Oggi operare con l’estero è diventato piuttosto comune, anche se rimane una delle azioni più complesse per imprenditori e professionisti, poiché rende necessario conoscere la normativa riguardante l’IVA. Se non si conosce questa normativa, infatti, è molto difficile creare una fattura in maniera corretta, sia per operazioni di tipo UE che Extra-UE. Data la complessità della situazione, e le molte domande che ci vengono poste tutti i giorni, abbiamo deciso di trattare l’argomento e fornire una guida che possa essere d’aiuto ai contribuenti in regime forfettario che operano con l’estero, per l’appunto.
Ricordiamo che il regime forfettario, introdotto in Italia con la legge di bilancio del 2015, costituisce l’unico regime di vantaggio per i contribuenti . Il contribuente che aderisce a questo regime viene assoggettato, infatti, ad un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di imposta se si rispettano certi requisiti). L’accesso al regime è sottoposto al controllo di specifici requisiti che sono variabili a seconda dell’attività. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, inoltre, se si aderisce al regime citato è previsto l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento, così come è presente l’esenzione dei vincoli dichiarativi e della registrazione contabile.
Come anticipato, con la seguente guida faremo riferimento alle operazioni estere per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Chi ci segue, ormai, saprà che coloro che aderiscono al regime forfettario usufruiscono delle agevolazioni IVA. In particolare, i forfettari non esercitano la rivalsa dell’IVA (ex articolo 18 D.P.R. n. 633 1972) per le operazioni nazionali. Usando un linguaggio più comune, non applicano l’IVA sulle vendite e non esercitano detrazioni dell’IVA sugli acquisti (le semplificazioni IVA con il regime forfettario) .
Con questa guida vedremo come trattare le operazioni estere per i contribuenti forfettari che riguardano:
“Si applica l’art. 41, comma 2-bis del Decreto Legge 331/1993”
Con l’applicazione di questo articolo, ne deriva che le vendite di beni effettuati da soggetti forfettari non sono qualificate come cessioni intracomunitarie. Possiamo dire, quindi, che una cessione di beni compiuta da un forfettario ad un compratore UE (soggetto passivo IVA) verrà trattata come un’operazione nazionale. Pertanto, il contribuente forfettario non assoggetterà ad IVA la vendita e riporterà in fattura “la seguente operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93”. Inoltre, per operazioni di questo tipo non andrà presentato, con cadenza trimestrale, il modello INTRA UE per le cessioni dei beni.
N.B. Sia i soggetti privati che gli operatori economici vengono trattati allo stesso modo.
Per l’acquisto di beni in ambito UE viene applicato l’art. 38 comma 5, lettera c) del Decreto Legge n. 331/1993. Ai sensi dell’articolo, non si qualificano come intracomunitari gli acquisti di beni se il loro volume, al netto dell’IVA nell’anno precedente e in quello in corso, non supera i € 10.000.
La situazione che si crea è la seguente: il contribuente europeo applica l’IVA del proprio Paese mentre il forfettario è trattato come un consumatore finale e privato. Anche in questo caso non andrà presentato il modello INTRA UE trimestrale.
Qualora al contribuente forfettario venga rilasciata una fattura riportante la partita IVA e la dicitura “reverse charge“, anche per acquisti inferiori ai 10.000 € si dovrà provvedere a calcolare l’IVA e al suo versamento entro il 16 del mese successivo.
Nel caso si superi il limite dei € 10.000, l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario e, quindi, sarà necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’IVA con il meccanismo del “reverse charge“. L’IVA, quindi, dovrà essere integrata e versata entro il 16 del mese successivo all’acquisto.
Per queste situazioni, la norma di riferimento è formata dagli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti o resi ai medesimi. Il contribuente forfettario si comporta in maniera uguale a quella dei soggetti con regime IVA ordinario. Nel caso in cui il contribuente sia il prestatore del servizio per un soggetto UE, egli emetterà una fattura senza addebito di IVA (nella fattura si dovrà scrivere “reverse charge”).
N.B. In questo caso dovrà essere presentato il modello trimestrale INTRASTAT relativo alla prestazione di servizi. La stessa regola è applicata per un committente extracomunitario.
Come committente, il contribuente forfettario, ricevuta la fattura con la dicitura “reverse charge”, dovrà integrare l’IVA e versarla entro il 16 del mese successivo all’operazione. Se il prestatore, invece, è un soggetto extra-UE si procederà all’autofatturazione.
Un esempio, ormai classico, è dato dalle fatture che arrivano da Facebook per attività pubblicitaria. In questo caso, è necessario presentare i modelli Intrastat acquisti e versare l’IVA all’Erario, dopo aver correttamente integrato la fattura ricevuta.
La normativa applicabile si ritrova nelle disposizioni del D.P.R. n.633/1972 alle importazioni, esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72, in quanto non è possibile portarsi l’IVA in detrazione.
Per le operazioni estere extra-UE si rendono valide le seguenti regole per la corretta applicazione dell’IVA:
A partire dall’estate del 2021, per chi ha un’attività di e commerce ed è solito vendere nei confronti di privati consumatori in tutta Europa sono previste delle novità molto importanti. Se si supererà una determinata soglia di vendita all’estero infatti sarà obbligatorio procedere all’adozione di un regime speciale, il MOSS o l’OSS a seconda che si vendano beni o servizi che porterà ad una gestione centralizzata a livello nazionale degli adempimenti iva obbligatori nei diversi paesi europei. Tratteremo ampiamente questo argomento nelle prossime settimane all’interno della nostra community. Se vuoi saperne di più ti invitiamo ad iscriverti: https://www.facebook.com/groups/generazionepartitaiva24
Buongiorno, sono un artigiano in regime forfettario e vendo prodotti vintage restaurati tramite marketplace che hanno sedi in Europa ed extra Europa.
Il market esegue la vendita per mio conto, riscuote dal cliente e mi invia l’importo dovuto al netto della provvigione trattenuta, che mi viene fatturata senza applicazione di Iva.
Devo provvedere io successivamente al calcolo e al versamento dell’Iva?
Inoltre, quando emetto la fattura al cliente finale che ha acquistato il mio bene, devo fatturare l’intero importo comprensivo della provvigione che mi viene addebitata e trattenuta dal marketplace?
Buongiorno Alessandro,
per prima cosa dobbiamo valutare in che regime fiscale ti trovi al momento. Se volessi potresti richiedere una prima consulenza telefonica, compila il form al prossimo link per prenotarla:https://partitaiva24.it/
Buongiorno
Se un cittadino italiano è inquadrato come dipendente in un’azienda privata, non ha partita iva e vuole svolgere anche un lavoro con un’azienda extra UE può eventualmente considerarlo fiscalmente come prestazione occasionale e/o entrare nel regime forfettario o altro? Grazie per il vostro aiuto e distinti saluti. Paolo
Buongiorno Paolo,
si, potresti eventualmente svolgere l’attività come prestazione occasionale (rispettando tutti i limiti ovviamente) o se ne hai i requisiti aprire la tua p. iva in regime forfettario e fatturare le tue prestazioni.
Sarebbe comunque necessario valutare il caso specifico. Qualora volessi una prima consulenza preliminare del tutto gratuita, ti invito a compilare il form di contatto presente in home page per richiedere la tua prima consulenza. https://partitaiva24.it/