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Finanziamenti dei soci verso una SRL neocostituita

Il testo unico bancario e la delibera del 2005 del CICR sembrano vietare ai soci la possibilità di finanziare la propria SRL se questa è appena costituita dato che il socio dovrebbe essere iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi e che la partecipazione dello stesso risultante in fase di approvazione di bilancio sia superiore al 2%. In realtà, anche nei casi di società appena costituite e senza il rispetto di questi due paletti, è possibile ricorrere ai finanziamenti soci se esistono trattative personalizzate tra società e soci che spieghino che l’operazione ha natura di finanziamento e se lo statuto prevede espressamente la possibilità per la società di essere finanziata dai soci.

Sommario

Il Quesito - Finanziamenti dei soci verso una SRL neocostituita

La risposta - Finanziamenti dei soci verso una SRL neocostituita

Le startup hanno bisogno dei finanziamenti dei soci

Finanziamento soci verso SRL neocostituite: è legale?

Come fare finanziamento soci senza i requisiti TUB e CICR

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Il Quesito – Finanziamenti dei soci verso una SRL neocostituita

Buongiorno,

Vorrei sapere gentilmente se fosse possibile erogare dei finanziamenti soci vs una srl appena costituita?

La srl ha come soci 3 persone fisiche ed ha appena 1 mese di vita. So che il testo unico bancario vieta alle società di farsi finanziare dai soci se questi non possiedono almeno il 2% del capitale sociale e se ogni socio non sia iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi.

Tale norma vale anche per una S.r.l. di erogazione servizi o che si dedica ad attività di commercio generico? Se così fosse sostanzialmente tale società non avrebbe alcuna risorsa finanziaria per avviare i primi investimenti e pagare le prime fatture e dovrebbe aspettare diversi mesi prima di poter cominciare a investire.

Mi sembra una follia ma diversi professionisti con cui mi sono consultato confermano che tale norma valga a prescindere dal tipo di società e che quindi è vietato finanziare una srl appena nata.

Grazie

Quesito firmato

La risposta – Finanziamenti dei soci verso una SRL neocostituita

Le startup hanno bisogno dei finanziamenti dei soci

Le società neocostituite hanno diversi problemi “naturali” nel reperimento iniziale delle risorse finanziarie necessarie per avviare la propria attività. Spesso anche versando interamente il capitale sociale e nonostante questo a volte superi anche i 10 mila euro la problematica rimane presente, dato che i primi ricavi arriveranno sicuramente dopo svariati mesi e dato che le banche non concedono finanziamenti, mutui e carte di credito ad aziende appena nate prive di storico.

Qualsiasi startup si trova dunque nel panico qualora i soci non mettano mano al portafoglio personale per finanziare l’azienda nelle fasi iniziali del business. Ricordiamo che i mezzi propri non sono quasi mai sufficienti né i cash flows adeguati per far fronte alle ingenti spese che ci sono in tanti modelli di business nelle fasi iniziali di vita aziendale e che illustri colleghi nel dare pareri professionali dimenticano completamente la realtà quotidiana di tante aziende italiane e di quanto facile sia fallire nel primo anno di vita anche a causa dell’investimento iniziale.

Certamente un’azienda priva di un capitale sociale adeguato non farà molta strada e condividiamo in toto che le SRL a 1 euro siano da vietare per Legge, ma è anche vero che spesso ci sono ragioni condivisibili che inducono a mantenere non elevato il capitale sociale di una SRL e che quindi rendono necessario l’intervento dei soci in altra forma.

Si potrebbero ovviamente anche effettuare dei versamenti soci in conto capitale (non si tratta di finanziamenti ma di veri e propri versamenti soci in una riserva di patrimonio netto che un giorno potrebbe diventare formalmente capitale sociale) ma tali operazioni comportano due evidenti limiti. Il primo problema, non trascurabile, è che il socio non riceve un incremento della propria partecipazione nella società e il secondo problema, sicuramente il più pericoloso, è che in caso di restituzione delle somme, queste vadano attribuite a tutti i soci (a prescindere da chi li ha versati o meno).

Ecco, dunque, che sembra proprio non esserci scampo; se i soci non vogliono capitalizzare eccessivamente l’azienda dotandola di un capitale sociale “quasi congelato” elevato e se non vogliono incorrere nelle problematiche sopra menzionate circa i versamenti soci in conto capitale, bisogna necessariamente ricorrere ai finanziamenti da parte dei soci.

