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Agenti in regime forfettario: l’ENASARCO è deducibile

Gli agenti che aderiscono al regime forfettario, come gli agenti in regime ordinario, sono anch’essi sottoposti ad una doppia contribuzione: gestione commercianti INPS e contribuzione ENASARCO. A questo riguardo, uno dei temi che spesso tiene banco è la possibilità di poter dedurre gli oneri previdenziali ai fini del calcolo dell’imponibile fiscale.

Sommario

Cosa si può "scaricare" nel regime forfettario

I contributi dell'agente di commercio

La deduzione dei contributi versati dall'agente in regime forfettario

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Sono moltissimi i contribuenti forfettari che si pongono la domanda: “i contributi versati ad INPS e ad ENASARCO possono essere dedotti?

La risposta è positiva ma è bene capire come e perché possono essere dedotti.

Cosa si può “scaricare” nel regime forfettario

Come abbiamo visto in un precedente contenuto: “cosa posso scaricare nel regime forfettario”, i contributi previdenziali sono l’unico “costo” (onere) che il titolare di partita IVA in regime agevolato potrà portare in deduzione ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. In particolare, potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati l’anno precedente. I contributi versati infatti, andranno ad abbattere la base imponibile che sarà il risultato della moltiplicazione del fatturato per il coefficiente assegnato a seconda del tipo di attività.

I contributi dell’agente di commercio

Come detto in apertura gli agenti sono sottoposti ad una doppia contribuzione. Per una parte, versano autonomamente i propri contributi previdenziali alla gestione commercianti dell’INPS e dall’altra, per la contribuzione ENASARCO, i contributi vengono trattenuti direttamente in fattura da parte dell’impresa mandante.

Vediamo più nel dettaglio come funziona.

La contribuzione INPS

Ai fini previdenziali gli agenti di commercio, sono dei commercianti a tutti gli effetti per cui sono assoggettati alla gestione INPS commercianti. Questa gestione presuppone una contribuzione minima fissa fino ad un certo livello di reddito ed una in percentuale al superamento del livello minimo di reddito. Per tutti coloro che hanno un reddito che non supera i 15.710 € annui, il versamento dei contributi minimi è di circa € 3.700.  Chi invece aderisce al forfettario e richiede la riduzione del 35 %, la somma annuale minima da versare si abbassa a 2.400 € circa. Se il reddito invece è più di 15.710 €, si dovranno versare anche i contributi in percentuale (circa il 24%, da versare solo sulla parte eccedente il minimale). Anche in questo caso, per chi aderisce al forfettario, sulla parte in percentuale si avrà una riduzione del 35%.

La contribuzione ENASARCO

L’ENASARCO, è l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. I contributi ENASARCO per l’agente, sono aggiuntivi rispetto alla gestione previdenziale INPS. L’agente di commercio viene iscritto a questo ente previdenziale direttamente dall’azienda mandante entro 30 giorni dal conferimento del mandato.

Riguardo il totale da versare a quest’ente previdenziale, la contribuzione ENASARCO si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo (provvigioni o premi che siano). L’aliquota contributiva stabilita per il 2018 è nella misura del 16%. Di questa somma, la metà (8%) è a carico dell’azienda preponente e l’altra metà (8%) invece, è a carico dell’agente. La quota di competenza dell’agente viene versata da parte dell’azienda mandante stessa e viene calcolata a titolo di ritenuta direttamente nelle fatture che l’agente emetterà nei confronti dell’azienda mandante.

La deduzione dei contributi versati dall’agente in regime forfettario

Come è stato precisato nella circolare esplicativa dell’Agenzia dell’Entrate sul regime forfettario (circolare n. 10 del 2016), dal reddito che viene determinato applicando i coefficienti di redditività sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge.

Inoltre, come affermato all’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo del contribuente si deducono, se deducibili ai fini della determinazione dei singoli redditi che concorrono alla sua formazione, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, compresi anche quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.

A fronte di ciò, tornando al caso dell’agente in regime forfettario, possiamo dire che sia i contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti INPS, sia quelli dovuti ad ENASARCO saranno deducibili.

Concludendo ricordiamo che il contributo ENASARCO è da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo. Inoltre, il contributo dovuto sarà versato in pari misura dell’agente (50%) e dall’azienda preponente (50%). La parte di competenza dell’agente sarà trattenuta e versata direttamente dall’azienda preponente.

Per la deduzione dei contributi, in sede di dichiarazione dei redditi,  potranno essere riportati i versamenti relativi ad i contributi previdenziali INPS commercianti ed i contributi ENASARCO per la quota trattenuta all’agente nelle diverse fatture emesse nei confronti dell’azienda preponente.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 11/07/2018
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    7 commenti
  1. Lavinia ha detto:

    Buonasera, grazie intanto per l’esaustivo articolo, molto interessante. Essendo nuova alla cosa mi sarebbe di grande aiuto un consiglio: una azienda di mio interesse propone un mandato di agenzia enasarco per un minimo di 2 anni, con 1800 euro di minimo mensile provigionale garantito, provigioni al 10%, auto spesata. E’ un buon contratto? Ho una partita Iva a regime forfettario e mi chiedo, anche a fronte delle nuove leggi, quanto mi resterebbe in tasca a fine mese e quanto va in tasse, per capire se è accettabile. Grazie in ogni caso!

    • Giulia ha detto:

      Buongiorno Lavinia,

      il suo caso è molto ampio per essere discusso su un sito pubblico. Le consigliamo di fare una consulenza ad hoc.

  2. Gregorio ha detto:

    Grazie per la collaborazione, professionalità e chiarezza