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I motivi di esclusione dal regime forfettario fino al 2018

Nel nostro blog diverse volte abbiamo parlato di quanto effettivamente sia semplice aprire una partita IVA. Per ricevere il proprio numero di partita IVA infatti basta recarsi in Agenzia dell’Entrate, compilare il modello AA9/12, consegnarlo allo sportello ed il gioco è fatto.

Sommario

Regime forfettario o regime ordinario

L'esclusione dal regime forfettario

Quando non si può usare il regime forfettario

Avvalersi di regimi speciali iva

Soggetti non residenti

La cessione di fabbricati e di autovetture

La partecipazione in società, associazioni professionali o srl trasparenti

Il limite del reddito da lavoro dipendente/pensione

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Ancor più volte però, abbiamo ribadito che il bello viene dopo in quanto per essere totalmente in regola non basta solo questo adempimento. Basti pensare al professionista che successivamente dovrà iscriversi alla gestione separata INPS oppure al commerciante che avrà necessità di iscriversi anche in camera di commercio.

Inoltre, per quanto possa essere semplice ricevere il proprio numero di partita IVA anche la sola apertura comporta delle insidie poiché in fase di compilazione dovrà essere scelto il regime fiscale al quale assoggettarsi, un errore in questa fase può essere decisivo per il futuro comportamento del contribuente.

Ricordiamo che gli impiegati dell’agenzia non fanno consulenza, perciò vi ritroverete da soli in caso di dubbi.

Regime forfettario o regime ordinario

Ad oggi, in Italia, la scelta del regime fiscale è pressoché limitata a due regimi, il regime forfettario, nato con la legge di bilancio 2015 e il classico regime ordinario di contabilità semplificata. In fase d’apertura di partita IVA, al fine di scegliere il proprio regime fiscale dovrà essere compilata una casella per l’assoggettamento ad un regime piuttosto che ad un altro. Il regime forfettario, il quale rappresenta l’unico regime agevolato vigente inoltre, impone al contribuente alcune particolari condizioni da verificare affinché possa essere adottato e quindi non è scontato che si possa godere di una tassazione agevolata.

Ed è in questi casi che la consulenza di un professionista rappresenta il proprio valore aggiunto al momento dell’apertura di una nuova partita IVA. Oltre ad una valutazione di convenienza per l’adesione ad un regime o un altro, a volte i contribuenti potrebbero ritrovarsi in una situazione per il quale il regime forfettario potrebbe essere per loro precluso. I motivi di esclusione dal regime forfettario sono diversi e devono essere accuratamente verificati nelle fasi preliminari all’apertura della partita IVA per evitare gravi errori.

L’esclusione dal regime forfettario

I motivi di esclusione dal regime forfettario sono stati indicati all’interno della legge n. 190/2014 e nelle sue successive modifiche attraverso la Legge n. 208/2015. Per prima cosa ricordiamo che questo regime è applicabile sono dalle persone fisiche che svolgono la propria attività in forma individuale. Quindi qualora vogliate avviare una nuova attività in forma associata costituendo una società non potrete usufruire di questo regime fiscale.

Quando non si può usare il regime forfettario

In alcune situazioni, il regime forfettario, anche quando si voglia svolgere un’attività in forma individuale, non può essere utilizzato. Le ipotesi di incompatibilità,  sono più o meno le medesime previste per il non utilizzo del regime dei minimi che ritroviamo nell’art. 1, comma 99 della legge 244/2007.

Nello specifico, coloro che sono esclusi dal regime dal regime forfettario sono i contribuenti che:

Vediamo ora ad uno ad uno, i diversi motivi che portano i contribuenti ad essere esclusi dal regime forfettario.

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Avvalersi di regimi speciali iva

Come disposto all’art. 1, comma 57, lettera a), legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfettario:

le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito”.

La relazione illustrativa alla Legge elenca poi le attività a cui si fa riferimento, che noi a sua volta riportiamo:

N.B. l’esercizio di tali attività è incompatibile con il regime agevolato solo in vigenza del regime stesso: in sostanza, l’aver esercitato una delle predette attività nell’anno precedente all’ingresso del regime, consente invece l’adozione del regime forfettario.

Soggetti non residenti

Non possono aderire al regime forfettario:

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri nell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto”.

In parole più semplici ed in maniera più schematica. Possono aderire al regime forfettario i soggetti che sono residenti nell’unione europea o in altri stati che aderiscono all’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di dati e che producano sul territorio italiano redditi che costituiscano almeno il 75% del reddito complessivo.

La differenza sostanziale con il precedente regime dei minimi sta che nel precedente il solo fatto di non essere residente precludeva l’accesso al regime di vantaggio.

La cessione di fabbricati e di autovetture

Ai sensi della legge n.190/2014 non possono avvalersi del regime di vantaggio:

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, primo comma, numero 8), del DPR del 26/10/1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge 30/8/1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427

La partecipazione in società, associazioni professionali o srl trasparenti

Altro motivo di esclusione dal regime forfettario previsto dalla legge è la titolarità di partecipazioni in:

Il limite del reddito da lavoro dipendente/pensione

Uno dei motivi di esclusione che non abbiamo elencato prima ma forse quello che più spesso esclude i contribuenti dall’adesione al regime forfettario è stato introdotto con le modifiche della Legge n. 20/2015. A partire dal 2016, infatti è stata prevista un nuovo motivo di esclusione al regime forfetario per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati (la pensione), di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86, che eccedono € 30.000 per l’anno precedente.

La ragione della norma sta nell’evitare che tali soggetti avendo avuto dei redditi abbastanza elevati possano beneficiare delle agevolazioni del forfettario.

Tuttavia, possono comunque beneficiarne coloro che anche avendo un reddito di 30.000 € nell’anno precedente abbiano cessato il loro rapporto di lavoro nel momento di apertura della partita IVA o aderito al regime.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 27/10/2018
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    4 commenti
  1. Gianluca ha detto:

    Sono agente immobiliare in regime semplificato e socio al 33% di capitale di una SAS (attività di compravendita immobili) POSSO DAL 01/01/2019 ADERIRE AL REGIME FORFETTARIO?

    GRAZIE Gianluca

    • Giulia ha detto:

      Buongiorno Gianluca,
      non puoi aderire al regime forfettario perchè l’art. 1 c. 57 lett. d) L. 190/2014 esclude dal regime forfetario i contribuenti che partecipano “in società di persone o associazioni di cui all’articolo 5” del Tuir.
      La sas è una società di persone.

  2. Michele ha detto:

    Salve,
    ci sono delle clausole di esclusione per il titolare di un bar caffè che ospita delle slot machines (apparecchi con vincite in denaro) per le quali riceve un compenso dal gestore?
    Grazie per la cortese attenzione.

    • Giulia Eterno ha detto:

      Buongiorno,

      no, questa fattispecie non rappresenta una causa di esclusione se si ospitano le macchinette fornite da terzi.