebbe essere:
[(18.000 * 78%) – 3.611,09] x 0,05 = € 521 circa
Ah, il fisco italiano!
Grazie!!
molto chiaro e comprensibile
salve
se ho aperto la partita IVA il 2 gennaio 2019, i contributi INPS per la gestione separata li pago a giugno 2019 o giugno 2020 ?
Buongiorno Luigi,
pagherai i contributi alla Gestione separata nel giugno del 2020