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Nessuna comunicazione preventiva per la vendita di alcolici

Diversi clienti, che hanno intenzione di aprire una attività artigianale o di somministrazione di alimenti e bevande, nel momento della nostra prima consulenza ci chiedono se siano necessari dei requisiti per l’apertura o delle eventuali comunicazioni particolari.

Sommario

Il precedente obbligo di denuncia e la licenza fiscale

L’esonero per la vendita al dettaglio di alcolici

Il chiarimento dell'agenzia delle dogane

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A proposito dei requisiti e delle differenze tra attività artigianale e somministrazione abbiamo già trattato l’argomento in uno dei nostri articoli precedenti a cui rimandiamo. Nel contenuto di oggi invece ci occuperemo delle comunicazioni necessarie per la vendita di alcolici facendo luce sugli adempimenti da compiere.

In piena estate 2017, con la legge 124 del 4 agosto 2017, sono arrivate delle semplificazioni per gli esercenti venditori di alcolici. Con la predetta legge infatti è stato eliminato l’obbligo di denunciare in maniera preventiva la vendita al dettaglio di prodotti alcolici che sono soggetti ad accisa.

La comunicazione ricordiamo doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Dogane preventivamente all’attivazione dell’esercizio.

Con un po’ di ritardo, l’Agenzia delle Dogane con la nota 113015 del 9 ottobre 2017, ha fornito dei chiarimenti sulla predetta semplificazione delineando quali sono gli esercenti che sono esonerati dall’obbligo.

La nota, per prima cosa, anticipa che la disciplina riguardante la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, e quindi l’articolo 29 comma 2 del TU approvato dal D.LGS n. 504 del 1995, è stato modificato con la legge 124 del 4 agosto 2017.

Questa nuova disposizione prevede per esercizi pubblici, di intrattenimento e dei rifugi alpini l’esclusione dell’obbligo di denuncia di attivazione e della correlata licenza fiscale. Questi soggetti, ricordiamo che già usufruivano della soppressione del diritto annuale di esclusione della tenuta dei registri di carico e scarico.

La nuova legge in aggiunta afferma che i predetti esercizi non saranno più censiti dall’Agenzia delle Dogane tuttavia, rimangono integri i  poteri dell’Agenzia di effettuare interventi e controlli (ex art. 18, comma 5, del citato D. LGS. n. 504/95).

La stessa vendita al minuto degli alcolici in esercizi di vicinato e nella media o grande struttura di vendita nonché gli esercizi di somministrazione dei predetti prodotti sono stati interessati da misure di semplificazione dal D. LGS. n. 22/2016 il quale ha disposto la uguale validità della comunicazione preventiva al SUAP alla denuncia di esercizio (ex art. 29, comma 2, D. LGS. n. 5/95). Con la modifica effettuata dalla Legge 124/2017 adesso, la comunicazione preventiva precedente non ha più valore giuridico ai fini tributari.

Il precedente obbligo di denuncia e la licenza fiscale

Secondo la vecchia normativa che disciplinava le imposte sulla produzione e sui consumi, gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e bevande alcoliche assoggettati ad accisa doveva essere denunciato il proprio esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente.

Nel momento della denuncia, ai presentanti, veniva rilasciata anche la licenza fiscale e sorgeva l’obbligo del pagamento annuale di diritti. Oltre all’obbligo del pagamento dei diritti vigeva anche l’obbligo tenere contabilità dei prodotti in registi di carico e scarico ad hoc.

N.B. La suddetta denuncia, facciamo presente che ad oggi deve essere ancora effettuata dagli esercizi di vendita all’ingrosso.

L’esonero per la vendita al dettaglio di alcolici

Come anticipato in precedenza, per la vendita al minuto di prodotti alcolici negli esercizi di vicinato (nella media e grande struttura di vendita) e per gli esercizi di somministrazione degli stessi prodotti, la comunicazione preventiva d’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente è stata sostituita dalla comunicazione preventiva comunicata al SUAP (sportello unico autorità produttive), la quale ha uguale valore.

Attraverso la legge per il mercato e la concorrenza del 2017 (Legge n. 124 4/8/2017), è stato disposto l’esonero dall’obbligo della denuncia preventiva d’esercizio all’Agenzia delle Dogane e la conseguente licenza fiscale, per gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi pubblici, quelli ricettivi e i rifugi alpini.

Il chiarimento dell’agenzia delle dogane

Per concludere, riprendiamo la nota 113015 del 9 ottobre del 2017 dell’Agenzia delle Dogane dove viene chiarito che la semplificazione fa riferimento a:

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 22/11/2017
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