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Recupero crediti online: come fare?

Come si fa ad incassare una fattura che il cliente tarda a pagare? È questo uno dei tanti quesiti che i nostri lettori ci hanno più volte posto. Con questo contributo, cercheremo di rispondere alla domanda, indicando anche alcuni servizi legali che partitaiva24.it mette a disposizione per aiutare chi ha necessità di recuperare il proprio credito.

Sommario

Il sollecito di pagamento

La lettera di diffida e la messa in mora

Il ricorso per decreto ingiuntivo

Cosa accade se ho emesso solo una proforma e non una fattura?

I termini di prescrizione

Cosa fare se si è in regime forfettario?

Gli interessi

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Il fenomeno delle fatture insolute è, purtroppo, molto diffuso. La difficoltà di recuperare dei crediti vantati nei confronti dei clienti non riguarda soltanto le fatture di grandi importi ma spesso anche le fatture con importi più piccoli di 500, 1000 euro. In questi casi, vale la pena rivolgersi ad un legale per ottenere il pagamento della prestazione effettuata o bisogna rinunciare al credito di un lavoro eseguito? Il nostro consiglio, a quest’ultimo quesito, è “No”.

Prima di spiegare come fare per recuperare ciò che spetta però, trattiamo un argomento annesso alla questione, ovvero sollecito del pagamento. L’ azione che il professionista da solo, senza rivolgersi ad un avvocato, può fare per tentare di avere indietro quanto dovuto.

Il sollecito di pagamento

Per recuperare il credito vantato nei confronti del proprio cliente, un professionista o un freelance può scrivere una lettera di sollecito di pagamento, da allegare per esempio ad una pec o inviarla per classica posta raccomandata, all’interno della quale gli richiederà quanto dovuto. Ovviamente nel sollecito dovrà essere indicata la fattura non saldata e l’importo relativo. In alternativa, se sappiamo già che il cliente sarà restio nel pagarci l’intera somma si può proporre un accordo transattivo con una chiusura a saldo e stralcio. Insomma ci si può mettere d’accordo anche privatamente.

Quest’ultima opzione è importante perché ci si può trovare in delle situazioni con fatture risalenti a due o tre anni prima. Suggeriamo, a chiunque voglia intraprendere la strada del recupero crediti, di mantenere un tono pacato nella scrittura della mail che intende inviare al proprio cliente-debitore. Quindi, la raccomandazione è quella di ricorrere in prima battuta ai metodi civili.

Partitaiva24 mette a disposizione anche un modello di sollecito di pagamento che si può trovare collegandosi sul nostro shop: partitaiva24.shop. Il fac-simile è stato redatto da professionisti del settore. Il nostro obiettivo, infatti, è dare una mano a chi sceglie di agire in autonomia per tentare con le buone di incassare il credito vantato.

Se avete dei quesiti sulle tematiche legali da rivolgerci, inoltre, potete sempre scrivere una mail all’indirizzo legal@partitaiva24.it. Il nostro staff legale vi risponderà in via preliminare alle richieste, per capire in che modo è possibile muoversi in questi casi.

Andiamo oltre e vediamo anche se a fronte di un primo sollecito pagamento il cliente fa ancora orecchio da mercante.

La lettera di diffida e la messa in mora

Cosa succede, però, se una volta inviata la pec con il sollecito di pagamento il cliente, dopo 15-20 giorni, non risponde?

È possibile inoltrare la lettera di diffida e messa in mora, generalmente a firma di un avvocato che è un atto che invita a procedere ad un accordo tra le parti. Tale atto precede sia l’eventuale accordo che un successivo ricorso per decreto ingiuntivo.

La diffida di messa in mora, quindi, è una lettera in cui si intima ulteriormente al pagamento ma a differenza del semplice sollecito necessita di alcuni canoni specifici. Anche in questo caso, all’interno del nostro shop è possibile trovare il documento con le clausole specifiche scritte da un avvocato per fornire una prima tutela a chi intende recuperare il credito da un cliente.

Inoltre, anche con questo mezzo si può optare per una procedura transattiva e, dunque, stragiudiziale, in cui non occorre la presenza di un giudice per raggiungere ad un accordo. Pertanto, non si dovranno sostenere i costi di un procedimento giudiziario.

Al termine, in caso positivo dell’accordo, viene stabilita la cifra concordata e l’impegno del creditore a rinunciare ad altra azione legale e a recuperare la parte restante.

