Cosa posso scaricare in regime forfettario è forse la domanda che ciascun titolare di partita iva in regime agevolato si è posto almeno una volta.
Se dovessimo dare una risposta secca, tagliando corto, questa sarebbe: “Niente! Chi aderisce al regime forfettario non può scaricare nulla, nessun costo e nessuna spesa”.
C’è da dire però che questa risposta deve essere argomentata e certe volete le cose non stanno proprio così.
Nel contenuto di oggi rispondiamo ad una delle domande che riceviamo più di frequente sul regime forfettario: “cosa posso scaricare nel regime forfettario?”.
Per spiegare in maniera esaustiva alla domanda è necessario capire come si calcola il reddito imponibile in regime forfettario. Il reddito imponibile è quel valore sul quale vengono calcolate e le tasse e nel regime forfettario viene appunto calcolato a forfait. È questo il motivo per cui questo regime si chiama forfettario.
Il reddito viene calcolato moltiplicando il fatturato incassato per un coefficiente, chiamato coefficiente di redditività, che varia a seconda del codice ateco dell’attività economica svolta dal contribuente.
I costi scaricabili, quelli che riducono l’imponibile, sono quindi assegnati a tavolino e sono sempre la medesima percentuale del fatturato. Sia che questi siano realmente sostenuti sia che non lo siano stati.
In altre parole, indipendentemente dalla presenza o meno dei costi, il reddito sarà sempre la medesima percentuale del fatturato.
Nel regime forfettario non è possibile dedurre nessun costo ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Facciamo un piccolo esempio e vediamo come si calcola effettivamente il reddito sul quale poi verranno calcolate le imposte e i contributi.
Il sig. Bodoni, social media manager e possessore di partita IVA in regime forfettario ha avuto un fatturato di 10.000 € per il 2021.
Il suo reddito imponibile ai fini fiscali sarà determinato moltiplicando il fatturato per il coefficiente di redditività assegnato per la sua attività, in questo caso il 78%.
Imponibile ai fini fiscali: 10.000 x 78% = 7.800 €
Il 22 % rimanente e quindi 2.200 € non saranno tassati in quanto considerati come costi in maniera appunto forfettaria. (questi ipotetici costi potrebbero anche materialmente non essere stati sostenuti, potrebbero essere stati più alti, potrebbero essere stati più bassi. Non è necessario che siano documentati da fatture).
Il 5% di imposta sostitutiva, nel caso di regime forfettario star-up, sarà applicata sull’imponibile fiscale come calcolato sopra ovvero 7.800 €, (390 €).
Il regime forfettario quindi è molto conveniente per chi non deve sostenere costi molto alti per la propria attività mentre un po’ meno per chi ha delle spese più alte.
Il coefficiente di redditività è una percentuale assegnata in base al codice ateco che non è uguale per tutte le attività. La forbice è abbastanza ampia e varia dal 40% per le attività commerciali all’ 86% di alcune attività di intermediazione o artigianale. Va da sé che più basso è il coefficiente di redditività più basso sarà l’imponibile e inferiori saranno in proporzione le tasse.
Di seguito la tabella con i coefficienti di redditività assegnati a ciascuna attività.
gruppo di settore | codice attività ATECO 2007 | coefficiente redditività |
industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
commercio ambulante di altri prodotti | 47.82-47.89 | 54% |
costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
intermediari del commercio | 46.1 | 86% |
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
altre attività economiche | (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |
Ma quindi non c’è altro che posso scaricare? In realtà in regime forfettario si possono scaricare i contributi previdenziali.
Si tratta dell’unico costo, non deciso a tavolino, che si può dedurre dal reddito imponibile.
Una volta calcolato il reddito, come visto prima, potremo andare a sottrarre i contributi obbligatori versati l’anno precedente. I contributi, saranno quindi sottratti al reddito imponibile (fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditività). Anche in questo caso facciamo un esempio.
Il nostro signor Bodoni, durante il suo secondo anno di attività ha avuto un fatturato di 12.000 €.
Supponiamo che nell’anno precedente abbia versato 2.000 € di contributi alla Gestione separata INPS.
Il suo reddito imponibile ai fini fiscali sarà quindi:
(12.000 € x 78%) – 2.000 € = 7.360 €.
Ne segue che l’imposta sostitutiva che andrà a pagare sarà pari a 368 € (€ 7.360 x 5%).