Non ci soffermeremo in questo contenuto sulla natura onerosa o infruttifera di tali finanziamenti per non andare fuori tema.

Finanziamento soci verso SRL neocostituite: è legale?

Il finanziamento soci, essendo un contratto diretto tra il singolo socio e la società partecipata, permette intanto di conservare il diritto alla restituzione da parte del socio che effettivamente ha prestato la somma, e pertanto questa scelta tutela la posizione individuale del singolo socio che si è “immolato per la causa comune”. Chiaro è, ma non ci soffermiamo su questo nel contenuto odierno, il tema della postergazione legale di tali somme che impone quindi in caso di problemi futuri in azienda, che i creditori vengano soddisfatti sicuramente prima dei soci.

La tematica sollevata nel quesito riguarda però società neocostituite, ovvero ci viene chiesto se i soci possono finanziare la società partecipata anche se questa è appena nata; ci troviamo quindi solitamente nei primi mesi di vita aziendali, i più duri, dato che vanno realizzati importanti investimenti senza che si veda nemmeno l’ombra di ricavi all’orizzonte e qualcuno deve mettere i soldi sul piatto.

La problematica nasce dall’articolo 11 del TUB (testo unico bancario) che vieta la raccolta di risparmio da parte di soggetti che non siano banche.

Fatta questa premessa è bene ricordare anche che le deroghe a tale principio sono state affidate al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), che con la delibera del 19/07/2005 all’art. 6 ha affermato che le società (con l’unica eccezione delle società di persone che invece possono ottenere finanziamenti dai soci senza particolari condizioni) possono raccogliere risparmio presso i soci a condizione che:

Leggendo tali limiti, chiaro è che il tema dei finanziamenti soci si pone drammaticamente nel caso delle società neocostituite. Sembrerebbero due i problemi insormontabili a prima vista:

Come fare finanziamento soci senza i requisiti TUB e CICR

Interpretare la delibera del CICR apre però scenari, non solo a mio parere, molto possibilisti invece rispetto a quanto scritto prima. Si legga ad esempio su Il sole 24 ore del 30/11/2005, l’articolo “Soci meno vincolati nei finanziamenti” a cura del notaio Busani.

Leggendo l’art. 2 della delibera del CICR, si afferma sì che la raccolta del risparmio è vietata ai soggetti diversi dalle banche, ma poi viene chiarito che non è inquadrabile come raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata:

Cercando di fare quindi una sintesi, dal combinato degli articoli 2 e 6, possiamo senza dubbio affermare che qualunque operazione di raccolta di denaro sia possibile se basata su:

Riteniamo quindi che basta che ci sia una trattativa personalizzata tra socio e società affinché si possa “aggirare” il divieto generico di finanziare la SRL quanto questa è appunto appena costituita. In assenza di trattativa chiaramente andranno rispettati i limiti sopra menzionati (ovvero i 3 mesi di tempo e la partecipazione ad almeno il 2% di capitale sociale dopo aver approvato il primo bilancio).

Per concludere quindi è bene sempre attenzionare sia l’art. 6 che l’art. 2 e ricordare che proprio con la scrittura dell’art. 2 si è voluta creare una deroga generale secondo cui la raccolta con trattativa personalizzata non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico spalancando finalmente le porte in maniera formale alla possibilità per i soci di una SRL ad esempio, neocostituita o con pochi mesi di vita, di effettuare legittimamente finanziamenti soci nel rispetto delle norme, della delibera del CICR e del TUB.

Consigliamo quindi, prima di costituirsi dal notaio che sia previsto nello statuto la possibilità per i soci di effettuare finanziamenti infruttiferi e fruttiferi nei confronti della società e che ogni socio abbia una pec per fare in modo che tale trattativa personalizzata circa il finanziamento concesso possa essere formalmente cristallizzata per iscritto con data certa al fine anche di renderla opponibile a terzi.

I finanziamenti soci verso società appena costituite sono quindi ammessi, anche nel caso di SRL e SPA e non solo verso società di persone, se retti da trattative personalizzate e da contratti che evidenzino la natura di finanziamento dell’operazione.

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Autore: Roberto Scurto
Pubblicato il: 06/02/2024
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