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Il ricorso per decreto ingiuntivo

Nell’ipotesi in cui, quindi, tutti i tentativi per recuperare il credito vantato nei confronti di un cliente siano stati vani, allora, si procede al deposito, presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale competente, del ricorso per decreto ingiuntivo con il quale si informa il giudice di avere effettuato tutti gli adempimenti opportuni, come il sollecito di pagamento e la diffida di messa in mora, per ottenere il credito vantato a seguito delle fatture emesse.

Inoltre, ci si rivolge al magistrato competente affinché venga disposto da questi un provvedimento, un decreto, con il quale avrà un titolo per mettere in esecuzione le somme. E, dunque, per obbligare il debitore a pagare.

Vi sono, però, dei casi particolari in cui è difficile avere delle armi efficaci per recuperare il credito: ad esempio, quando il cliente è una ditta individuale o una persona fisica che non possiede beni oppure è in corso una procedura fallimentare. Specifichiamo che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri per quanto dovuto. Quindi, è possibile effettuare in futuro anche un pignoramento presso terzi.

Tuttavia se il cliente debitore si trova nella condizione di fallimento la situazione più complessa e in primis dovremmo valutare il nostro credito ma soprattutto anche le eventuali altre posizioni debitorie. Se rispetto alla platea dei creditori il nostro credito è molto piccolo, avremo vita dura. Per tale ragione, dopo avere fatto i diversi tentati in autonomia, suggeriamo di ricorrere sempre ad un esperto in materia.

Rispondiamo adesso ai quesiti che ci pongono più spesso in relazione ai crediti insoluti.

Cosa accade se ho emesso solo una proforma e non una fattura?

Nel caso in cui non si sia ancora emessa una regolare fattura ma ci si è limitati ad emettere sola una proforma, dal momento che quest’ultimo documento non ha un valore fiscale effettivo, è bene fornire al proprio legale un contratto o un conferimento incarico per dimostrare il lavoro effettuato. In assenza anche di questo, la questione si fa più difficile e ti invitiamo a contattarci per capire quale può essere la soluzione migliore.

In queste situazioni più che mai, un professionista o un freelance, per tutelarsi, dovrebbe redigere un contratto, una lettera di conferimento incarico o un mandato, in cui viene specificato il motivo per cui è stata richiesta la propria prestazione.

I termini di prescrizione

Se la fattura è abbastanza datata si corre il rischio di prescrizione?

In primis è bene dire che i termini sono abbastanza ampi. La legge fissa dei termini di base in 10 anni, i casi in cui si riducono i tempi ci sono ma sono pochi. Pertanto, occorre fare nello specifico una valutazione in base al credito vantato.

Una delle frasi che viene inserita nella diffida e messa e mora è proprio quella relativa ai termini per evitare che il decorso del tempo porti all’impossibilità di recuperare un credito.

Cosa fare se si è in regime forfettario?

Il professionista o il freelance che si trova in regime forfettario, il quale paga le imposte solamente se ha incassato le fatture, a maggior ragione dovrà fornire una prova del suo lavoro, in modo tale che l’avvocato potrà avere in mano un’arma in più per essere più incisivo.

Quindi, è indispensabile avere un contratto firmato sull’attività che andrà a svolgere. Senza questa dimostrazione, sarà molto difficile ottenere il recupero del proprio credito e, dunque, assicurarsi il pagamento della prestazione effettuata, fondamentale per chi ha necessità di mettere qualcosa da parte anche per il versamento delle imposte dovute.

Gli interessi

Per quanto concerne gli interessi, occorre precisare che questi decorrono dalla data di emissione della fattura, quindi, da quando sorge il proprio credito fino al soddisfo. È chiaro che nel momento in cui si opta per un accordo transattivo e, dunque, al di fuori dell’attività giudiziaria, non si andrà a chiedere al cliente il pagamento degli interessi di mora. Un atto dovuto in tal senso si farà, poi, nell’ipotesi del ricorso al decreto ingiuntivo. Ovvero, lo step successivo ai tentativi civili, di sollecito di pagamento e diffida e messa e mora, ma infruttuosi per ottenere indietro quanto dovuto dal cliente debitore.

Terminando, ricordiamo che è possibile rivolgersi ai nostri consulenti, i quali, dopo avere effettuato la compilazione sul form presente sulla home page del sito partitaiva24.it, vi forniranno delle prime informazioni gratuitamente. Se avete trovato l’argomento interessante o volete saperne di più su altri temi da noi affrontati, potete iscriverti al nostro canale YouTube e rimanere sempre aggiornati.

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Autore: Michele (Partitaiva24.it)
Pubblicato il: 10/05/2021
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