È importante fare presente che se si è dei professionisti in gestione separata durante il primo anno non si versano dei contributi. I primi pagamenti andranno effettuati in sede di dichiarazione dei redditi e di conseguenza non avendo versato nulla non si potranno dedurre in contributi.
Caso diverso per le imprese iscritte in camera di commercio e alla gestione commercianti e artigiani dell’INPS che versano i contributi fissi già durante il primo anno di attività. Se sei un’impresa e hai versato i contributi fissi sul minimale durante l’anno questi potranno essere dedotti già nella tua prima dichiarazione dei redditi.
Altra importante nota riguarda, quale reddito imponibile viene ridotto. I contributi infatti vanno a ridurre il reddito imponibile ai fini fiscali e non previdenziali. Ne segue che il reddito imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva sarà così calcolato: (fatturato x coefficiente di redditività) – contributi previdenziali. Il reddito imponibile sul quale verranno calcolati i contributi invece sarà calcolato semplicemente come: fatturato x coefficiente di redditività.
Prima di terminare il contenuto parliamo di un escamotage, una pratica che può essere sfruttata da chi è in regime forfettario ma anche da chi ha una partita iva in regime tradizionale per ridurre quello che è il proprio fatturato e di conseguenza anche il reddito sul quale si andranno a calcolare le tasse.
Parliamo del ri-addebito in fattura delle spese sostenute per portare a termine un lavoro per conto di un cliente. Alcuni esempi sono le spese di viaggio, alloggio, materiali, bolli, bollettini postali ecc…
Vediamo quando è possibile non far concorrere tali spese ai propri ricavi al fine che non risultino imponibili e quindi tassate.
Per prima cosa tali spese devono essere documentate da fattura e in secondo luogo la fattura deve essere intestata direttamente al cliente finale. La fattura che noi riceveremo dal nostro fornitore quindi dovrà essere intestata al nostro cliente finale, noi ci limiteremo solo ad effettuare il pagamento anticipatamente. Sulla nostra fattura finale di vendita riporteremo: il valore del nostro compenso più una seconda voce che riporta le spese anticipate in nome e per conto del cliente, allegando anche la fattura ricevuta dal nostro fornitore.
In questo modo il nostro cliente avrà tutta la documentazione utile ai propri fini fiscali.
Sulla fattura, oltre ai riferimenti normativi della nostra adesione al regime forfettario, accanto al valore dell’importo delle spese anticipate, dovrà essere riportata la dicitura “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”. Chiaramente, l’importo del rimborso spese deve essere uguale all’importo delle spese anticipate e tale pratica dovrà essere concordata con il committente.
Facendo un breve sunto nel contenuto abbiamo visto che dire che in regime forfettario non si scaricano i costi non è del tutto corretto. I costi che si scaricano infatti vengono determinati in maniera forfettaria sulla base dei coefficienti di redditività assegnati alla propria attività e inoltre è possibile portare in deduzione anche i contributi previdenziali come per il regime ordinario. Per valutare la convenienza tra il regime forfettario e il regime ordinario dunque si possono fare delle riflessioni in base al proprio modello di business e l’incidenza che i costi hanno sul reddito effettivo. Solitamente infatti, vista la bassa aliquota dell’imposta spesso a parità di condizioni il regime forfettario almeno in fase iniziale è la soluzione più conveniente.
Coefficiente redditività per un agente immobiliare 86%?
Cosa è detraibile -deducibile?
Buongiorno Massimo,
nel regime forfettario, a prescindere dalla tipologia di attività svolta potrai dedurre solo i contributi previdenziali versati durante l’anno.
Salve, l’articolo e’ interessante ed esaustivo, ma vorrei sapere se, avendo partita iva reg. forfettario (20.000 euro fatturato nel 2020) e reddito da lavoro dipendente (circa 4000 euro quest’anno), potrei portare in deduzione le spese mediche ed altre tipologie di spese previste, oppure se avendo un fatturato con p.iva comunque non usifruisco di nessuna detrazione di spese.
La ringrazio vivamente.
Buonasera Andrea,
si, se avessi un lavoro dipendente e quindi tassati irpef potrai portare in detrazione le eventuali spese.
Chiaramente sarà da valutare la tua situazione che scaturisce dalla dichiarazione per avere una certezza matematica. Se volessi potremmo effettuare una consulenza più approfondita, compila il form presente sul nostro sito:https://partitaiva24.it/